Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0628/2024

Decisione (PESC) 2024/628 del Consiglio, del 19 febbraio 2024, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

Pubblicato: 19/02/2024 In vigore dal: 19/02/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2024/628 del Consiglio, del 19 febbraio 2024, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo EN: Council Decision (CFSP) 2024/628 of 19 February 2024 amending Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/628 20.2.2024 DECISIONE (PESC) 2024/628 DEL CONSIGLIO del 19 febbraio 2024 che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ( 1 ) . (2) Il 20 maggio 2021, nelle sue conclusioni relative alla «comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’azione umanitaria dell’UE: nuove sfide, stessi principi», il Consiglio ha ribadito il suo impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell’Unione sull’azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell’Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l’importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell’Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l’inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive dell’Unione, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie. (3) Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2664 (2022), ricordando le sue precedenti risoluzioni che impongono misure sanzionatorie in risposta a minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e sottolineando che le misure adottate dagli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare le sanzioni si conformano agli obblighi che incombono loro a norma del diritto internazionale e non sono intese ad avere conseguenze umanitarie avverse per le popolazioni civili né conseguenze negative per le attività umanitarie o per coloro che le svolgono. L’UNSC, al paragrafo 1 della risoluzione 2664 (2022), ha deciso che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali da parte di determinati soggetti sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dall’UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni. (4) Il 14 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/338 ( 2 ) , che ha introdotto la esenzione umanitaria ai sensi della risoluzione 2664 (2022) nei regimi di misure restrittive dell’Unione, che attuano le misure decise dall’UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni. Il 31 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/726 ( 3 ) , che ha introdotto la deroga umanitaria ai sensi della risoluzione 2664 (2022) nei regimi di misure restrittive dell’Unione, che attuano le misure decise dall’UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni e nelle misure complementari decise dal Consiglio. Il 27 novembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2686 ( 4 ) , che ha introdotto eccezioni umanitarie in taluni regimi di misure restrittive dell’Unione, a vantaggio dei soggetti di cui alla risoluzione 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario, e delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro o da agenzie specializzate degli Stati membri. (5) Al fine di aumentare la coerenza tra i regimi di misure restrittive dell’Unione e con le misure restrittive adottate dall’UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni e garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali, il Consiglio ritiene che sia opportuno includere nella posizione comune 2001/931/PESC, per un periodo inizale di 12 mesi, un’esenzione umanitaria dalle misure di congelamento dei beni e alle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche per le persone, i gruppi e le entità designati, a vantaggio dei soggetti di cui alla risoluzione 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario e delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro o da agenzie specializzate degli Stati membri. Il Consiglio ritiene inoltre che sia opportuno introdurre un ulteriore meccanismo di deroga per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione umanitaria. Il Consiglio ritiene altresì che sia opportuno introdurre una clausola di riesame relativa a tali eccezioni. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2001/931/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella posizione comune 2001/931/PESC è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 bis 1.   Gli articoli 2 e 3 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta: a) dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari; e) da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali; f) da agenzie specializzate degli Stati membri; g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali. 3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa. 4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal loro rilascio. 5.   I paragrafi 1 e 2 sono riesaminati ogni 12 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione. 6.   Il paragrafo 1 si applica fino al 22 febbraio 2025.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, 19 febbraio 2024 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ( GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, che modifica talune decisioni e posizioni comuni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria ( GU L 47 del 15.2.2023, pag. 50 ). ( 3 ) Decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria ( GU L 94 del 3.4.2023, pag. 48 ). ( 4 ) Decisione (PESC) 2023/2686 del Consiglio, del 27 novembre 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie ( GU L, 2023/2686, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/628/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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