Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0609/2025

Decisione (PESC) 2025/609 del Consiglio, del 24 marzo 2025, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate della Mauritania

Pubblicato: 24/03/2025 In vigore dal: 24/03/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2025/609 del Consiglio, del 24 marzo 2025, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate della Mauritania EN: Council Decision (CFSP) 2025/609 of 24 March 2025 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of Mauritania

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/609 25.3.2025 DECISIONE (PESC) 2025/609 DEL CONSIGLIO del 24 marzo 2025 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate della Mauritania IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza quali le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) La Mauritania è un partner fondamentale per le iniziative regionali, europee e internazionali volte a rafforzare la pace e lo sviluppo nella regione del Sahel. Il paese è fortemente impegnato nella lotta contro la migrazione irregolare lungo la rotta dell'Africa occidentale. L'Unione intrattiene un partenariato solido con il governo della Mauritania, con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo a lungo termine attraverso un approccio globale e integrato. (3) Il 13 gennaio 2025 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta da parte della Mauritania affinché l'Unione assista le forze armate del paese nell'approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzarne le capacità nell'ambito di due componenti, ossia la terrestre e la marittima. (4) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF. (5) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Mauritania («beneficiario»), finanziata nell'ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti: a) rafforzare le capacità delle forze armate della Mauritania nelle componenti terrestre e marittima per garantire la sicurezza nel paese e nella regione; b) sostenere il rafforzamento delle attività di sorveglianza della Mauritania sul suo territorio nazionale e nella sua zona marittima; c) proteggere meglio la popolazione civile. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza: a) mezzi di sorveglianza mobili; b) un pattugliatore navale. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 20 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantirne il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) la conformità delle unità delle forze armate della Mauritania sostenute nell'ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF. 2.   L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione è effettuata dall'amministratore delle misure di assistenza, anche mediante un'intesa amministrativa con l' Economat des Armées in conformità dell'articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Mauritania sostenute nell'ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna: i certificati di consegna dell'EPF devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sull'inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all'inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco: il beneficiario deve concedere all'alto rappresentante e ai revisori dell'EPF l'accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit nell'ambito dell'EPF, su richiesta. 3.   L'alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese, conformemente all'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2025 Per il Consiglio Il presidente C. SIEKIERSKI ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 , ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/609/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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