Decisione (UE) 2025/519 della Commissione, del 5 marzo 2025, relativa alla procedura per l’introduzione di restrizioni operative all’aeroporto di Schiphol a norma del regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2025) 1355
Decisione (UE) 2025/519 della Commissione, del 5 marzo 2025, relativa alla procedura per l’introduzione di restrizioni operative all’aeroporto di Schiphol a norma del regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 1355]
EN: Commission Decision (EU) 2025/519 of 5 March 2025 on the process for the introduction of operating restrictions at Schiphol Airport in accordance with Regulation (EU) No 598/2014 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2025) 1355)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/519
18.3.2025
DECISIONE (UE) 2025/519 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2025
relativa alla procedura per l’introduzione di restrizioni operative all’aeroporto di Schiphol a norma del regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2025) 1355]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Con lettera del 4 settembre 2024
(
2
)
i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 598/2014 («regolamento»), l’intenzione di introdurre restrizioni operative dirette a contenere il rumore presso l’aeroporto di Schiphol («notifica»).
(2)
Con lettera del 27 settembre 2024
(
3
)
i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità dei Paesi Bassi di precisare ulteriormente l’intervallo dei massimali di movimenti notificato e di fornire ulteriori chiarimenti per consentire loro di riesaminare la procedura per l’introduzione delle restrizioni operative presso l’aeroporto di Schiphol e di valutare la compatibilità delle misure previste con il regolamento.
(3)
Con lettera del 6 dicembre 2024
(
4
)
le autorità dei Paesi Bassi hanno fornito ulteriori elementi a integrazione della notifica, indicando con precisione il massimale annuo di movimenti, fissato a 478 000, e presentando ulteriori informazioni sullo scenario di riferimento, sul contributo delle misure proposte al conseguimento dell’obiettivo di abbattimento del rumore e sulle relative ipotesi di base. La notifica è stata ritenuta completa a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni supplementari trasmesse dalle autorità dei Paesi Bassi.
(4)
Il regolamento stabilisce le norme e le procedure che uno Stato membro deve seguire per l’introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore negli aeroporti dell’Unione.
(5)
La procedura per l’introduzione di restrizioni operative presso l’aeroporto di Schiphol, notificata dai Paesi Bassi il 4 settembre 2024 e integrata il 6 dicembre 2024, è stata riesaminata dalla Commissione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 598/2014.
(6)
La presente decisione riguarda solo le conclusioni della Commissione, in quanto alcuni aspetti dell’introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore non hanno seguito pienamente la procedura stabilita nel regolamento. I servizi della Commissione hanno effettuato il riesame in linea con l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, illustrandone i risultati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che viene reso pubblico contestualmente alla notifica della presente decisione alle autorità dei Paesi Bassi.
(7)
Alla notifica era incluso, in allegato, il piano d’azione contro l’inquinamento acustico 2024-2029 per l’aeroporto di Schiphol, comprendente la mappa acustica strategica più aggiornata, risalente al 2021, per determinare il rumore presso l’aeroporto di Schiphol. Nel valutare il rumore, i Paesi Bassi affermano di avere utilizzato una metodologia conforme al documento 29 della Conferenza europea dell’aviazione civile, in linea con l’allegato I del regolamento.
(8)
Per determinare il rumore le autorità dei Paesi Bassi hanno adottato come punto di partenza le previsioni di utilizzo di Schiphol per il 2023 e hanno previsto quale sarebbe stato l’utilizzo nel novembre 2024, ipotizzando che sarebbero stati operati da o verso l’aeroporto di Schiphol 500 000 movimenti di voli commerciali l’anno, di cui 32 000 durante la notte.
(9)
I calcoli evidenziano la situazione seguente relativa al rumore:
—
il numero di abitazioni all’interno della curva isofonica di 58 dB (A) L
den
sarebbe pari a 7 081;
—
il numero di persone disturbate all’interno della curva isofonica di 48 dB (A) L
den
sarebbe pari a 113 862;
—
il numero di abitazioni all’interno della curva isofonica di 48 dB (A) L
night
sarebbe pari a 5 685;
—
e il numero di persone fortemente disturbate durante il sonno all’interno della curva isofonica di 40 dB (A) L
night
sarebbe pari a 24 365.
(10)
I Paesi Bassi hanno definito un obiettivo di abbattimento del rumore e lo hanno registrato nell’ambito del loro piano d’azione contro l’inquinamento acustico 2024-2029.
