Decisione (UE) 2026/575 del Consiglio, del 5 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 69a sessione della commissione Stupefacenti sull’inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971
Decisione (UE) 2026/575 del Consiglio, del 5 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 69a sessione della commissione Stupefacenti sull’inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971
EN: Council Decision (EU) 2026/575 of 5 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union in the 69th session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/575
13.3.2026
DECISIONE (UE) 2026/575 DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 69
a
sessione della commissione Stupefacenti sull’inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972 («convenzione sugli stupefacenti»), è entrata in vigore l’8 agosto 1975.
(2)
A norma dell’articolo 3 della convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti (
Commission on Narcotic Drugs
– CND) può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione. Se l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) notifica alla CND di aggiungere sostanze alle tabelle, la CND può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente a tale notifica dell’OMS, ma può anche decidere di non apportare le modifiche così notificate.
(3)
La convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 («convenzione sulle sostanze psicotrope») è entrata in vigore il 16 agosto 1976.
(4)
A norma dell’articolo 2 della convenzione sulle sostanze psicotrope, la CND può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione o di eliminarle. Dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione le raccomandazioni dell’OMS, nonché fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma la CND non può agire in modo arbitrario.
(5)
Le modifiche delle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio
(
1
)
si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle di tali convenzioni è direttamente incorporata nelle norme comuni dell’Unione. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell’Unione relativamente all’inclusione di sostanze nelle tabelle a norma di tali convenzioni, poiché le decisioni sull’aggiunta di nuove sostanze a tali tabelle rientrano nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione.
(6)
La CND, nel corso della sua 69
a
sessione programmata dal 9 al 13 marzo 2026 a Vienna, dovrà decidere sull’aggiunta di tre nuove sostanze alle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope.
(7)
L’OMS ha raccomandato di aggiungere due nuove sostanze alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti e una nuova sostanza alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
(8)
Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell’OMS sulla tossicodipendenza, e di cui l’OMS raccomanda l’inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA) quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
.
(9)
Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, l’
N
-pirrolidina isotonitazene (isotonitazepina) (nome IUPAC: 5-nitro-2-({4-[(propan-2-il)ossi]fenil}metil)-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1
H
-1,3-benzimidazolo) è un oppioide sintetico appartenente alla classe dei benzimidazoli o nitazeni. L’
N
-pirrolidina isotonitazene non è stata in precedenza formalmente esaminata dall’OMS. L’
N
-pirrolidina isotonitazene non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’L’
N
-pirrolidina isotonitazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’
N
-pirrolidina isotonitazene sia inclusa nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
(10)
L’
N
-pirrolidina isotonitazene è stata individuata in nove Stati membri ed è controllata in almeno due Stati membri. L’
N
-pirrolidina isotonitazene è oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell’EUDA. Due Stati membri hanno segnalato un totale di almeno tre casi di decesso nei quali è stata confermata l’esposizione all’
N
-pirrolidina isotonitazene. Uno Stato membro ha segnalato almeno un caso di intossicazione acuta nel quale vi è stata sospetta esposizione all’
N
-pirrolidina isotonitazene.
(11)
La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto favorevole all’aggiunta dell’
N
-pirrolidina isotonitazene alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
(12)
Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, l’
N
-desetil etonitazene (nome IUPAC: 2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-
N
-etil-etanammina) è un nuovo oppioide sintetico appartenente alla classe dei benzimidazoli o nitazeni. È un metabolita dell’etonitazene, un altro oppioide benzimidazolico sottoposto a controllo ai sensi della tabella I della convenzione sugli stupefacenti. L’
N
-desetil etonitazene non è stato formalmente esaminato dall’OMS. L’
N
-desetil etonitazene non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’
N
-desetil etonitazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’
N
-desetil etonitazene sia incluso nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
(13)
L’
N
-desetil etonitazene è stato individuato in quattro Stati membri ed è controllato in almeno sei Stati membri. L’
N
-desetil etonitazene è oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell’EUDA.
(14)
La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere favorevole all’aggiunta dell’
N
-desetil etonitazene alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
(15)
Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, l’MDMB-FUBINACA (nome IUPAC: metil 2-[[1-[(4-fluorofenil)metil]indazolo-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetil-butanoato) è un potente cannabinoide sintetico. L’MDMB-FUBINACA non è stato in precedenza esaminato dall’OMS. L’MDMB-FUBINACA non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che l’MDMB-FUBINACA sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l’assoggettamento al controllo internazionale. L’OMS raccomanda pertanto che l’MDMB-FUBINACA sia incluso nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
(16)
L’MDMB-FUBINACA è stato individuato in 14 Stati membri ed è controllato in almeno otto Stati membri. L’MDMB-FUBINACA è oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell’EUDA. Uno Stato membro ha segnalato almeno un caso di intossicazione acuta per sospetta esposizione all’MDMB-FUBINACA.
(17)
La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere favorevole all’aggiunta dell’MDMB-FUBINACA alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
(18)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alla CND, in quanto le decisioni sull’inserimento delle tre sostanze summenzionate negli elenchi saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sull’ambito di applicazione della decisione quadro 2004/757/GAI.
(19)
L’Unione non è parte né della convenzione sugli stupefacenti né della convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore senza diritto di voto in seno alla CND, in cui siederanno 14 Stati membri con diritto di voto alla sua 69
a
sessione
(
3
)
. La posizione dell’Unione dovrà essere espressa congiuntamenteda tali Stati membri nell’interesse dell’Unione.
(20)
La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
(21)
L’Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all’adozione e all’applicazione della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 69
a
sessione della commissione Stupefacenti (
Commission on Narcotic Drugs
– CND) che si terrà dal 9 al 13 marzo 2026 in merito all’adozione di decisioni sull’aggiunta di sostanze alle tabelle della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri che sono membri della CND esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1 nell’interesse dell’Unione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026
Per il Consiglio
Il presidente
N. IOANNIDES
(
1
)
Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (
GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj
).
(
2
)
Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, riguardante l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1920/2006 (
GU L 166 del 30.6.2023, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1322/oj
).
(
3
)
Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Finlandia.
ALLEGATO
Posizione che gli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti dovranno adottare, deliberando congiuntamente nell'interesse dell'Unione, alla 69
a
sessione della commissione Stupefacenti dal 9 al 13 marzo 2026 sull’inclusione di talune sostanze:
1)
la sostanza
N
-pirrolidina isotonitazene (isotonitazepina) (nome IUPAC: 5-nitro-2-({4-[(propan-2-il)ossi]fenil}metil)-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1
H
-1,3-benzimidazolo) deve essere inclusa nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti;
2)
la sostanza
N
-desetil etonitazene (nome IUPAC: 2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-
N
-etil-etanammina) deve essere inclusa nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti;
3)
la sostanza MDMB-FUBINACA (nome IUPAC: metil 2-[[1-[(4-fluorofenil)metil]indazolo-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetil-butanoato) deve essere inclusa nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope .
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/575/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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