Decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525 notificata con il numero C(2025) 1939
Decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525 [notificata con il numero C(2025) 1939]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/638 of 25 March 2025 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Romania and repealing Implementing Decision (EU) 2025/525 (notified under document C(2025) 1939)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/638
28.3.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/638 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2025
relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525
[notificata con il numero C(2025) 1939]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/525 della Commissione
(
4
)
, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania in risposta a un focolaio confermato nel distretto di Bihor. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/525 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Romania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in seguito alla comparsa di detto focolaio, devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
(5)
Dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525, la Romania ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla data di abbattimento e sul completamento della pulizia e della disinfezione preliminari del focolaio nel distretto di Bihor.
(6)
Al fine di controllare la diffusione della malattia e di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione o di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione le aree in cui dovrebbero essere istituite, in Romania, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, la zona soggetta a restrizioni per l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, che dovrebbe comprendere le zone di protezione e di sorveglianza, come pure un'ulteriore zona soggetta a restrizioni.
(7)
Nell'attuale situazione epidemiologica vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione del virus della peste dei piccoli ruminanti all'interno della Romania e nel resto dell'Unione, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dalla Romania, si tratta di una ricorrenza della malattia in un'area mai colpita prima, a più di cinque mesi dall'ultimo focolaio segnalato in Romania e a più di due mesi dalla revoca di tutte le misure restrittive in relazione a tale malattia in tale Stato membro, con pochissime informazioni sull'origine del focolaio e sulla possibile diffusione tra i focolai, il che indica che la malattia potrebbe essere già circolata in diverse aree della Romania senza essere stata individuata e in assenza di misure restrittive per prevenirne o rallentarne la diffusione.
(8)
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicarvi come stabilito dalla presente decisione, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresi la situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale in Romania, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).
(9)
A causa della gravità e dell'urgenza della situazione e al fine di limitare in modo efficace la diffusione della malattia, è necessario garantire che non avvengano movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, qualsiasi deroga al divieto di tali movimenti previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687.
(10)
Inoltre, data l'incertezza e la mancanza di informazioni sull'attuale situazione epidemiologica relativa alla ricorrenza inaspettata dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, a più di quattro mesi dalla sua eradicazione in Romania, è necessario vietare per un certo periodo di tempo i movimenti di ovini e caprini dall'intero territorio della Romania verso altri Stati membri.
(11)
Alla luce della situazione epidemiologica è altresì necessario individuare le aree in Romania in cui è opportuno applicare ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e in cui è opportuno che per un certo periodo di tempo, dopo le date di scadenza delle misure che si applicano in tutte le zone di protezione e di sorveglianza, siano vietati i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree.
(12)
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(13)
È opportuno sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2025/525.
(14)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Romania istituisce immediatamente, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, una zona soggetta a restrizioni, che comprenda zone di protezione e di sorveglianza, nonché un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, e che copra almeno le aree elencate nell'allegato I.
La Romania provvede inoltre affinché:
a)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell'allegato I si applichino almeno fino ai termini indicati in tale allegato; e
b)
i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell'allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I, parte B, siano vietati fino ai termini indicati in tale allegato per ciascuna zona; e
c)
i movimenti di caprini e ovini dall'intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro siano vietati fino al 9 giugno 2025.
Articolo 2
La Romania applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell'allegato II della presente decisione e conformemente ai termini indicati in tale allegato.
I movimenti di caprini e ovini dalle aree elencate nell'allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree sono vietati fino alle date indicate per ciascuna area in tale allegato.
Articolo 3
La decisione di esecuzione (UE) 2025/525 è abrogata.
Articolo 4
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http//data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/525 della Commissione, del 14 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania è stata pubblicata oggi, 17 marzo 2025, sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
GU L, 2025/525, 17.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/525/oj
).
ALLEGATO I
Parte A
Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato
Paese
Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Romania
Distretto di Bihor
RO-PPR-2025-00001
Zona di protezione:
The communes of Cefa, Gepiu, Husasău de Tinca, Mădăras,
Nojorid and Sânnicolau Român.
01.04.2025
Zona di sorveglianza:
The communes of Batăr, Biharia, Borș, Bihor, Cetariu, Ciumeghiu, Girișu de Criș, Hidișelu de Sus, Holod, Bihor, Lăzăreni, Oradea, Oșorhei, Paleu, Salonta, Sânmartin, Sântandrei, Tinca, Toboliu and Tulca
10.4.2025
Zona di sorveglianza:
The communes of Cefa, Gepiu, Husasău de Tinca, Mădăras,
Nojorid and Sânnicolau Român.
2.4.2025 - 10.4.2025
Parte B
Ulteriore zona soggetta a restrizioni
Paese
Area amministrativa
Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Romania
Distretto di Bihor
The entire territory of Bihor county excluding the areas contained in any protection or surveillance zone.
10.4.2025
Distretto di Arad
The entire territory of Arad county
10.4.2025
ALLEGATO II
Paese
Area amministrativa
Aree di cui all'articolo 2
Termine ultimo di applicazione
Romania
Distretto di Bihor
The entire territory of Bihor county
11.4.2025 - 10.5.2025
Distretto di Arad
The entire territory of Arad county
11.4.2025 - 10.5.2025
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/638/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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