Decisione di esecuzione (UE) 2026/484 della Commissione, del 25 febbraio 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'afta epizootica a Cipro notificata con il numero C(2026) 1391
Decisione di esecuzione (UE) 2026/484 della Commissione, del 25 febbraio 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'afta epizootica a Cipro [notificata con il numero C(2026) 1391]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/484 of 25 February 2026 concerning certain interim emergency measures relating to foot and mouth disease in Cyprus (notified under document C(2026) 1391)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/484
26.2.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/484 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2026
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'afta epizootica a Cipro
[notificata con il numero C(2026) 1391]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")
(
1
)
, in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
L'afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi dell'ordine degli artiodattili e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica in mammiferi dell'ordine degli artiodattili sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali sensibili.
(2)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'afta epizootica, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione e una zona di sorveglianza.
(3)
Il 21 febbraio 2026 Cipro ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione dell'afta epizootica sul suo territorio in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia, confermati il 20 febbraio 2026, in stabilimenti che detengono ruminanti nel distretto di Larnaca a Cipro. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, Cipro ha istituito zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.
(4)
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone soggette a restrizioni per l'afta epizootica a Cipro, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza.
(5)
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone, istituite conformemente agli allegati X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687, devono basarsi sulla situazione epidemiologica relativa all'afta epizootica nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale dell'afta epizootica nello Stato membro interessato, come pure sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia.
(6)
Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza a Cipro dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
(7)
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'afta epizootica e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato a Cipro ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Cipro istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini indicati nell'allegato, le misure prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza.
Le zone di protezione e di sorveglianza comprendono almeno le aree elencate nell'allegato.
Articolo 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2026
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
ALLEGATO
Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati
Stato membro
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni a Cipro di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Cipro
CY-FMD-2026-00001
Zona di protezione:
Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 34.973989, Long. 33.638938.
31.3.2026
Zona di sorveglianza:
Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 34.973989, Long. 33.638938, excluding the areas contained in the protection zone
31.3.2026
Cipro
CY-FMD-2026-00002
Zona di protezione:
Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 35.00599, Long. 33.65442.
31.3.2026
Zona di sorveglianza:
Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 35.00599, Long. 33.65442, excluding the areas contained in the protection zone
31.3.2026
Cipro
CY-FMD-2026-00003
Zona di protezione:
Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 35.007472, Long. 33.655528.
31.3.2026
Zona di sorveglianza:
Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 35.007472, Long. 33.655528, excluding the areas contained in the protection zone
31.3.2026
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/484/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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