(11)
L’obiettivo di abbattimento del rumore comprende i seguenti sotto-obiettivi:
a)
ridurre del 20 % il numero di abitazioni all’interno della curva isofonica di 58 dB(A) L
den
;
b)
ridurre del 20 % il numero di persone disturbate all’interno della curva isofonica di 48 dB(A) L
den
;
c)
ridurre del 15 % il numero di abitazioni all’interno della curva isofonica di 48 dB(A) L
night
; e
d)
ridurre del 15 % il numero di persone fortemente disturbate durante il sonno all’interno della curva isofonica di 40 dB(A) L
night
.
(12)
Nella notifica si specificava che i sotto-obiettivi di abbattimento del rumore a) e b) dovevano essere conseguiti in due fasi:
—
il 15 % come primo passo, entro il 1
o
novembre 2025, e
—
il restante 5 % in una fase successiva, che non è stata definita in termini temporali.
(13)
Anche i sotto-obiettivi c) e d) devono essere conseguiti entro il 1
o
novembre 2025.
(14)
La presente decisione riguarda solo la prima fase, vale a dire la riduzione del 15 % del numero di persone e abitazioni vittime dell’inquinamento acustico all’interno delle curve isofoniche specificate e lascia impregiudicata la futura valutazione, da parte della Commissione, della procedura per l’introduzione della restante riduzione del 5 %, in quanto richiederebbe nuove restrizioni operative e una nuova notifica.
(15)
Nel determinare il rumore e lo scenario di riferimento in base al quale viene misurato il conseguimento dell’obiettivo di abbattimento del rumore, le autorità dei Paesi Bassi hanno deciso che talune misure di riduzione del rumore sarebbero incluse nello scenario di riferimento e non si ritiene pertanto che contribuiscano al conseguimento dell’obiettivo di abbattimento del rumore.
(16)
Si tratta delle misure già annunciate dal settore dell’aviazione o che si presume il settore adotti indipendentemente da eventuali prescrizioni imposte dalle autorità dei Paesi Bassi. Nella notifica sono definite «sviluppi autonomi». Tali misure comprendono il rinnovo autonomo della flotta e talune procedure operative di abbattimento del rumore. Il rinnovo autonomo della flotta si basa su un’ipotesi delle autorità dei Paesi Bassi relativa al rinnovo ordinario della flotta da parte delle compagnie aeree. Secondo le autorità dei Paesi Bassi, le ipotesi si basano sulle tendenze del settore. La notifica non contiene tuttavia ulteriori elementi che attestino il modo in cui sono state ricavate le tendenze del settore e il modo in cui si è tenuto conto della situazione specifica e delle particolarità dell’aeroporto di Schiphol nel perfezionare le ipotesi. Per quanto riguarda le procedure operative, esse comprendono un maggiore ricorso alle procedure di avvicinamento in discesa continua, un maggiore ricorso alle operazioni con set di flap ridotto, il rispetto al 95 % della procedura antirumore alla partenza (NADP-2) e le misure incluse nel programma «Minder Hinder Schiphol» la cui attuazione era prevista prima del novembre 2024, come indicato nell’allegato B della relazione To70 inclusa nella consultazione pubblica del marzo 2023.
(17)
Per conseguire l’obiettivo di abbattimento del rumore entro novembre 2025, le autorità dei Paesi Bassi hanno concluso in merito alla necessità delle seguenti misure:
—
utilizzo di aeromobili più silenziosi durante la notte da parte di KLM Royal Dutch Airlines;
—
rinnovo supplementare della flotta sulla base del calendario previsto dalle compagnie aeree, oltre al rinnovo autonomo della flotta;
—
incentivi all’uso di aeromobili più silenziosi attraverso la fissazione di imposte aeroportuali;
—
esclusione degli aeromobili con un margine di -13EPNdB o superiore dall’aeroporto di Schiphol durante la notte;
—
limitazione dei movimenti degli aeromobili a 27 000 l’anno durante il periodo notturno; e
—
limitazione dei movimenti totali annui degli aeromobili a 478 000.
(18)
Le autorità dei Paesi Bassi hanno concluso che il massimale annuo per i movimenti degli aeromobili dovrebbe essere fissato a 478 000 per conseguire almeno una riduzione del 15 % per tutti i sotto-obiettivi dell’obiettivo di abbattimento del rumore. Nei sotto-obiettivi b), c) e d) la combinazione di misure supererebbe la riduzione del rumore stabilita dall’obiettivo di abbattimento del rumore, in particolare durante la notte.
