Decisione di esecuzione (UE) 2025/462 della Commissione, dell’11 marzo 2025, relativa al riconoscimento del sistema volontario U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol (SSAP) per dimostrare il rispetto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per la biomassa agricola
Decisione di esecuzione (UE) 2025/462 della Commissione, dell’11 marzo 2025, relativa al riconoscimento del sistema volontario U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol (SSAP) per dimostrare il rispetto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per la biomassa agricola
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/462 of 11 March 2025 on the recognition of the US Soybean Sustainability Assurance Protocol (SSAP) voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements for agricultural biomass set out in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/462
12.3.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/462 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2025
relativa al riconoscimento del sistema volontario «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» (SSAP) per dimostrare il rispetto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per la biomassa agricola
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
(
1
)
, in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce prescrizioni per determinati combustibili, segnatamente biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato. Tali prescrizioni garantiscono che i suddetti combustibili possano essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e se consentono di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.
(2)
I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel fornire prove della conformità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In base alla direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva stessa e a fornire dati accurati sulle relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra.
(3)
Il 17 agosto 2022 il sistema volontario «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» (SSAP) ha presentato domanda iniziale di riconoscimento alla Commissione in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha valutato il sistema e individuato alcuni aspetti da correggere. Nell’ultima domanda, ripresentata il 13 dicembre 2023, il sistema volontario SSAP ha affrontato le problematiche individuate e la Commissione ha concluso che i criteri per la produzione di biomassa agricola erano stati adeguatamente trattati e che il sistema fornisce dati accurati sulle relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra.
(4)
Il sistema disciplina la biomassa agricola da soia prodotta negli Stati Uniti. Riguarda esclusivamente gli Stati Uniti e la produzione e l’esportazione della biomassa agricola da soia.
(5)
In esito all’esame del sistema volontario SSAP, la Commissione ha concluso che esso contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Ha concluso inoltre che il sistema fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, di tale direttiva e applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva.
(6)
La Commissione ritiene che il sistema volontario SSAP ottemperi adeguatamente alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione
(
2
)
.
(7)
L’esame del sistema volontario SSAP a opera della Commissione ha concluso che esso applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.
(8)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si riconosce che il sistema volontario «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» (SSAP), presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 13 dicembre 2023, dimostra la conformità delle partite di biomassa agricola da soia all’articolo 29, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001.
Si riconosce che il sistema volontario SSAP fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra per le partite di biomassa agricola da soia e ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 in quanto garantisce che tutte le informazioni pertinenti fornite dagli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.
Si riconosce che il sistema volontario SSAP dimostra il rispetto da parte degli operatori economici dell’obbligo di inserire informazioni accurate nella banca dati dell’Unione sui combustibili rinnovabili a norma dell’articolo 31
bis
, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001.
Articolo 2
Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario SSAP, quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 13 dicembre 2023, che possono avere un’incidenza sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema stesso.
I servizi della Commissione esaminano le modifiche notificate per stabilire se il sistema volontario SSAP continui a contemplare adeguatamente i criteri per i quali è riconosciuto.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica fino al 1
o
aprile 2030.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (
GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/462/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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