Decisione di esecuzione (UE) 2021/659 della Commissione del 15 aprile 2021 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 notificata con il numero C(2021) 2416
Decisione di esecuzione (UE) 2021/659 della Commissione del 15 aprile 2021 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2021) 2416]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/659 of 15 April 2021 concerning exemptions from the extended anti-dumping duty on certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China pursuant to Regulation (EC) No 88/97 (notified under document C(2021) 2416)
Testo normativo
23.4.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 140/1
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/659 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97
[notificata con il numero C(2021) 2416]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96
(
2
)
, in particolare l’articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese
(
3
)
,
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93
(
4
)
, in particolare gli articoli da 4 a 7,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)
Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («il dazio esteso») in seguito all’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina dal regolamento (CE) n. 71/97.
(2)
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.
(3)
Tali misure di esecuzione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97, che istituisce il sistema di esenzione specifico.
(4)
Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).
(5)
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
successivi elenchi dei soggetti esentati
(
5
)
.
(6)
La più recente decisione di esecuzione (UE) 2020/1409 della Commissione
(
6
)
relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 29 settembre 2020.
(7)
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.
1.
DOMANDE DI ESENZIONE
(8)
Tra l’8 maggio 2018 e il 25 settembre 2020 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti elencati nelle tabelle 1 e 2, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
(9)
Ai soggetti che hanno richiesto l’esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all’ammissibilità delle rispettive domande.
(10)
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito delle domande fatte pervenire dai soggetti che hanno richiesto l’esenzione, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 3 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande.
2.
AUTORIZZAZIONE DELL’ESENZIONE
(11)
L’esame del merito della domanda presentata dai soggetti elencati nella tabella 1 è concluso.
Tabella 1
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
C481
FJ Bikes Europe Unipessoal Lda
Praça do Município 8, Sala 1D
PT-3750 111 Águeda, Portogallo
C499
Frog Bikes Manufacturing Ltd
Unit A, Mamhilad Park Estate,
UK-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Regno Unito
(12)
Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da FJ Bikes Unipessoal Lda e che il valore aggiunto apportato alle parti durante le operazioni di assemblaggio di Frog Bikes Manufacturing Ltd era superiore al 25 % del costo di produzione.
(13)
La Commissione ha pertanto concluso che le rispettive operazioni di assemblaggio di FJ Bikes Unipessoal Lda e di Frog Bikes Manufacturing Ltd non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
(14)
Per questo motivo e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti elencati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso.
(15)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni dovrebbero decorrere dalla data di ricezione della domanda. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico dei soggetti che richiedono l’esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.
(16)
Tali soggetti interessati sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle loro rispettive domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
(17)
Poiché l’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 1, è opportuno che i soggetti esentati notifichino senza indugio alla Commissione
(
7
)
ogni eventuale modifica di questa esenzione (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
(18)
In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che i soggetti esentati forniscano le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento.
3.
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME
(19)
L’esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 2 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento, da parte di tali soggetti, del dazio esteso è sospeso.
(20)
Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 2, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione
(
8
)
ogni eventuale modifica che li riguarda (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
(21)
In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tale soggetto.
Tabella 2
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
C527
FIRMA ADAM Adam Ziętek
Muchy 56
PL-63-524 Czajków, Polonia
C529
Rowerland Piotr Tokarz
ul. Klubowa 23,
PL-32-600 Broszkowice, Polonia
C557
Berria Bike SL
Calle Blasco de Garay 19,
ES-02600 Villarrobledo, Spagna
C559
Northtec Sp. Z.o.o.
ul. Dworcowa 15a,
PL-43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia
C560
Giant Gyártó Hungary Kft.
Bajcsy-Zsilinszky út 78,
HU-1055 Budapest, Ungheria
C492
MOTOKIT Veiculos e Accesórios SA.
Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1
o
Esq.,
PT-3840-453 Vagos, Portogallo
C609
Nextbike Gmbh
Erich Zeigner Allee 69-73
DE-04229 Leipzig, Germania
4.
AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI O PER I QUALI VIGE UNA SOSPENSIONE
(22)
I soggetti esentati o per i quali vige una sospensione elencati nella tabella 3 hanno notificato alla Commissione tra il 28 luglio 2020 e il 9 dicembre 2020 modifiche dei rispettivi dati di riferimento (nome, forma giuridica e/o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97.
(23)
Sebbene l’esenzione o la sospensione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, rimanga inalterata, è opportuno aggiornare i dati di riferimento relativi a tali soggetti.
Tabella 3
Codice addizionale TARIC
Dati di riferimento precedenti
Modifica
A630
Vizija Sport d.o.o.
Tržaška cesta 77,
SI-1370 Logatec, Slovenia
Il nome di questa parte esentata è stato modificato come segue:
CULT d.o.o.
8983
Mandelli SpA
Via Tommaso Grossi 5,
IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia
La forma giuridica di questa parte esentata è stata modificata come segue:
Mandelli s.r.l.
C560
Giant Gyártó Hungary Kft.