(19)
È opportuno osservare che il massimale annuo copre solo i servizi commerciali di linea e non di linea. Le attività di aviazione generale e d’affari non sono prese in considerazione ai fini del massimale annuo dell’aeroporto di Schiphol.
(20)
Successivamente alla notifica e a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, la Commissione ha riesaminato la procedura per l’introduzione delle restrizioni operative dirette a contenere il rumore.
(21)
Nella notifica la Commissione ha individuato alcuni aspetti per i quali non è stata seguita pienamente la procedura per l’introduzione delle restrizioni operative dirette a contenere il rumore di cui al regolamento.
(22)
A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, gli Stati membri provvedono affinché, quando sono messi in atto interventi diretti a contenere il rumore, l’effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli sia considerato una misura disponibile. Il rinnovo della flotta deve essere considerato una misura di questo tipo, in quanto le compagnie aeree sostituiscono velivoli più vecchi con velivoli più recenti con emissioni sonore inferiori.
(23)
Nella notifica si afferma che l’obiettivo di abbattimento del rumore deve essere misurato rispetto allo scenario di riferimento, che comprende l’effetto degli sviluppi autonomi descritti nel considerando 16 nel corso del tempo. I Paesi Bassi sostengono che ciò consente di determinare gli effetti e il contributo all’obiettivo di abbattimento del rumore delle nuove misure proposte dalle autorità dei Paesi Bassi separatamente rispetto alle misure che il settore sta adottando di propria iniziativa. In altre parole, i Paesi Bassi intendono conseguire l’obiettivo di abbattimento del rumore
in aggiunta
a eventuali riduzioni del rumore derivanti dagli sviluppi autonomi del settore.
(24)
Nella notifica si afferma che gli sviluppi autonomi non sono sufficienti per conseguire l’obiettivo di abbattimento del rumore, in quanto sarebbero neutralizzati dalla crescita del traffico. La Commissione osserva tuttavia che, a causa del massimale annuo proposto per i movimenti, pari a 478 000, non vi sarà alcun ulteriore aumento del traffico aereo e gli sviluppi autonomi del settore possono pertanto contribuire alla riduzione del rumore all’aeroporto oltre novembre 2025. Per questi motivi, e fatta salva la direttiva sul rumore ambientale
(
5
)
, le autorità dei Paesi Bassi, analizzando gli effetti prevedibili della riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli, dovrebbero tenere conto dell’impatto di una combinazione tra il massimale per i movimenti attuato a partire dal novembre 2025 e gli sviluppi autonomi del settore.
(25)
La Commissione osserva inoltre che le autorità dei Paesi Bassi non hanno fornito alcuna motivazione in merito alla metodologia e alle ipotesi su cui si fonda la suddivisione del rinnovo della flotta nella parte «rinnovo autonomo» dello scenario di riferimento, come spiegato al considerando 8, e nella parte «rinnovo supplementare» della flotta, considerata una misura che contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di abbattimento del rumore. La Commissione osserva che la motivazione e la metodologia alla base della suddivisione sono necessarie per consentire ai Paesi Bassi di determinare l’efficacia in termini di costi e l’effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli.
(26)
A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, al fine di determinare la misura o combinazione di misure che offre il miglior rapporto costi/benefici, gli Stati membri provvedono affinché sia preso in considerazione l’effetto delle procedure operative volte all’abbattimento del rumore sull’obiettivo di abbattimento del rumore. Le procedure operative volte all’abbattimento del rumore comprendono le operazioni di discesa continua (
Continuous Descent Operations
, CDO), le operazioni di salita continua (
Continuous Climb Operations
, CCO), le procedure antirumore alla partenza (
Noise Abatement Departure Procedures
, NADP) e le operazioni di navigazione basata sulle prestazioni (
Performance Based Navigation
, PBN) nei terminal intorno all’aeroporto.
(27)
Per quanto riguarda specificamente le procedure NADP, i Paesi Bassi sostengono che, tra il 1
o
gennaio 2023 e il 28 luglio 2024, oltre il 95 % dei voli ha già seguito la procedura NADP-2. In merito alle operazioni che non seguono ancora tale procedura, i Paesi Bassi sostengono che essa non è giuridicamente vincolante e alcuni piloti seguono una procedura diversa, come richiesto dalla compagnia aerea per la quale lavorano. Le procedure PBN consentono ai velivoli di volare su traiettorie laterali molto precise e su profili di salita e di discesa migliorati, contribuendo in tal modo alla riduzione del rumore. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione
(
6
)
sulla PBN impone ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea di garantire una transizione agevole e sicura alla fornitura dei loro servizi tramite l’uso della navigazione basata sulle prestazioni e di pubblicare le procedure PBN. LVNL (
Luchtverkeersleiding Nederland
, organismo di controllo del traffico aereo dei Paesi Bassi) ha pubblicato diverse procedure PBN, tra cui procedure con la caratteristica «radius to fix» (RF) che permette ai velivoli di navigare più accuratamente tra le aree residenziali, consentendo di ridurre l’estensione delle rotte di volo su aree edificate.
