Decisione UE In vigore

Decisione UE 0565/2026

Decisione (UE) 2026/565 della Banca centrale europea, del 3 marzo 2026, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti (BCE/2026/6)

Pubblicato: 03/03/2026 In vigore dal: 03/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/565 della Banca centrale europea, del 3 marzo 2026, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti (BCE/2026/6) EN: Decision (EU) 2026/565 of the European Central Bank of 3 March 2026 nominating heads of work units to adopt delegated decisions regarding mergers, divisions and acquisitions of material holdings (ECB/2026/6)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/565 12.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/565 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 marzo 2026 che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti (BCE/2026/6) IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6, vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ( 1 ) , in particolare gli articoli 4 e 5, vista la decisione (UE) 2026/564 della Banca centrale europea, del 13 febbraio 2026, sulla delega del potere di adottare decisioni relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti (BCE/2026/5) ( 2 ) , in particolare l'articolo 3, vista la decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ( 3 ) , in particolare l’articolo 10, considerando quanto segue: (1) A seguito delle modifiche alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) le autorità di vigilanza degli enti creditizi dispongono di tutti i poteri di vigilanza che consentono loro di trattare tutte le operazioni rilevanti effettuabili dai soggetti vigilati. La Banca centrale europea (BCE) ha pertanto il potere di adottare decisioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza conferiti ai sensi della direttiva 2013/36/UE in caso di fusioni, scissioni o acquisizioni di partecipazioni rilevanti che coinvolgono soggetti vigilati. (2) Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la BCE è tenuta ad adottare per assolvere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l’adozione di specifiche decisioni delegate. (3) Una decisione di delega diviene efficace al momento dell’adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l’assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega. (4) Nel nominare i capi di unità operative è opportuno che il Comitato esecutivo tenga conto dell'importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario inviare le decisioni delegate. (5) L'articolo 10.1 della decisione BCE/2004/2 stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al Comitato esecutivo. (6) Il presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative cui dovrebbe essere delegato il potere di adottare decisioni delegate in materia di poteri di vigilanza conferiti in relazione a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti che coinvolgono almeno un soggetto vigilato significativo. (7) Poiché le modifiche relative ai pertinenti poteri di vigilanza introdotte nella direttiva 2013/36/UE sono entrate in vigore l’11 gennaio 2026, è opportuno che le decisioni nell'esercizio di tali poteri di vigilanza siano delegate conformemente alla presente decisione il prima possibile dopo tale data, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Decisioni delegate relative a fusioni e scissioni 1.   Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 4 (in materia di fusioni) e 5 (in materia di scissioni) della decisione (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) che coinvolgono soggetti vigilati significativi come definiti all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ( 6 ) sono adottate dal direttore generale o dal vicedirettore generale della direzione generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della divisione Autorizzazioni e da uno dei seguenti capi di unità operative: a) il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla direzione generale Banche sistemiche e internazionali; b) il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla direzione generale Banche universali e intermediari diversificati; c) il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla direzione generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi. 2.   Qualora una decisione delegata ai sensi dell'articolo 4 (in materia di fusioni) e dell'articolo 5 (in materia di scissioni) della decisione (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) coinvolga più di un soggetto vigilato significativo, il soggetto vigilato interessato è il soggetto vigilato risultante dall'operazione proposta in caso di fusione o il soggetto scisso in caso di scissione. Articolo 2 Decisioni delegate relative ad acquisizioni di partecipazioni rilevanti 1.   Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 6 della decisione (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) che non sono collegate a una partecipazione qualificata in un ente creditizio di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e che coinvolgono soggetti vigilati significativi quali definiti all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 sono adottate da uno dei seguenti capi di unità operative: a) il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla direzione generale Banche sistemiche e internazionali; b) il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla direzione generale Banche universali e intermediari diversificati; c) il direttore generale o un vicedirettore generale della direzione generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla direzione generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi. 2.   Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 6 della decisione (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) che sono collegate a una partecipazione qualificata in un ente creditizio di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e che coinvolgono soggetti vigilati significativi quali definiti all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 sono adottate, oltre che dai capi di unità operative di cui al paragrafo 1, dal direttore generale o dal vicedirettore generale della direzione generale Governance e operazioni dell'MVU o, se non sono disponibili, dal capo della divisione Autorizzazioni. 3.   Qualora una decisione delegata ai sensi dell'articolo 6 della decisione (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) coinvolga più di un soggetto vigilato significativo, il soggetto vigilato interessato è ciascuno dei soggetti vigilati che acquisiscono la partecipazione rilevante. Articolo 3 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 marzo 2026 La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) GU L 141 dell’1.6.2017, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/933/oj . ( 2 ) GU L, 2026/564, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/564/oj . ( 3 ) GU L 80 de 18.3.2004, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj . ( 4 ) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj . ( 5 ) Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance ( GU L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) ( GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/565/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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