Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0454/2024

Decisione (UE) 2024/454 della Commissione, del 7 dicembre 2023, relativa alla misura SA.35484 (2013/C) ex SA.35484 (2012/NN) - Aiuti concessi dalla Germania per le verifiche della qualità del latte effettuate in Baviera ai sensi della normativa sul latte e le materie grasse notificata con il numero C(2023) 8388

Pubblicato: 07/12/2023 In vigore dal: 07/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/454 della Commissione, del 7 dicembre 2023, relativa alla misura SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] - Aiuti concessi dalla Germania per le verifiche della qualità del latte effettuate in Baviera ai sensi della normativa sul latte e le materie grasse [notificata con il numero C(2023) 8388] EN: Commission Decision (EU) 2024/454 of 7 December 2023 on the measure SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)): aid granted by Germany in respect of milk quality tests pursuant to the Milk and Fat Law carried out in Bavaria (notified under document C(2023) 8388)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/454 8.2.2024 DECISIONE (UE) 2024/454 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2023 relativa alla misura SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] - Aiuti concessi dalla Germania per le verifiche della qualità del latte effettuate in Baviera ai sensi della normativa sul latte e le materie grasse [notificata con il numero C(2023) 8388] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo ( 1 ) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue: 1. Procedura 1) Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012 la Commissione ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ( 2 ) . Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso sostegno finanziario al settore lattiero-caseario tedesco a norma della normativa tedesca sul latte, sui prodotti lattiero-caseari e sulle materie grasse del 1952 ( Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten , in seguito «normativa sul latte e sulle materie grasse»). 2) Con lettera del 2 ottobre 2012, la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati con il numero SA.35484 (2012/NN). La Germania ha presentato ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, del 7,8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, del 21 marzo, dell’8 aprile, del 28 maggio, del 10 e 25 giugno e del 2 luglio 2013. 3) Con lettera del 17 luglio 2013 [C (2013) 4457 final] ( 3 ) , la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione ad alcune sottomisure ai sensi della normativa sul latte e sulle materie grasse («la decisione di avvio») ( 4 ) . Con la medesima lettera, la Commissione ha dichiarato che ulteriori sottomisure sono compatibili con il mercato interno per il periodo tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006, per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2007 o per entrambi i periodi ( 5 ) , che non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ( 6 ) . 4) Per quanto riguarda il sostegno per le verifiche della qualità del latte nel Baden-Württemberg e in Baviera, la Commissione lo ha ritenuto compatibile con il mercato interno per il periodo compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 ( 7 ) . 5) La Commissione ha invece sollevato dubbi circa la compatibilità con il mercato interno dello stesso sostegno per le verifiche della qualità del latte eseguite a decorrere dal 1° gennaio 2007 ( 8 ) . 6) Con lettera del 20 settembre 2013 la Germania ha preso posizione in merito alla decisione di avvio. 7) La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 9 ) . La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni entro un mese. 8) La Commissione ha ricevuto sette osservazioni da parte degli interessati in merito alle misure per le verifiche della qualità del latte, che sono state trasmesse alla Germania. 9) La Germania ha risposto con lettera del 3 dicembre 2014. 10) Con decisione (UE) 2015/2432 ( 10 ) , adottata il 18 settembre 2015, la Commissione ha concluso che gli aiuti concessi al settore lattiero-caseario per le verifiche di routine del latte in Baviera e nel Baden-Württemberg nel periodo che decorre dal 1 o gennaio 2007 sono aiuti di Stato incompatibili e devono essere recuperati. 11) Il 26 novembre 2015 e il 4 dicembre 2015 la Baviera, da un lato, e Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V., Genossenschaftsverband Bayern e.V. e Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V., dall’altro, hanno proposto dinanzi al Tribunale ricorsi diretti all’annullamento parziale della decisione (UE) 2015/2432. 