Decisione (UE) 2024/630 del Consiglio, del 9 febbraio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica per quanto riguarda le proposte di emendamento degli allegati di tale convenzione presentate da varie parti
Decisione (UE) 2024/630 del Consiglio, del 9 febbraio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica per quanto riguarda le proposte di emendamento degli allegati di tale convenzione presentate da varie parti
EN: Council Decision (EU) 2024/630 of 9 February 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union at the fourteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals as regards proposals from various parties to amend the Appendices to that Convention
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/630
20.2.2024
DECISIONE (UE) 2024/630 DEL CONSIGLIO
del 9 febbraio 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica per quanto riguarda le proposte di emendamento degli allegati di tale convenzione presentate da varie parti
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 82/461/CEE del Consiglio
(
1
)
, entrata in vigore il 1
o
novembre 1983, l’Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica («convenzione»).
(2)
Conformemente all’articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») può adottare decisioni per emendare gli allegati della convenzione.
(3)
Nella sua quattordicesima riunione, che si terrà a Samarcanda, Uzbekistan, dal 12 al 17 febbraio 2024, la conferenza delle parti adotterà decisioni intese a modificare gli allegati della convenzione.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella conferenza delle parti, poiché le decisioni che modificano gli allegati della convenzione saranno vincolanti per l’Unione.
(5)
L’Unione ha presentato una proposta per includere la focena della popolazione del Baltico centrale
Phocoena phocoena
nell’allegato I della convenzione. L’Unione dovrebbe approvare la propria proposta. Tali emendamenti proposti non richiederebbero alcuna modifica del diritto dell’Unione.
(6)
Altre parti della convenzione hanno presentato proposte per includere le specie e sottospecie
Lynx lynx balcanicus
,
Pelecanus thagus
,
Pluvianellus socialis
, la popolazione dell’Africa australe di
Gypaetus barbatus meridionalis
,
Carcharias taurus
, la popolazione del Mar Mediterraneo di
Aetomylaeus bovinus
, la popolazione del Mar Mediterraneo di
Rhinoptera marginata, Tursiops truncatus gephyreus
e la popolazione del Mar Mediterraneo di
Glaucostegus cemiculus
, nell’allegato I della convenzone e per includere le specie
Lynx lynx
,
Felis manul
,
Lama guanicoe
,
Tursiops truncatus gephyreus
,
Pelecanus thagus
,
Carcharias taurus
,
Glaucostegus cemiculus
,
Aetomylaeus bovinus
,
Rhinoptera marginata
,
Brachyplatystoma rousseauxii
e
Brachyplatystoma vaillantii
nell’allegato II della convenzione.
(7)
L’Unione dovrebbe approvare tutte le proposte di cui sopra in quanto scientificamente fondate, coerentemente con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell’articolo 5 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e in linea con le decisioni adottate in sede di conferenza delle parti di detta convenzione, compreso il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità e il relativo traguardo n. 4.
(8)
La proposta relativa all’inclusione della specie
Carcharias taurus
nell’allegato I della convenzione richiederebbe una modifica del diritto dell’Unione, in quanto l’attuale livello di protezione di cui godono tali specie nell’Unione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo III, paragrafo 5, della convenzione. Qualora tale modifica del diritto dell’Unione non sia entrata in vigore entro il termine di 90 giorni di cui all’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione, la Commissione, a nome dell’Unione, deve formulare una riserva a norma dell’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione in merito all’inclusione di tale specie nell’allegato I della convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella quattordicesima riunione della conferenza delle parti è la seguente:
a)
approvare l’inclusione delle seguenti specie e sottospecie nell’allegato I della convenzione:
—
Lynx lynx balcanicus
,
—
Pelecanus thagus
,
—
Pluvianellus socialis
,
—
la popolazione dell’Africa australe di
Gypaetus barbatus meridionalis,
—
la popolazione del Mar Mediterraneo di
Aetomylaeus bovinus,
—
la popolazione del Mar Mediterraneo di
Rhinoptera marginata,
—
la popolazione del Baltico centrale di
Phocoena phocoena,
—
Tursiops truncatus gephyreus
,
—
la popolazione del Mar Mediterraneo di
Glaucostegus cemiculus;
b)
approvare l’inclusione della specie
Carcharias taurus
nell’allegato I della convenzione qualora non sia entrata in vigore alcuna modifica del diritto dell’Unione per quanto riguarda il livello di protezione di tale specie prima della scadenza del termine di 90 giorni di cui all’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione, la Commissione, a nome dell’Unione, formula una riserva ai sensi dell’articolo XI, paragrafo 6, della convenzione in merito all’inclusione di tale specie nell’allegato I della convenzione;
c)
approvare l’inclusione delle seguenti specie nell’allegato II della convenzione:
—
Lynx lynx,
—
Felis manul,
—
Lama guanicoe,
—
Tursiops truncatus gephyreus,
—
Pelecanus thagu,s
—
Carcharias taurus,
—
Glaucostegus cemiculu,s
—
Aetomylaeus bovinus,
—
Rhinoptera marginata,
—
Brachyplatystoma rousseauxii,
—
Brachyplatystoma vaillantii.
Articolo 2
Alla luce dell’andamento della quattordicesima riunione della conferenza delle parti o laddove nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione possano incidere sulla posizione di cui all’articolo 1, tale posizione può essere precisata in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione da parte del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
(
1
)
Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (
GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/630/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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