Decisione UE In vigore Imposte_Indirette

Decisione UE 0588/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione del 22 aprile 2020 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 notificata con il numero C(2020) 2382

Pubblicato: 22/04/2020 In vigore dal: 22/04/2020 Documento ufficiale

Quali aziende di assemblaggio di biciclette sono esentate dal dazio antidumping sulle parti cinesi e quali sono ancora sotto esame?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/588 gestisce un sistema di esenzioni dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette originarie della Cina. Il dazio antidumping era stato originariamente imposto sulle biciclette complete cinesi e successivamente esteso anche alle parti essenziali. La Commissione europea ha istituito un meccanismo per esentare specifiche aziende di assemblaggio che dimostrino di non eludere il dazio, in particolare quando il valore delle parti cinesi non supera il 60% del valore totale. Con questa decisione, due aziende (Merida Polska e Juan Luna Cabrera) ottengono l'esenzione definitiva, mentre sette aziende rimangono sotto esame con sospensione temporanea del pagamento dei dazi. Due aziende precedentemente esentate vedono revocata l'autorizzazione perché hanno cessato l'attività o rinunciato volontariamente. La decisione aggiorna anche i dati di quattro aziende già esentate che hanno modificato nome, forma giuridica o indirizzo. Ogni azienda esentata o sotto esame riceve un codice TARIC aggiuntivo specifico per identificarla nelle operazioni doganali.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione del 22 aprile 2020 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2020) 2382] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/588 of 22 April 2020 concerning exemptions from the extended anti-dumping duty on certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China pursuant to Regulation (EC) No 88/97 (notified under document C(2020) 2382)

