Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 0485/2019

Decisione (UE) 2019/485 del Consiglio, del 5 marzo 2019, relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell’articolo XXI dell’accordo generale sul commercio e sui servizi con l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l’Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l’India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativ

Pubblicato: 05/03/2019 In vigore dal: 05/03/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/485 del Consiglio, del 5 marzo 2019, relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell’articolo XXI dell’accordo generale sul commercio e sui servizi con l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l’Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l’India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all’adesione all’Unione europea della Cechia, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, dell’Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia EN: Council Decision (EU) 2019/485 of 5 March 2019 on the conclusion of the relevant Agreements under Article XXI of the General Agreement on Trade in Services with Argentina Australia Brazil Canada China the Separate customs territory of Taiwan Penghu Ki

Testo normativo

28.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/1 DECISIONE (UE) 2019/485 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2019 relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell’articolo XXI dell’accordo generale sul commercio e sui servizi con l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l’Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l’India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all’adesione all’Unione europea della Cechia, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, dell’Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) L’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia è entrato in vigore il 1 o gennaio 1995. (2) L’atto di adesione della Cechia, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è entrato in vigore il 1 o maggio 2004. (3) A norma dell’articolo XX dell’accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS) i membri dell’OMC indicano in un elenco gli impegni specifici assunti a norma della parte III del GATS. (4) L’attuale elenco dell’Unione e dei suoi Stati membri contempla solo gli impegni specifici relativi ai dodici Stati membri del 1994. Gli elenchi individuali di impegni specifici degli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 1995 e nel 2004 («Stati membri aderenti») sono stati adottati prima della loro adesione. (5) Affinché gli Stati membri aderenti siano soggetti alle limitazioni inserite nell’elenco di impegni specifici dell’Unione e per garantire la coerenza con l’ acquis comunitario, è necessario modificare o revocare determinati impegni specifici inseriti nell’elenco degli impegni specifici dell’Unione e negli elenchi di impegni specifici degli Stati membri aderenti. (6) Al fine di presentare un elenco consolidato, il 28 maggio 2004 l’Unione ha fatto pervenire una comunicazione a norma dell’articolo V del GATS con cui ha notificato la propria intenzione di modificare o revocare alcuni impegni specifici inseriti nel proprio elenco e in quelli degli Stati membri aderenti, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e conformemente a quanto disposto dall’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b), del GATS. (7) In seguito alla presentazione della notifica e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, 18 membri dell’OMC [Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea, Cuba, Ecuador, Filippine, Giappone, Hong Kong Cina, India, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) e Uruguay («i membri dell’OMC interessati»)] hanno manifestato il proprio interesse. (8) La Commissione ha condotto negoziati con i membri dell’OMC interessati. In esito a tali negoziati è stato raggiunto un accordo sugli adeguamenti compensativi connessi alle modifiche e alle revoche notificate il 28 maggio 2004. (9) In seguito alla conclusione dei negoziati, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 26 luglio 2006, la Commissione è stata autorizzata a firmare i rispettivi accordi con ciascuno dei membri dell’OMC interessati («accordi»). Nell’intento di avviare la procedura di certificazione prevista dalle norme OMC applicabili, il 14 settembre 2006 la Commissione ha trasmesso al segretariato dell’OMC il progetto di elenco consolidato. La certificazione è stata conclusa il 15 dicembre 2006. (10) Gli adeguamenti compensativi concordati rappresentano un risultato soddisfacente ed equilibrato dei negoziati. È opportuno pertanto approvare gli accordi a nome dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Gli accordi con l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l’Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l’India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari a norma dell’articolo XXI del GATS in seguito all’adesione all’Unione della Cechia, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, dell’Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia all’Unione sono approvati a nome dell’Unione. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2019 Per il Consiglio Il presidente G.L. GAVRILESCU ( 1 ) Approvazione del 13 febbraio 2019. TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e dell’Australia, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, l’Australia ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/164 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/225 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e l’Australia hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e l’Australia hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e l’Australia entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e l’Australia. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e l’Australia relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. L’Australia ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/164 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/225 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e l’Australia hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e l’Australia hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e l’Australia relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e l’Australia entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e l’Australia. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali — Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e dell’Argentina, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, l’Argentina ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/175 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/228 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e l’Argentina hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e l’Argentina hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e l’Argentina entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e l’Argentina. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e l’Argentina relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. L’Argentina ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/175 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/228 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e l’Argentina hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e l’Argentina hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e l’Australia relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e l’Argentina entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e l’Argentina. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8 672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8 673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8 674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e del Brasile, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, il Brasile ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/171 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/224 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e il Brasile hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e il Brasile hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e il Brasile entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e il Brasile. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e il Brasile relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. Il Brasile ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/171 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/224 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e il Brasile hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e il Brasile hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e il Brasile relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e il Brasile entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e il Brasile. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali - Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali - Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali - Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi - — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e del Canada, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, il Canada ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/165 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/216 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e il Canada hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e il Canada hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e il Canada entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e il Canada. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e il Canada relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. Il Canada ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/165 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/216 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e il Canada hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e il Canada hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e il Canada relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e il Canada entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e il Canada. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e della Cina, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, la Cina ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/178 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/220 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e la Cina hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e la Cina hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e la Cina entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e la Cina. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e la Cina relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. La Cina ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/178 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/220 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e la Cina hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e la Cina hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e la Cina relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e la Cina entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e la Cina. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e della Colombia, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, la Colombia ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/176 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/223 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e la Colombia hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e la Colombia hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e la Colombia entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e la Colombia. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e la Colombia relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. La Colombia ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/176 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/223 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e la Colombia hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e la Colombia hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e la Colombia relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e la Colombia entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e la Colombia. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo – Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto – Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) - b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) - c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) - d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e di Cuba, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione della prima comunicazione, Cuba ha presentato una manifestazione d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/174) relativamente a S/SECRET/8. Non sono state presentate manifestazioni d’interesse relativamente a S/SECRET/9. Le CE e Cuba hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e Cuba hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e Cuba. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e Cuba relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. Cuba ha presentato una manifestazione d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/174) relativamente a S/SECRET/8. Non sono state presentate manifestazioni d’interesse relativamente a S/SECRET/9. Le CE e Cuba hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e Cuba hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e Cuba relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e Cuba. 8. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e dell’Ecuador, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, l’Ecuador ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/172 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/229 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e l’Ecuador hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e l’Ecuador hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e l’Ecuador entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e l’Ecuador. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e l’Ecuador relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. L’Ecuador ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/172 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/229 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e l’Ecuador hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e l’Ecuador hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e l’Ecuador relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e l’Ecuador entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e l’Ecuador. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 - Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) - venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 - Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) - stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 - Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 - prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori - relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo - Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto - Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) - b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) - c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) - d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio - a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e di Hong Kong, Cina, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, Hong Kong, Cina ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/170 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/219 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e Hong Kong, Cina hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e Hong Kong, Cina hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e Hong Kong, Cina entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e Hong Kong, Cina. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e Hong Kong, Cina relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. Hong Kong, Cina ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/170 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/219 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e Hong Kong, Cina hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e Hong Kong, Cina hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e Hong Kong, Cina relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e Hong Kong, Cina entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e Hong Kong, Cina. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali – Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali – Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali – Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi – — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e dell’India, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, l’India ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/163 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/221 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e l’India hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e l’India hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e l’India entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e l’India. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e l’India relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. L’India ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/163 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/221 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e l’India hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e l’India hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e l’India relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e l’India entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e l’India. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali - Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali - Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali - Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi - — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e del Giappone, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, il Giappone ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/168 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/218 relativamente a S/SECRET/9). Le CE ed il Giappone hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e il Giappone hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e il Giappone entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e il Giappone. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e il Giappone relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. Il Giappone ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/168 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/218 relativamente a S/SECRET/9). Le CE ed il Giappone hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e il Giappone hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e il Giappone relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e il Giappone entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e il Giappone. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e della Repubblica di Corea, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, la Repubblica di Corea (di seguito Corea) ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/173 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/226 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e la Corea hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e la Corea hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e la Corea entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e la Corea. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e la Corea relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. La Repubblica di Corea (di seguito Corea) ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/173 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/226 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e la Corea hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e la Corea hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e la Corea relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e la Corea entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e la Corea. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 - Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) - venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 - Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) – stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 - Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 - prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori - relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo - Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto - Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) - b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) - c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) - d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio - a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e della Nuova Zelanda, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, la Nuova Zelanda ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/167 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/222 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e la Nuova Zelanda hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e la Nuova Zelanda hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e la Nuova Zelanda entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e la Nuova Zelanda. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e la Nuova Zelanda relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. La Nuova Zelanda ha presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/167 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/222 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e la Nuova Zelanda hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e la Nuova Zelanda hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e la Nuova Zelanda relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e la Nuova Zelanda entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e la Nuova Zelanda. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e delle Filippine, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione della prima comunicazione, le Filippine hanno presentato una manifestazione d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/179) relativamente a S/SECRET/8. Non sono state presentate manifestazioni d’interesse relativamente a S/SECRET/9. Le CE e le Filippine hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e le Filippine hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e le Filippine. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e le Filippine relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. Le Filippine hanno presentato una manifestazione d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/179) relativamente a S/SECRET/8. Non sono state presentate manifestazioni d’interesse relativamente a S/SECRET/9. Le CE e le Filippine hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e le Filippine hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e le Filippine relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e le Filippine. 8. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e della Svizzera, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione della prima comunicazione, la Svizzera ha presentato una manifestazione d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/162) relativamente a S/SECRET/8. Non sono state presentate manifestazioni d’interesse relativamente a S/SECRET/9. Le CE e la Svizzera hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8. La Svizzera ha presentato un memorandum che illustra la sua posizione nelle negoziazioni. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e la Svizzera hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e la Svizzera. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e la Svizzera relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. La Svizzera ha presentato una manifestazione d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/162) relativamente a S/SECRET/8. Non sono state presentate manifestazioni d’interesse relativamente a S/SECRET/9. Le CE e la Svizzera hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e la Svizzera hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e la Svizzera relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e la Svizzera. 8. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione della prima comunicazione, il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu ha presentato una manifestazione d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/169) relativamente a S/SECRET/8. Non sono state presentate manifestazioni d’interesse relativamente a S/SECRET/9. Le CE e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. Il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu ha presentato una manifestazione d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/169) relativamente a S/SECRET/8. Non sono state presentate manifestazioni d’interesse relativamente a S/SECRET/9. Le CE e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu. 8. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali — Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito TRADUZIONE Lettera congiunta delle Comunità europee e dei loro Stati membri, da un lato, e degli Stati Uniti d’America, dall’altro lato, a norma del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) (S/L/80 del 29 ottobre 1999) relativa alle modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni, a norma dell’articolo V, paragrafo 5, del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Dopo la trasmissione di ogni comunicazione, gli Stati Uniti d’America (di seguito Stati Uniti) hanno presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/166 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/217 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e gli Stati Uniti hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). Durante le negoziazioni, le CE e gli Stati Uniti hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e gli Stati Uniti entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. La relazione sui risultati delle negoziazioni, acclusa alla presente, contiene 1) le modifiche proposte nelle notifiche di cui sopra, 2) gli adeguamenti compensativi concordati in relazione alle modifiche o alle revoche di cui al documento S/SECRET/8 e 3), il progetto di elenco consolidato di impegni specifici risultato riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e gli Stati Uniti. La presente lettera e gli allegati I e II dell’acclusa relazione costituiscono l’accordo tra le CE e gli Stati Uniti relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 1 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. Relazione sui risultati delle negoziazioni condotte a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e riguardanti le modifiche proposte negli elenchi GATS delle Comunità europee e dei loro Stati membri (di seguito le CE) per tenere conto dell’adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia In applicazione del paragrafo 5 delle procedure di attuazione dell’articolo XXI del GATS (S/L/80 del 29 ottobre 1999), le CE presentano la seguente relazione: 1. Il 28 maggio 2004 ed il 4 aprile 2005 le CE hanno presentato due comunicazioni a norma dell’articolo V del GATS (diffuse come documento S/SECRET/8, dell’11 giugno 2004, e S/SECRET/9, del 12 aprile 2005), al fine di notificare la loro intenzione di modificare o revocare gli impegni specifici contenuti nell’elenco allegato alle comunicazioni (di seguito «le modifiche proposte»), a norma dell’articolo V, paragrafo 5 del GATS e secondo i termini dell’articolo XXI, paragrafo 1, lettera b) del GATS. Le modifiche proposte sono contenute nell’allegato I. 2. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/8 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, diciotto membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Taiwan, Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, Uruguay e gli Stati Uniti d’America, di seguito «Stati Uniti») hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 3. In seguito alla trasmissione della notifica di cui al documento S/SECRET/9 e a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS, quattordici membri dell’OMC (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Ecuador, Hong Kong Cina, India, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Uruguay e Stati Uniti) hanno presentato rispettive manifestazioni d’interesse. 4. Gli Stati Uniti hanno presentato due manifestazioni d’interesse a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS (S/L/166 relativamente a S/SECRET/8 e S/L/217 relativamente a S/SECRET/9). Le CE e gli Stati Uniti hanno avviato negoziazioni a norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a) del GATS relativamente a S/SECRET/8 e S/SECRET/9. 5. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/8, il periodo iniziale di negoziazione, terminato il 26 ottobre 2004, è stato esteso (di comune accordo) cinque volte (fino al 26 aprile 2005, fino al 27 febbraio 2006, fino al 1 o giugno 2006, fino al 1 o luglio 2006 e fino al 17 luglio 2006). 6. Durante le negoziazioni, le CE e gli Stati Uniti hanno concordato adeguamenti compensativi connessi alle revoche e alle modifiche di cui al documento S/SECRET/8. Gli allegati I e II della presente relazione, unitamente alla lettera congiunta alla quale sono acclusi, costituiscono l’accordo tra le CE e gli Stati Uniti relativo a S/SECRET/8 ai fini dell’articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS ( 2 ) . L’accordo non modifica gli elenchi delle deroghe all’articolo II delle CE e dei loro Stati membri. L’accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dall’articolo VIII del GATS. 7. Per quanto concerne la procedura avviata con la notifica di cui al documento S/SECRET/9, non è stato raggiunto nessun accordo tra le CE e gli Stati Uniti entro il termine del periodo di negoziazione e nessuno Stato membro danneggiato ha sottoposto la questione ad arbitrato entro il termine applicabile a norma del paragrafo 7 del documento S/L/80. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, lettera b) del GATS e previo completamento delle procedure di cui ai paragrafi 20-22 del documento S/L/80, le CE hanno la facoltà di attuare le modifiche e le revoche proposte nel documento S/SECRET/9. 8. In considerazione di quanto finora esposto, le modifiche proposte e gli adeguamenti compensativi concordati sono inseriti nel progetto di elenco consolidato GATS delle CE, che risulta riunendo gli elenchi di impegni esistenti delle CE e dei loro Stati membri ed inserendovi sia le modifiche o le revoche di impegni notificate dalle CE nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 che gli adeguamenti compensativi concordati tra le CE e gli Stati Uniti. 9. Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 20 a 22 del documento S/L/80, entro il 14 settembre 2006 le CE trasmetteranno al Segretariato per la successiva distribuzione il progetto di elenco consolidato da certificare, purché sia stato concluso un accordo con tutti i membri danneggiati o sia scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del documento S/L/80 e non sia stato richiesto alcun arbitrato. I risultati delle negoziazioni entreranno in vigore dopo il completamento delle procedure di certificazione, ad una data che sarà indicata dalle CE dopo il completamento delle procedure interne di approvazione delle CE, che esse si impegnano ad accelerare il più possibile. Le modifiche e le revoche proposte nei documenti S/SECRET/8 e S/SECRET/9 non entreranno in vigore finché non saranno entrati in vigore tutti gli adeguamenti compensativi di cui all’allegato II. ( 1 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ( 2 ) L’accordo non va interpretato in modo da pregiudicare l’esito di dibattiti distinti all’interno dell’OMC riguardanti la classificazione dei servizi di telecomunicazione (telecomunicazioni di base e servizi a valore aggiunto). ALLEGATO I A) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/8 Impegni orizzontali • Accesso al mercato (pagina 9): «In tutti gli Stati membri i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli statali o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.» Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per succursali, agenzie e uffici di rappresentanza in modalità 3 (pagine 9 e 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le controllate in modalità 3 (pagina 10). Questa voce non era inclusa nell’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Tale restrizione si applica ora a tutti gli Stati membri. • Restrizioni al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 3 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia comprendeva solo parte delle restrizioni alle sovvenzioni in modalità 3 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Restrizione al trattamento nazionale per le sovvenzioni in modalità 4 (pagina 13). L’elenco di impegni specifici di: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta e Slovacchia non comprendeva la restrizione alle sovvenzioni in modalità 4 di cui all’elenco delle CE e dei loro Stati membri. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Impegni di Cipro relativi all’accesso al mercato in modalità 4. Gli impegni sono revocati. • Accesso al mercato in modalità 4 – Trasferimenti interni alle società (Intra-company transfers, ICT) (pagina 26). L’elenco degli impegni specifici di: Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia non comprendeva la restrizione secondo la quale l’entità presso cui avviene il trasferimento deve prestare effettivamente siffatti servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — venditori di servizi (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Polonia non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) — stabilimento di una presenza commerciale (pagina 30). L’elenco degli impegni specifici della Lituania non comprendeva la restrizione secondo la quale i suddetti rappresentanti non sono impegnati nell’effettuare vendite dirette al pubblico o nel prestare servizi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. • Impegni della Lituania relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — Visitatori per motivi professionali (Business visitors, BV) (pagina 32). Gli impegni sono parzialmente revocati. • Impegni della Lettonia relativi all’accesso al mercato in modalità 4 — prestatori di servizi contrattuali (contractual services suppliers, CSS) (pagina 33). L’elenco di impegni specifici della Lettonia non comprendeva la restrizione secondo la quale il periodo d’ingresso e soggiorno temporanei all’interno dello Stato membro interessato non supera tre mesi nell’arco di 12 mesi. Tale restrizione è ora estesa al suddetto Stato membro. Impegni settoriali • Servizi di noleggio/leasing senza operatori — relativi agli aerei (pagina 95). La restrizione all’accesso al mercato in modalità 2 è estesa a: Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia e la restrizione all’accesso al mercato in modalità 3 è estesa a: Estonia, Ungheria ed Austria. • Servizi connessi al settore manifatturiero (pagine 109 e 110). Gli impegni contenuti nell’elenco di: Lettonia, Lituania e Austria sono revocati. • Servizi di istruzione (pagina 156): restrizione a «solo servizi finanziati con fondi privati». La suddetta restrizione non era inclusa nell’elenco di: Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Slovenia (non inclusa solo per quanto riguarda i servizi di istruzione per adulti) e Slovacchia. Tale restrizione è ora estesa ai suddetti Stati membri. Per la Slovenia, l’estensione riguarda solo i servizi di istruzione per adulti. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) (pagine 193, 213 e 217). Le restrizioni all’accesso al mercato secondo le quali «l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata» e «possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede statutaria nella Comunità», in modalità 1 e 3, non erano incluse nell’elenco della Repubblica ceca per quanto riguarda la modalità 3, dell’Estonia (non incluse, né in modalità 1, né in modalità 3), della Lettonia per quanto riguarda la modalità 3, della Lituania per quanto riguarda la modalità 1, dell’Ungheria per quanto riguarda la modalità 3 e della Slovacchia per quanto riguarda la modalità 3. Tali restrizioni sono ora estese ai suddetti Stati membri. • Trasporto spaziale. L’impegno contenuto nell’elenco dell’Austria è revocato. • Trasporto aereo — Noleggio di aerei con equipaggio (pag 246). Per la Polonia sono introdotte due restrizioni all’accesso al mercato (una in modalità 1 e 2 ed una in modalità 3). • Trasporto aereo – Vendite e commercializzazione (pagine 247 e 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Estonia non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per la distribuzione a mezzo CRS di servizi di trasporto aereo prestati dal vettore CRS associato. • Trasporto aereo – Sistema telematico di prenotazione (Computer reservations system, CRS) (pagina 248). L’elenco degli impegni specifici dell’Ungheria non comprendeva la restrizione al trattamento nazionale per quanto riguarda gli obblighi dei vettori associati o partecipanti relativamente a un servizio CRS controllato da un vettore aereo di uno o più paesi terzi. • Servizi connessi a tutti i modi di trasporto— Servizi di trattamento del carico (pagina 259). Per l’Estonia, la Lettonia e la Lituania è stata introdotta una restrizione all’accesso al mercato in modalità 3. B) Modifiche notificate nel documento S/SECRET/9 Impegni orizzontali • Impegni di Cipro e Malta in modalità 4 relativi al trattamento nazionale (pagine 25, 29 e 32 del documento S/SECRET/8). Gli impegni sono revocati. Impegni settoriali • Servizi informatici e servizi correlati – a) Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware (CPC 841) (pagina 82) — b) Servizi di implementazione del software (CPC 842) (pagina 83) — c) Servizi di trattamento dati (CPC 843) (pagina 85) — d) Servizi connessi alle basi di dati (CPC 844) (pagina 86). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di ricerca e sviluppo – b) Servizi di R&S riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852) (pagine 89 e 90). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi assicurativi e connessi – i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita e b) ramo danni (pagine 211 e 212). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi) – x) e) titoli trasferibili (pagina 223). Gli impegni di Cipro in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) (pagina 232). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) (pagine 233 e 234). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. • Servizi di trasporto marittimo – escluso il cabotaggio — a) Trasporto passeggeri (CPC 7211); b) Trasporto merci (CPC 7212) (pagina 242). Gli impegni di Malta in modalità 4 (ICT, BV e CSS) relativi al trattamento nazionale sono revocati. ALLEGATO II COMPENSAZIONE DA PARTE DELLE CE • Modalità 3 restrizione orizzontale per i servizi pubblici — Nota sulla copertura, che indica che tale restrizione non si applica ai servizi di telecomunicazione, informatici e ai servizi connessi. • Modalità 3 restrizioni orizzontali per gli investimenti — Revoca della restrizione al trattamento nazionale per AT in modalità 3 per le succursali di società di capitale estere (Aktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). • Modalità 4 per il personale trasferito all’interno di una società e i visitatori per motivi professionali — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale nella sezione orizzontale e nella sezione settoriale nei settori in cui CY e MT hanno assunto impegni in modalità 3. • Servizi professionali - Servizi di ingegneria (CPC 8672) — Impegni di CY e MT relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 2. — Impegni di CY, CZ, MT e SK relativi all’accesso al mercato in modalità 3. — Impegni di CY e MT relativi al trattamento nazionale in modalità 3. — Revoca della restrizione all’accesso al mercato per PT in modalità 3. • Servizi professionali - Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673): — Revoca dell’ENT in modalità 4/CSS richiesto da UK. — Impegni di SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. • Servizi professionali - Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674): — Impegni di CY, CZ, MT, PL, SI e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 3. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale per i servizi paesaggistici in modalità 2. • Servizi informatici e servizi connessi — — Aggiunta di una nota di chiarimento. — Impegni di HU relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1, 2 e 3 per CPC 845 e 849 — Miglioramento delle condizioni per il CSS/modalità 4 da parte di SE per i servizi informatici e servizi correlati nella sezione orizzontale e nuovi impegni di SE per il CSS/modalità 4 per CPC 845 e 849. • Servizi pubblicitari (CPC 871): — Impegni di CY, MT e PL relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in modalità 1 • Servizi di telecomunicazione — Nuovi e migliorati impegni di tutte le CE, come descritto nell’offerta riveduta DDA. — La FI chiarisce che le sue tre restrizioni orizzontali in modalità 3 per le persone giuridiche relativamente all’accesso al mercato, per le controllate, le succursali, le agenzie e gli uffici di rappresentanza relativamente al trattamento nazionale e per gli investimenti relativamente all’accesso al mercato non si applicano ai servizi di telecomunicazione. — Una nota di chiarimento indica che sono compresi in questa definizione i sottosettori da 2.C.h) a 2.C.m) dell’elenco di classificazione dei settori dei servizi di cui al documento MTN,GNS/W/120 (servizi a valore aggiunto) e i sottoservizi da 2.C.a) a 2.C.g) di cui al medesimo elenco. È compreso anche il sottosettore 2.C.o) del citato elenco, nella misura in cui rientra in detta definizione. Ai fini del presente elenco di impegni, il sottosettore 2C.n) del suddetto elenco (elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line) figura alla voce 1.B (servizi informatici e servizi correlati). • Servizi finanziari (servizi assicurativi): — Revoca parziale delle restrizioni all’accesso al mercato per SK in modalità 3. • Servizi finanziari (bancari) — FI: modifica dei requisiti di residenza permanente in modalità 3 («almeno uno dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, dell’organo di vigilanza e l’amministratore delegato devono avere la residenza permanente nella Comunità europea…» anziché «almeno la metà dei fondatori, dei membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nella Comunità europea…»). • Alberghi, ristoranti e catering — Nuovo linguaggio (meno restrittivo) per l’ENT di IT in modalità 3 per bar, caffè e ristoranti, compreso un impegno sulla sua natura non discriminante. • Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici — Revoca dell’ENT in modalità 3 richiesto da CZ. • Servizi dei saloni di parrucchiere — Impegni di CZ, FI, HU e SK relativi all’accesso al mercato e al trattamento nazionale in Modalità 2 e 3. Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: AT Austria BE Belgio CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca UK Regno Unito

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