Bajcsy-Zsilinszky út 78,
HU-1055 Budapest, Ungheria
L’indirizzo di questa parte esentata è stato modificato come segue:
Jedlik Ányos utca 1,
HU-3200 Gyöngyös, Ungheria
A813
Leader-96 Ltd.
19 Sedianka str.,
BG-4003 Plovdiv, Bulgaria
L’indirizzo di questa parte esentata è stato modificato come segue:
3 Vazrazhdane str.,
BG-4140 Rogosh, Bulgaria
A565
Arkus & Romet Group Sp. Z o.o.
Podgrodzie 32 C PL-39-200 Dębica, Polonia
Il nome di questa parte esentata è stato modificato come segue:
Romet Sp. Z o.o.
5.
REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME
(24)
La sospensione del pagamento dei dazi per i soggetti sotto esame dovrebbe essere revocata per quanto riguarda il soggetto elencato nella tabella 4 dal 29 novembre 2018 al 24 settembre 2020.
Tabella 4
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
C492
MOTOKIT Veiculos e Accesórios SA.
Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1
o
Esq.,
PT-3840-453 Vagos, Portogallo
(25)
Il 29 novembre 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda di esenzione dal soggetto elencato nella tabella 4 («Motokit»), corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
(26)
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da Motokit è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di esenzione.
(27)
Alla società Motokit è stato assegnato il codice addizionale TARIC C492, al fine di individuare le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.
(28)
Il 22 luglio 2020 Motokit ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui l’esame del merito della medesima era in corso e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso.
(29)
La Commissione ha accolto la domanda di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata e il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data in cui hanno iniziato a decorrere gli effetti della sospensione, ossia dal 29 novembre 2018.
(30)
Il 25 settembre 2020 la Commissione ha ricevuto da Motokit una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
(31)
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito della nuova domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da Motokit è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la nuova domanda di esenzione, ossia il 25 settembre 2020.
(32)
Di conseguenza la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata per il periodo anteriore al 25 settembre 2020. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della prima domanda di esenzione presentata da Motokit, ossia dal 29 novembre 2018 al 24 settembre 2020. In attesa di una decisione sul merito della domanda di esenzione, la data in cui la sospensione del dazio esteso ha preso effetto dovrebbe essere sostituita con il 25 settembre 2020.
(33)
Il soggetto elencato nella tabella 4 è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione.
6.
DOMANDE DI ESENZIONE RITENUTE INAMMISSIBILI
(34)
I soggetti elencati nella tabella 5 hanno presentato domande di esenzione che sono state ritenute inammissibili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 88/97, in quanto non soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a).
Tabella 5
Nome
Indirizzo
UW Werkmaatschappij B.V.
Postbus 9255, NL-3506GG Utrecht, Paesi Bassi
Profil Bicycles CZ, s.r.o.
Hněvotín 31, CZ-783 47 Hněvotín, Cechia
TechniBike GmbH
Julius-Saxler-Strasse 3, DE-54550 Daun/Eifel, Germania
HNF GmbH
Bahnhofstrasse 14, DE-16359 Biesenthal, Germania
(35)
I soggetti elencati nella tabella 5 sono stati informati delle conclusioni della Commissione e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione sulle conclusioni della Commissione.
7.
SOGGETTI PER I QUALI L’AUTORIZZAZIONE DELL’ESENZIONE È REVOCATA
(36)
Come indicato al considerando 1, il dazio esteso si applica alle importazioni nell’Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Cina.
(37)
Dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo del 24 gennaio 2020 sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, e fatto salvo l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, il dazio esteso non si applica più alle importazioni sdoganate nel Regno Unito.
(38)
Di conseguenza, l’autorizzazione dell’esenzione dal pagamento del dazio esteso per i soggetti elencati nella tabella 6 dovrebbe essere revocata a decorrere dal 1
o
gennaio 2021.
Tabella 6
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
A995
Planet X Ltd
Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way,
GB-Rotherham, South Yorkshire S65 3SH, Regno Unito
C049
CycleSport North Ltd
363 Leach Place, Walton Summit Centre,
GB-Preston PR5 8AS, Regno Unito
C499
Frog Bikes Manufacturing Ltd
Unit A, Mamhilad Park Estate, Pontypool
GB-Torfaen NP4 0HZ, Regno Unito
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall’estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio
(
9
)
, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalla data di ricezione della domanda di ciascun soggetto. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
L’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.
I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.
Soggetti esentati
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza degli effetti
C481
FJ Bikes Europe Unipessoal Lda
Praça do Município 8, Sala 1D
PT-3750 111 Águeda, Portogallo
8.5.2018
C499
Frog Bikes Manufacturing Ltd
Unit A, Mamhilad Park Estate,
UK-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Regno Unito
7.1.2019
Articolo 2
I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.
I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti che possono servire come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell’indirizzo dei soggetti.