12) Con due sentenze del 12 dicembre 2018, il Tribunale ha annullato gli articoli da 1 a 4 della decisione (UE) 2015/2432 nella parte in cui tali disposizioni dichiaravano che la concessione da parte della Germania di aiuti di Stato per quanto riguarda le verifiche della qualità del latte effettuate in Baviera era incompatibile con il mercato interno e ordinavano il recupero di tale aiuto (di seguito «sentenze del 12 dicembre 2018») ( 11 ) . 13) Il 22 febbraio 2019 la Commissione ha impugnato tali sentenze dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 14) Il 10 marzo 2022 la Corte di giustizia ha respinto i ricorsi della Commissione ( 12 ) , confermando le sentenze del 12 dicembre 2018. 2. Contesto 15) La decisione di avvio riguardava misure finanziate dal prelievo sul latte che i Länder tedeschi erano autorizzati a imporre in base alla normativa sul latte e le materie grasse ( 13 ) . 16) La decisione (UE) 2015/2432 riguardava gli aiuti concessi al settore lattiero-caseario della Baviera e del Baden-Württemberg per le verifiche di routine sulla qualità del latte per il periodo a partire dal 1 o gennaio 2007. Questi aiuti erano stati dichiarati incompatibili con il mercato interno e dovevano essere recuperati. Per la Baviera, la decisione (UE) 2015/2432 riguardava misure finanziate non solo con il prelievo sul latte, ma anche con risorse generali di bilancio. 17) Ai sensi dell’articolo 264, primo comma, TFUE, quando un ricorso di annullamento è fondato, la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato. In tal caso, la Commissione è tenuta ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza ( 14 ) . 18) Con le sentenze del 12 dicembre 2018, il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione (UE) 2015/2432. Il Tribunale ha stabilito che la decisione di avvio riguardava solo la parte dell’aiuto finanziata con il prelievo imposto alle aziende lattiero-casearie, ma non la parte dell’aiuto finanziata dal bilancio del Land ( 15 ) . Il Tribunale ha dichiarato che, per quanto riguarda quest’ultima parte dell’aiuto, la decisione (UE) 2015/2432 era stata adottata senza dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni ed era stata quindi adottata in violazione del diritto delle ricorrenti di essere coinvolte nel procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999. 19) Le sentenze del 12 dicembre 2018 hanno annullato gli articoli da 1 a 4 della decisione (UE) 2015/2432 nella parte in cui constatavano che la concessione di aiuti di Stato da parte della Germania per le verifiche della qualità del latte effettuate in Baviera era incompatibile con il mercato interno e ordinavano il recupero di tali aiuti. 20) Tali sentenze non hanno tuttavia riguardato la parte della decisione (UE) 2015/2432 relativa all’aiuto per le verifiche della qualità del latte effettuate nel Baden-Württemberg. La parte della decisione (UE) 2015/2432 relativa alla misura nel Baden-Württemberg rimane pertanto valida e in vigore. 21) Con sentenza del 10 marzo 2022 la Corte di giustizia ha confermato le sentenze del 12 dicembre 2018. 22) La presente decisione riguarda pertanto solo l’aiuto di Stato che la Germania ha concesso per le verifiche della qualità del latte effettuate dalla Baviera a favore delle imprese del settore lattiero-caseario e che è stato finanziato mediante un prelievo sul latte (indicato come misura BY 1 nella decisione di avvio) nel periodo a partire dal 1 o gennaio 2007. 3. Descrizione delle misure e contenuto della decisione di avvio 23) L’articolo 22, paragrafo 1, della normativa sul latte e le materie grasse autorizza i governi dei Länder tedeschi a imporre un prelievo sul latte (Milchumlage) a livello di centri di raccolta, sulla base dei quantitativi di latte consegnati a detti centri. Il prelievo sul latte non si applica ai prodotti importati. I prodotti esportati possono invece essere assoggettati a tale prelievo. 24) La Baviera si è avvalsa di tale potere ( 16 ) e, come descritto nella decisione di avvio, ha concesso un sostegno finanziario per le verifiche regolamentari sulla qualità e talune caratteristiche del latte ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, punto 1, e dell’articolo 10, paragrafo 1, della normativa sul latte e le materie grasse, in combinato disposto con il regolamento sulla valutazione della qualità del latte e sulla remunerazione del latte consegnato alle aziende lattiero-casearie (Verordnung über die Güteprüfungund Bezahlung der Anlieferungsmilch) del 9 luglio 1980 («regolamento sulla qualità del latte») ( 17 ) . L’esecuzione delle verifiche regolamentari ai sensi del regolamento sulla qualità del latte era stata delegata a un centro di controllo riconosciuto, il Milchprüfring Bayern e.V. (di seguito «Milchprüfring») ( 18 ) . 