Testo normativo

30.4.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 138/8 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/588 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2020 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2020) 2382] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ( 2 ) , in particolare l’articolo 3, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio ( 3 ) , del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ( 4 ) , in particolare gli articoli da 4 a 7, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: (1) Le importazioni nell’Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina dal regolamento (CE) n. 71/97. (2) A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. (3) Tali misure di esecuzione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97, che istituisce il sistema di esenzione specifico. (4) Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»). (5) A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successivi elenchi dei soggetti esentati ( 5 ) . (6) La più recente decisione di esecuzione (UE) 2019/1087 della Commissione ( 6 ) relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 19 giugno 2019. (7) Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97. 1. DOMANDE DI ESENZIONE (8) Tra il 19 dicembre 2016 e il 17 ottobre 2019 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti elencati nelle tabelle 1 e 3, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97. (9) Ai soggetti che hanno richiesto l’esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all’ammissibilità delle rispettive domande. (10) A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito delle domande fatte pervenire dai soggetti che hanno richiesto l’esenzione, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 3 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande. 2. AUTORIZZAZIONE DELL’ESENZIONE (11) L’esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è concluso. Tabella 1 Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo C307 Merida Polska Sp. Z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Polonia C311 Juan Luna Cabrera Calle Alhama 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna (12) Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da entrambi i soggetti. Lo stesso dicasi per la maggior parte delle biciclette assemblate da entrambi i soggetti. (13) La Commissione ha pertanto concluso che le rispettive operazioni di assemblaggio di Merida Polska Sp. Z o.o. e di Juan Luna Cabrera non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. (14) Per questo motivo e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti elencati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso. (15) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni dovrebbero decorrere dalla data di ricezione delle domande. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico dei soggetti che richiedono l’esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data. (16) Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle loro domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. (17) Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 1, è opportuno che i soggetti esentati notifichino senza indugio alla Commissione ( 7 ) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). (18) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che i soggetti esentati forniscano tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento. 3. AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI O SOSPESI (19) I soggetti esentati o sospesi elencati nella tabella 2 hanno notificato alla Commissione tra il 2 maggio 2019 e il 20 febbraio 2020 modifiche dei rispettivi dati di riferimento (nome, forma giuridica o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97. (20) Sebbene l’esenzione o la sospensione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, rimanga inalterata, è opportuno aggiornare i dati di riferimento relativi a tali soggetti. Tabella 2 Codice aggiuntivo TARIC Dati di riferimento precedenti Modifica A163 Speedcross di Torretta Luigi & C. s.n.c. Corso Italia 20 IT-20020 Vanzaghello (MI), Italia Il nome e la forma giuridica della società sono stati modificati come segue: Speedcross srl. A557 Jozef Kender-Kenzel Piesková 437/9 A, 946 52 Imel, Slovacchia Il nome, la forma giuridica e l’indirizzo della società sono stati così modificati: KENZEL s.r.o. Novozámocká 182, 94701 Hurbanovo, Slovacchia 8612 Tecno Bike S.r.l Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italia L’indirizzo della società è stato modificato come segue: Via del Lavoro 22, IT-61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italia 8979 W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Paesi Bassi L’indirizzo della società è stato modificato come segue: De Roef 15, NL-9206AK Drachten, Paesi Bassi 4. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME (21) L’esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 3 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento, da parte di tali soggetti, del dazio esteso è sospeso. (22) Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 3, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione ( 8 ) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). (23) In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tale soggetto. Tabella 3 Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo C202 Vanmoof B.V. Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi C207 Kenstone Metal Company GmbH Am Maikamp 8-12, DE-32107 Bad Salzuflen, Germania C481 FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda Praça do Município 8, Sala 1D, PT-3750 111 Águeda, Portogallo C492 MOTOKIT Veiculos e Accesórios SA. Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq., PT-3840-453 Vagos, Portogallo C499 Frog Bikes Manufacturing Ltd Unit A, Mamhilad Park Estate, GB-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Regno Unito C527 FIRMA ADAM Adam Ziętek Muchy 56 PL-63-524 Czajków, Polonia C529 Rowerland Piotr Tokarz ul. Klubowa 23, PL-32-600 Broszkowice, Polonia 5. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME (24) La sospensione del pagamento dei dazi per i soggetti sotto esame dovrebbe essere revocata per quanto riguarda il soggetto elencato nella tabella 4. Tabella 4 Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo C489 P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć ul. Aniołowska 14, PL-42-202 Częstochowa, Polonia (25) Il 3 luglio 2019 il soggetto in questione ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui l’esame del merito della medesima era in corso e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso. (26) La Commissione ha accolto la domanda di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data di decorrenza di efficacia della sospensione, ossia dal 25 ottobre 2018. (27) Tale soggetto è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono pervenute osservazioni. 6. REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE DELL’ESENZIONE (28) Tra il 30 giugno 2019 e il 3 febbraio 2020 i soggetti esentati elencati nella tabella 5 hanno notificato alla Commissione quanto segue: la cessazione delle attività (Bicicletas Monty SA) e la rinuncia all’esenzione dal pagamento del dazio esteso (Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o). (29) Di conseguenza, conformemente al principio della buona amministrazione, l’autorizzazione dell’esenzione dal pagamento del dazio esteso per i soggetti esentati elencati nella tabella 5 dovrebbe essere revocata, Tabella 5 Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo A165 Bicicletas Monty SA. Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spagna C209 Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o. Primorska cesta 6b, SI-3325 Šoštanj, Slovenia HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall’estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ( 9 ) , alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalla data di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella. Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione. Soggetti esentati Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza di efficacia C307 Merida Polska Sp. Z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Polonia 14.6.2017 C311 Juan Luna Cabrera C/Alhama 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna 4.10.2017 Articolo 2 I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati o sospesi elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella. I corrispondenti codici aggiuntivi TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati o sospesi, quali indicati nella colonna «Codice aggiuntivo TARIC», restano invariati. Soggetti esentati/sospesi per i quali sono aggiornati i dati Codice aggiuntivo TARIC Dati di riferimento precedenti Nuovi dati Data di decorrenza di efficacia A163 Speedcross di Torretta Luigi & C. s.n.c. Corso Italia 20, IT-20020 Vanzaghello (MI), Italia Speedcross s.r.l. Corso Italia 20, IT-20020 Vanzaghello (MI), Italia 2.5.2019 A557 Jozef Kender-Kenzel Piesková 437/9 A, 946 52 Imel, Slovacchia KENZEL s.r.o. Novozámocká 182, 947 01 Hurbanovo, Slovacchia 1.6.2019 8612 Tecno Bike S.r.l. Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italia Tecno Bike S.r.l. Via del Lavoro 22, IT-61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italia 20.2.2020 8979 W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Paesi Bassi W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Roef 15, NL-9206AK Drachten, Paesi Bassi 12.3.2020 Articolo 3 I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella. La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti che possono servire come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell’indirizzo dei soggetti. Soggetti sotto esame Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza di efficacia C202 Vanmoof B.V. Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi 19.12.2016 C207 Kenstone Metal Company GmbH Am Maikamp 8-12, DE-32107 Bad Salzuflen, Germania 20.3.2017 C481 FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda Praça do Município 8, Sala 1D, PT-3750 111 Águeda, Portogallo 8.5.2018 C492 MOTOKIT Veiculos e Accesórios SA. Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq., PT-3840-453 Vagos, Portogallo 29.11.2018 C499 Frog Bikes Manufacturing Ltd Unit A, Mamhilad Park Estate, GB-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Regno Unito 7.1.2019 C527 FIRMA ADAM Adam Ziętek Muchy 56, PL-63-524 Czajków, Polonia 29.8.2019 C529 Rowerland Piotr Tokarz ul. Klubowa 23, PL-32-600 Broszkowice, Polonia 17.10.2019 Articolo 4 La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per i soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo. Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza di efficacia della sospensione. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella. Soggetto per il quale la sospensione è revocata Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza di efficacia C489 P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć ul. Aniołowska 14, PL-42-202 Częstochowa, Polonia 25.10.2018 Articolo 5 L’autorizzazione dell’esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per i soggetti indicati nella tabella figurante nel presente articolo. Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza di efficacia della revoca dell’autorizzazione. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella. Soggetti per i quali l’esenzione è revocata Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza di efficacia A165 Bicicletas Monty SA. Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spagna 30.6.2019 C209 Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o. Primorska cesta 6b, SI-3325 Šoštanj, Slovenia 3.2.2020 Articolo 6 Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 5 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2020 Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55 . ( 3 ) GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7 . ( 4 ) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17 . ( 5 ) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3 , GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9 , GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6 , GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32 , GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37 , GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2 , GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9 , GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3 , GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6 , GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8 , GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5 , GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2 , GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3 , GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5 , GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2 , GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23 , GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4 , GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 , GU L 313 del 14.11.2006, p 5 , GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73 , GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19 , GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62 , GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106 , GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99 , GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86 , GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67 , GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32 , GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30 , GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13 , GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31 , GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117 . ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1087 della Commissione, del 19 giugno 2019, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 ( GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117 ). ( 7 ) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu. ( 8 ) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu. ( 9 ) Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell’8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio ( GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1 ).

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