Soggetti sotto esame
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza degli effetti
C527
FIRMA ADAM Adam Ziętek
Muchy 56
PL-63-524 Czajków, Polonia
29.8.2019
C529
Rowerland Piotr Tokarz
ul. Klubowa 23,
PL-32-600 Broszkowice, Polonia
17.10.2019
C557
Berria Bike SL
Calle Blasco de Garay 19,
ES-02600 Villarrobledo, Spagna
27.7.2020
C559
Northtec Sp. Z.o.o.
ul. Dworcowa 15a,
PL-43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia
27.7.2020
C560
Giant Gyártó Hungary Kft.
Jedlik Ányos utca 1,
HU-3200 Gyöngyös, Ungheria
15.7.2020
C492
MOTOKIT Veiculos e Accesórios SA.
Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1
o
Esq.,
PT-3840-453 Vagos, Portogallo
25.9.2020
C609
Nextbike Gmbh
Erich Zeigner Allee 69-73
DE-04229 Leipzig, Germania
25.11.2020
Articolo 3
I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati o per i quali vige una sospensione elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati o per i quali vige una sospensione, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.
Soggetti esentati/per i quali vige una sospensione i cui dati sono aggiornati
Codice addizionale TARIC
Dati di riferimento precedenti
Nuovi dati
Data di decorrenza degli effetti
A630
Vizija Sport d.o.o.
Tržaška cesta 77,
SI-1370 Logatec, Slovenia
CULT d.o.o.
Tržaška cesta 77,
SI-1370 Logatec, Slovenia
28.7.2020
8983
Mandelli SpA
Via Tommaso Grossi 5,
IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia
Mandelli s.r.l.
Via Tommaso Grossi 5,
IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia
2.9.2020
C560
Giant Gyártó Hungary Kft.
Bajcsy-Zsilinszky út 78,
HU-1055 Budapest, Ungheria
Giant Gyártó Hungary Kft.
Jedlik Ányos út 1,
HU-3200 Gyöngyös, Ungheria
17.9.2020
A813
Leader-96 Ltd.
19 Sedianka str.,
BG-4003 Plovdiv, Bulgaria
Leader-96 Ltd.
3 Vazrazhdane str.,
BG-4140 Rogosh, Bulgaria
7.12.2020
A565
Arkus & Romet Group Sp. Z o.o.
Podgrodzie 32 C
PL-39-200 Dębica, Polonia
Romet Sp. Z o.o.
Podgrodzie 32 C
PL-39-200 Dębica, Polonia
9.12.2020
Articolo 4
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata durante il periodo compreso tra il 29 novembre 2018 e il 24 settembre 2020 per il soggetto elencato nella tabella figurante nel presente articolo.
Il dazio esteso è riscosso dal 29 novembre 2018 fino al 24 settembre 2020.
Soggetto per il quale la sospensione è revocata
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
C492
MOTOKIT Veiculos e Accesórios SA.
Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1
o
Esq.,
PT-3840-453 Vagos, Portogallo
Articolo 5
Le domande di esenzione presentate dai soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono inammissibili e pertanto sono respinte.
Soggetti per i quali è respinta la domanda di esenzione
Nome
Indirizzo
UW Werkmaatschappij B.V.
Postbus 9255, NL-3506GG Utrecht, Paesi Bassi
Profil Bicycles CZ, s.r.o.
Hněvotín 31, CZ-783 47 Hněvotín, Cechia
TechniBike GmbH
Julius-Saxler-Strasse 3, DE-54550 Daun/Eifel, Germania
HNF GmbH
Bahnhofstrasse 14, DE-16359 Biesenthal, Germania
Articolo 6
Le autorizzazioni dell’esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso sono revocate per i soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo.
Soggetti per i quali l’autorizzazione dell’esenzione è revocata
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
A995
Planet X Ltd
Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way,
UK-Rotherham, South Yorkshire S65 3SH, Regno Unito
C049
CycleSport North Ltd
363 Leach Place, Walton Summit Centre,
UK-Preston PR5 8AS, Regno Unito
C499
Frog Bikes Manufacturing Ltd
Unit A, Mamhilad Park Estate, Pontypool
UK-Torfaen NP4 0HZ, Regno Unito
Articolo 7
Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 6 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente esecutivo
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55
.
(
3
)
GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7
.
(
4
)
GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17
.
(
5
)
GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3
,
GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9
,
GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6
,
GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32
,
GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37
,
GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2
,
GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9
,
GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3
,
GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6
,
GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8
,
GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5
,
GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2
,
GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3
,
GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5
,
GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2
,
GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23
,
GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4
,
GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16
,
GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5
,
GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73
,
GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19
,
GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62
,
GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106
,
GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99
,
GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86
,
GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67
,
GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32
,
GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30
,
GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13
,
GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31
,
GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117
,
GU L 138 del 30.4.2020, pag. 8
,
GU L 158 del 20.5.2020, pag. 7
,
GU L 325 del 7.10.2020, pag. 74
.
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1409 della Commissione del 29 settembre 2020 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (
GU L 325 del 7.10.2020, pag. 74
).
(
7
)
I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(
8
)
I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(
9
)
Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell’8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (
GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1
).
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