25) Le verifiche della qualità del latte sono state imposte ai sensi dell’articolo 10 della normativa sul latte e le materie grasse in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sulla qualità del latte. Tutti i consumatori commerciali di latte (come le aziende lattiero-casearie) dovevano far verificare la qualità del latte consegnato rispetto ai seguenti elementi: — tenore di grassi, — tenore di proteine, — struttura batteriologica, — titolo di cellule somatiche e — punto di congelazione. 26) La Germania ha sostenuto che tale misura non costituiva un aiuto, in quanto i pagamenti sono stati concessi come compensazione per le spese necessarie sostenute dalla Milchprüfring nell’ambito dell’esercizio di funzioni di competenza delle autorità pubbliche ( hoheitliche Aufgaben ) ( 19 ) . 27) La Commissione ha ritenuto ( 20 ) che, anche se le funzioni pubbliche sono delegate per legge a terzi (come la Milchprüfring), tale attività può comunque andare a vantaggio delle aziende lattiero-casearie, che sono imprese, sotto forma di servizi sovvenzionati. I costi sostenuti per conformarsi agli obblighi di legge nazionali (come l’obbligo di effettuare verifiche della qualità del latte, ai sensi del regolamento sulla qualità del latte) dovrebbero essere considerati costi di esercizio normalmente sostenuti dalle imprese interessate. Se lo Stato rimborsa tali costi, sembrano soddisfatte le condizioni per l’aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ha pertanto presunto l’esistenza di un aiuto. 28) Nella decisione di avvio, la Commissione ha constatato che la misura (definita come aiuto per le verifiche di routine della qualità del latte in Baviera finanziate mediante il prelievo sul latte ed effettuate nel periodo a partire dal 2007 ( 21 ) ) costituiva presumibilmente un aiuto di Stato ( 22 ) e ha espresso dubbi sulla compatibilità con il mercato interno ( 23 ) , chiedendo alla Germania di presentare le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni utili per valutare l’aiuto relativo al periodo dal 1 o gennaio 2007 ( 24 ) . 29) La Commissione ha inoltre constatato che il metodo di finanziamento (prelievo parafiscale) costituiva parte integrante della misura di aiuto e che, pertanto, nell’esaminare l’aiuto bisognava tenere conto del metodo di finanziamento ( 25 ) . 30) Per quanto riguarda il prelievo sul latte, la Commissione ha constatato che esso non discriminava i prodotti importati, non violava le disposizioni dell’articolo 110 TFUE e non era in contrasto con gli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte ( 26 ) . 4. Abrogazione della misura e recupero dell’aiuto 31) Gli aiuti per le verifiche di routine della qualità del latte sono stati aboliti in Baviera nel 2013. 32) A seguito dell’adozione della decisione (UE) 2015/2432, sono stati recuperati entro il 2017 aiuti per un importo di circa 22,4 milioni di EUR che erano stati finanziati dal prelievo sul latte. Poiché il prelievo sul latte è risultato parte integrante della misura di aiuto (cfr. il considerando 29), la decisione (UE) 2015/2432, che ha dichiarato l’aiuto incompatibile con il mercato interno, ha implicitamente dichiarato che il prelievo era stato riscosso illegalmente. 33) La Baviera ha confermato che il recupero degli aiuti finanziati mediante il prelievo sul latte, completato nel 2017 come compensazione del prelievo sul latte, è stato irrevocabile e non sarebbe stato annullato ( 27 ) . 34) Pertanto, il procedimento avviato con la decisione di avvio in relazione alle verifiche di routine della qualità del latte in Baviera finanziate mediante il prelievo sul latte ed effettuate nel periodo a partire dal 2007 è divenuto privo di oggetto. 5. Conclusioni 35) La Commissione ricorda che i poteri della Commissione ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE sono intesi ad evitare la concessione di aiuti incompatibili. Per quanto riguarda il recupero, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il potere della Commissione di ordinare allo Stato membro di recuperare un aiuto da questa ritenuto incompatibile con il mercato interno è inteso a ripristinare lo status quo ante la concessione dell’aiuto di Stato incompatibile ( 28 ) . 