(28)
Come descritto al considerando 16, alcune procedure operative sono incluse nello scenario di riferimento. A causa del massimale annuo per i movimenti, l’effetto di questi sviluppi autonomi non sarà più neutralizzato dalla crescita del traffico e detti sviluppi possono pertanto contribuire alla riduzione del rumore all’aeroporto oltre novembre 2025. Le autorità dei Paesi Bassi hanno tuttavia rifiutato di prendere in considerazione l’ulteriore ricorso a misure operative volte all’abbattimento del rumore: innanzitutto, a quelle che vanno oltre le misure stabilite nel programma Minder Hinder Schiphol e, in secondo luogo, a quelle che, pur essendo incluse in tale programma, non sono state attuate entro la data prevista a novembre 2024. La Commissione osserva che le autorità dei Paesi Bassi non hanno quindi esaminato pienamente l’effetto di tali misure ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento.
(29)
L’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento stabilisce che le restrizioni operative non devono introdurre discriminazioni.
(30)
In relazione a quest’ultimo punto, la Commissione osserva che le misure riguardano esclusivamente l’aviazione commerciale. Le autorità dei Paesi Bassi hanno spiegato che, nello scenario di riferimento, è incluso il rumore prodotto dall’aviazione generale e d’affari. Per questi tipi di servizi è applicata una maggiorazione del 2,5 % in termini di rumore, che non è trascurabile alla luce dell’obiettivo di abbattimento del rumore incluso nella notifica. La Commissione osserva che questi tipi di operazioni contribuiscono pertanto al problema generale del rumore nei pressi dell’aeroporto di Schiphol. Le autorità dei Paesi Bassi hanno incluso il rumore prodotto da tali operazioni nello scenario di riferimento al quale applicano i piani per la riduzione del rumore. La notifica non comprende tuttavia alcuna misura di mitigazione del rumore applicabile all’aviazione generale e d’affari. L’intero onere della riduzione del rumore derivante da tutte le operazioni presso l’aeroporto di Schiphol grava pertanto esclusivamente sull’aviazione commerciale, anche se all’origine del problema sono sia l’aviazione commerciale che l’aviazione generale e d’affari. Tale approccio introduce una discriminazione nei confronti dell’aviazione commerciale. L’inclusione dell’aviazione generale e d’affari nelle misure di mitigazione del rumore avrebbe potuto ridurre la necessità di restrizioni operative.
(31)
La Commissione osserva infine che l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento impone alle autorità competenti di seguire e controllare l’attuazione delle restrizioni operative, intervenendo laddove necessario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sulla base del riesame volto a verificare se i Paesi Bassi abbiano seguito la procedura di cui al regolamento (UE) n. 598/2014, la Commissione ritiene che tale procedura sia stata rispettata, ad eccezione dei seguenti aspetti:
a)
i Paesi Bassi hanno escluso dalle misure operative l’aviazione generale e d’affari, includendo il rumore prodotto da tali operazioni nella determinazione del rumore, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento;
b)
i Paesi Bassi hanno tenuto conto solo parzialmente degli effetti prevedibili delle misure volte a ridurre alla fonte il rumore prodotto dai velivoli attraverso il rinnovo autonomo della flotta, come previsto all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento;
c)
i Paesi Bassi hanno preso in considerazione solo in parte le procedure operative volte all’abbattimento del rumore previste all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento.
2. I Paesi Bassi esaminano la presente decisione e informano la Commissione delle loro intenzioni prima di introdurre tali restrizioni operative all’aeroporto di Schiphol.
Articolo 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2025
Per la Commissione
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65
.
(
2
)
Protocollata con i numeri Ares(2024)6274926, Ares(2024)6274959 e Ares(2024)6275032.
(
3
)
Ares(2024)6858995.
(
4
)
Ares(2025)87541.
(
5
)
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (
GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (
GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/519/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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