Decisione UE In vigore

Decisione UE 0579/2022

Decisione (PESC) 2022/579 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

Pubblicato: 08/04/2022 In vigore dal: 08/04/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2022/579 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina EN: Council Decision (CFSP) 2022/579 of 8 April 2022 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

Testo normativo

8.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 111/81 DECISIONE (PESC) 2022/579 DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ( 1 ) , relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. (2) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese, anche a partire dal territorio della Bielorussia, che rappresenta una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. (3) Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/356 ( 2 ) , che ha modificato il titolo della decisione 2012/642/PESC e introdotto ulteriori misure restrittive in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina. (4) Nelle conclusioni del 24 marzo 2022, il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione rimane pronta a procedere rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire l'aggressione. (5) Alla luce della gravità della situazione, è opportuno vietare la vendita di valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro e vietare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro. (6) È altresì opportuno vietare alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia di trasportare merci su strada nel territorio dell'Unione, anche in transito. (7) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tale misura. (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) all'articolo 2 quatervicies , il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia.»; 2) l'articolo 2 quinvicies è sostituito dal seguente: «Articolo 2 quinvicies 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, purché tali vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per: a) l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano; oppure b) gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.»; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 septvicies 1.   Alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia è fatto divieto di trasportare merci su strada nel territorio dell'Unione, anche in transito. 2.   Il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano posta nell'ambito del servizio universale. 3.   Fino al 16 aprile 2022 il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, se il veicolo dell'impresa di trasporto su strada: a) si trovava già nel territorio dell'Unione al 9 aprile 2022; oppure b) deve transitare nell'Unione per rientrare in Bielorussia. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Bielorussia se hanno accertato che tale trasporto è necessario per: a) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro; b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti dei quali l’importazione, l’acquisto e il trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione; c) scopi umanitari; o d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Bielorussia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono delle immunità previste dal diritto internazionale. 5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal loro rilascio.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. LE DRIAN ( 1 ) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ( GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ( GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103 ).

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