Decisione di esecuzione (UE) 2026/518 della Commissione, del 10 marzo 2026, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato T25 (ACS-ZMØØ3-2) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2026) 1507
Decisione di esecuzione (UE) 2026/518 della Commissione, del 10 marzo 2026, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato T25 (ACS-ZMØØ3-2) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 1507]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/518 of 10 March 2026 renewing the authorisation for placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified maize T25 (ACS-ZMØØ3-2) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2026) 1507)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/518
12.3.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/518 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2026
che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato T25 (ACS-ZMØØ3-2) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2026) 1507]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
(
1
)
, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003, alla Commissione è stata notificata la data in cui gli alimenti e gli ingredienti alimentari derivati da granturco geneticamente modificato T25, i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato T25 e le sementi di granturco T25 per la coltivazione sono stati per la prima volta immessi sul mercato nell’Unione.
(2)
La decisione di esecuzione (UE) 2015/697 della Commissione
(
2
)
ha rinnovato l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e ingredienti alimentari ottenuti da granturco geneticamente modificato T25 e di mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato T25. Tale decisione di esecuzione ha inoltre autorizzato l’immissione in commercio di alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato T25 e di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato T25 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.
(3)
Il 22 marzo 2024 BASF SE, con sede in Germania, ha presentato alla Commissione, per conto di BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, («richiedente»), conformemente agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo di tale autorizzazione.
(4)
L’8 agosto 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere favorevole sul granturco geneticamente modificato T25
(
3
)
conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso che la domanda di rinnovo non conteneva prove di nuovi pericoli, modifiche dell’esposizione o incertezze scientifiche tali da modificare le conclusioni della valutazione del rischio iniziale relativa al granturco geneticamente modificato T25 adottata dall’Autorità nel 2013
(
4
)
.
(5)
Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(6)
L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.
(7)
Tenendo conto delle conclusioni dell’Autorità, è opportuno rinnovare l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato T25 e di prodotti contenenti o costituiti da tale granturco per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
(8)
Con lettera del 24 aprile 2025 BASF Belgian Coordination Center Comm V, con sede in Belgio, ha informato la Commissione che BASF Agricultural Solutions Seed US LLC aveva cambiato il proprio nome in BASF Agricultural Solutions US LLC a decorrere dal 30 settembre 2024.
(9)
Al granturco geneticamente modificato T25 è stato assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione
(
5
)
, nel contesto del rinnovo della sua autorizzazione con decisione di esecuzione (UE) 2015/697. È opportuno continuare a utilizzare tale identificatore unico.
(10)
Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
. Tuttavia, al fine di garantire che l’uso dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato T25 rimanga entro i limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull’etichettatura di tali prodotti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.
(11)
Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione
(
7
)
.
(12)
Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio, per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato T25 o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(13)
Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(14)
La presente decisione deve essere notificata alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (
Biosafety Clearing-House
), a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
.
(15)
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Al granturco (
Zea mays
L.) geneticamente modificato T25, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico ACS-ZMØØ3-2 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.
Articolo 2
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata per quanto riguarda:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2;
b)
mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2;
c)
prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Articolo 3
Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» deve figurare sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2 di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
Articolo 4
Metodo di rilevamento
Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.
Articolo 5
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
1. Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.
2. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.
Articolo 6
Registro comunitario
Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è BASF Agricultural Solutions US LLC, rappresentata nell’Unione da BASF SE.
Articolo 8
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.
Articolo 9
Destinatario
BASF Agricultural Solutions US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2026
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/697 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato T25 (ACS-ZMØØ3-2) e che rinnova i prodotti di granturco T25 (ACS-ZMØØ3-2) esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 112 del 30.4.2015, pag. 66
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/697/oj
).
(
3
)
Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2025. «Assessment of genetically modified T25 maize for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (dossier GMFF-2024-22651)».
EFSA Journal
2025; 23(8):9570;
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9570
.
(
4
)
Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2013. «Scientific opinion on applications EFSA-GMO-RX-T25 and EFSA-GMO-NL-2007-46 for the renewal of authorisation of maize T25, and for the placing on the market of herbicide-tolerant genetically modified maize T25, both for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience AG».
EFSA Journal
2013; 11(10):3356;
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3356
.
(
5
)
Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (
GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj
).
(
6
)
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (
GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1830/oj
).
(
7
)
Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2009/770/oj
).
(
8
)
Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (
GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1946/oj
).
ALLEGATO
a)
Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome
:
BASF Agricultural Solutions US LLC
Indirizzo
:
100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti
rappresentata nell’Unione da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.
b)
Denominazione e descrizione dei prodotti
1)
Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2;
2)
mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2;
3)
prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2 per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.
Il granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2 esprime il gene
pat
, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glufosinato-ammonio.
c)
Etichettatura
1)
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;
2)
la dicitura «non destinato alla coltivazione» deve figurare sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2, ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1), e nei documenti che li accompagnano.
d)
Metodo di rilevamento
1)
Metodi evento-specifici, basati sulla PCR quantitativa in tempo reale, convalidati per il granturco geneticamente modificato ACS-ZMØØ3-2;
2)
convalidati dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicati all’indirizzo
https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/method-validations
;
3)
materiale di riferimento: AOCS 0306-H (per ACS-ZMØØ3-2) e AOCS 0306-C (per la sua versione non geneticamente modificata), accessibili tramite la American Oil Chemists Society all’indirizzo
https://www.aocs.org/technical-products/certified-reference-materials-crms/
.
e)
Identificatore unico
ACS-ZMØØ3-2.
f)
Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica
[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (
Biosafety Clearing-House
), numero di registro:
pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati
].
g)
Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’uso o la manipolazione dei prodotti
Non applicabile.
h)
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
.
[Link:
piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati
]
i)
Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’uso degli alimenti per il consumo umano
Non applicabile.
Nota:
in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
(
1
)
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (
GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2001/18/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/518/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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