36) In altre parole, uno degli obiettivi del controllo degli aiuti di Stato consiste nell’impedire la concessione di aiuti di Stato incompatibili. L’altro obiettivo è garantire il ripristino della situazione precedente alla distorsione della concorrenza causata da un aiuto di Stato incompatibile. 37) Nel caso in esame, poiché l’aiuto è stato recuperato in via definitiva e senza condizioni ( 29 ) , la concessione dell’aiuto individuato nella decisione di avvio del procedimento non sussiste più. 38) In tali circostanze, il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione alle verifiche di routine della qualità del latte in Baviera finanziate mediante il prelievo sul latte ed effettuate nel periodo a partire dal 2007 è diventato privo di oggetto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il procedimento avviato il 17 luglio 2013 a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione alle verifiche di routine della qualità del latte in Baviera finanziate mediante il prelievo sul latte ed effettuate a partire dal 1° gennaio 2007 è diventato privo di oggetto ed è quindi chiuso. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023 Per la Commissione Didier REYNDERS Membro della Commissione ( 1 ) GU C 7 del 10.1.2014, pag. 8 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/659/oj). ( 3 ) Come rettificato dalla lettera del 16 dicembre 2013 [C(2013) 9021 final]. ( 4 ) Cfr. il punto 278 in combinato disposto con l’allegato della decisione di avvio. ( 5 ) Cfr. il punto 277 in combinato disposto con l’allegato della decisione di avvio. ( 6 ) Cfr. il punto 276 in combinato disposto con l’allegato della decisione di avvio. ( 7 ) Indicate nella decisione di avvio come misure BW 1 e BY 1. ( 8 ) Cfr. il punto 278 in combinato disposto con l’allegato della decisione di avvio. ( 9 ) Cfr. la nota 1. ( 10 ) Decisione (UE) 2015/2432 della Commissione, del 18 settembre 2015, sugli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concessi dalla Germania per le verifiche della qualità del latte nell’ambito della normativa sul latte e le materie grasse ( GU L 334 del 22.12.2015, pag. 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2432/oj). ( 11 ) Sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2018, Freistaat Bayern/Commissione , T-683/15, ECLI:EU:T:2018:916 e Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e altri/Commissione , cause riunite da T-722/15 a T-724/15, EU:T:2018:920. ( 12 ) Sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2022, Commissione/Freistaat Bayern , cause riunite C-167/19 P e C-171/19 P, ECLI:EU:C:2022:176. ( 13 ) Cfr. la sezione 3.3.1 della decisione di avvio. ( 14 ) Cfr. l’articolo 266, primo comma, TFUE. ( 15 ) Cfr. le sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2018, Freistaat Bayern/Commissione , T-683/15, ECLI:EU:T:2018:916, punto 69, e Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e altri/Commissione , cause riunite da T-722/15 a T-724/15, ECLI:EU:T:2018:920, punto 66. ( 16 ) Cfr. la sezione 2.5 della decisione di avvio. ( 17 ) Denominata misura BY 1 nella decisione di avvio. Cfr. la descrizione della misura nella decisione di avvio, sezione 2.6.1.1, e la valutazione giuridica preliminare relativa all’esistenza di un aiuto di cui alle sezioni 3.3 e 3.5.2, in particolare il punto 130, secondo cui il prelievo utilizzato per finanziare la misura costituisce una risorsa statale; la valutazione preliminare della compatibilità è contenuta nelle sezioni 3.5.16 e 4. ( 18 ) Cfr. la sezione 2.6.1.1. della decisione di avvio. ( 19 ) Cfr. la sezione 2.6.1.1. della decisione di avvio. ( 20 ) Cfr. la sezione 3.5.2 della decisione di avvio. ( 21 ) Cfr. la sezione 3.5.2 della decisione di avvio. ( 22 ) Cfr. la sezione 3.3 della decisione di avvio. ( 23 ) Cfr. la sezione 4 della decisione di avvio. ( 24 ) Cfr. la sezione 5 della decisione di avvio. ( 25 ) Cfr. la sezione 3.5.16 della decisione di avvio. ( 26 ) Cfr. la sezione 3.5.16.2. della decisione di avvio. ( 27 ) La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata (cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2019, Eesti Pagar AS/Ettevotluse Arendamise Sihtasutus , C-349/17, EU:C:2018:768), ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tutte le autorità nazionali sono tenute a recuperare d’ufficio qualsiasi aiuto illegale, anche in assenza di una decisione della Commissione. ( 28 ) Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, Spagna / Commissione , cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75. ( 29 ) Cfr. i considerando 32 e 33. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/454/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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