Decisione (UE) 2025/703 del Consiglio, del 27 marzo 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in riferimento all’adozione di una decisione che stabilisce regole supplementari riguardanti procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di inves
Decisione (UE) 2025/703 del Consiglio, del 27 marzo 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in riferimento all’adozione di una decisione che stabilisce regole supplementari riguardanti procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche o le piccole e medie imprese
EN: Council Decision (EU) 2025/703 of 27 March 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the CETA Joint Committee established under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, as regards the adoption of a decision setting out supplemental rules on expedited procedures for the resoluti
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/703
10.4.2025
DECISIONE (UE) 2025/703 DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in riferimento all’adozione di una decisione che stabilisce regole supplementari riguardanti procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche o le piccole e medie imprese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio
(
1
)
prevede la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra
(
2
)
(«accordo»). L’accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
(2)
La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio
(
3
)
prevede l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo, tra cui quella relativa all’istituzione del comitato misto CETA. L’accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
(3)
A norma dell’articolo 26.3, paragrafo 1, dell’accordo, nel perseguimento degli obiettivi dell’accordo, il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall’accordo.
(4)
A norma dell’articolo 26.3, paragrafo 2, dell’accordo, le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell’espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti devono attuarle.
(5)
Ai sensi dell’articolo 8.39, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto CETA è chiamato a adottare una decisione che stabilisca regole supplementari volte a ridurre l’onere finanziario a carico dei ricorrenti che siano persone fisiche o piccole e medie imprese.
(6)
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA sulla base dell’accluso progetto di decisione del comitato misto CETA relativa alle regole supplementari sulle procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche o le piccole e medie imprese, al fine di garantire l’effettiva attuazione dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l’adozione di una decisione che stabilisca regole supplementari sulle procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche o per le piccole e medie imprese, si basa sul progetto di decisione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del comitato misto CETA è adottata in tutte le lingue facenti fede dell’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2025
Per il Consiglio
Il presidente
P. HENNIG-KLOSKA
(
1
)
Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (
GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1
).
(
2
)
GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23
.
(
3
)
Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (
GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080
).
PROGETTO
DECISIONE n. …/2024 DEL COMITATO MISTO CETA
del …
recante adozione di regole supplementari su procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche o le piccole e medie imprese
IL COMITATO MISTO CETA,
visto l’articolo 26.1 dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo»),
considerando che, a norma dell’articolo 8.39, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto CETA valuta regole supplementari volte a ridurre l’onere finanziario a carico dei ricorrenti che siano persone fisiche o piccole e medie imprese;
tenendo nella debita considerazione lo strumento interpretativo comune sull’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l’Unione europea e i suoi Stati membri, in cui le parti si sono impegnate a monitorare il funzionamento delle norme in materia di investimenti, affrontare tempestivamente eventuali carenze che possono emergere ed esplorare modalità per migliorarne continuamente il funzionamento nel tempo;
con l’obiettivo di sostenere un approccio inclusivo agli scambi e agli investimenti, che garantisca che tutti i segmenti della società possano trarre beneficio dalle opportunità economiche offerte dagli scambi e dagli investimenti;
ricordando la dichiarazione n. 36 della Commissione europea e del Consiglio dell’Unione europea sulla protezione degli investimenti e sul sistema giurisdizionale per gli investimenti, iscritta nel verbale del Consiglio dell’Unione europea in relazione alla firma dell’accordo e acclusa alla decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, in particolare l’impegno a migliorare e facilitare l’accesso al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di investimenti di cui all’accordo per gli utenti più deboli, ossia le piccole e medie imprese e i privati;
visto il parere C-1/17 della Corte di giustizia dell’Unione europea, che sottolinea l’importanza di garantire l’accessibilità economica, in particolare per le piccole e medie imprese, del meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti previsto dall’accordo;
riconoscendo l’importanza di regole chiare, trasparenti e reciprocamente vantaggiose per promuovere gli investimenti nei rispettivi territori delle parti;
desideroso di sostenere le piccole e medie imprese rafforzandone la capacità di partecipare alle opportunità create dall’accordo e di beneficiarne;
con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle opportunità offerte dall’accordo e migliorare la capacità di beneficiarne, nonché di sostenere le condizioni per la piena partecipazione agli scambi e agli investimenti a livello interno, regionale e internazionale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ambito di applicazione e obiettivo
L’obiettivo della presente decisione è aumentare l’accessibilità e ridurre i costi della risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche e le piccole e medie imprese:
(a)
stabilendo regole supplementari che consentano agli investitori, in particolare alle persone fisiche o alle piccole e medie imprese, di chiedere accesso a procedure accelerate per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) dell’accordo; e
(b)
prevedendo procedure accelerate per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) del accordo.
Articolo 2
Accesso alla procedura accelerata
1. Un investitore di una delle parti può chiedere accesso a una procedura accelerata per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti conformemente alla presente decisione. L’investitore trasmette la richiesta al convenuto e al tribunale al più tardi entro la data di presentazione della domanda al tribunale a norma dell’articolo 8.23 dell’accordo. La richiesta deve contenere le informazioni seguenti:
(a)
informazioni sull’assetto proprietario dell’investitore e, se del caso, dell’impresa stabilita in loco per conto della quale viene presentata la domanda, o di qualsiasi altra persona collegata;
(b)
il bilancio più recente dell’investitore e, se del caso, dell’impresa stabilita in loco per conto della quale viene presentata la domanda;
(c)
la prova che l’investitore è una persona di una parte; e
(d)
informazioni sul numero di dipendenti dell’investitore e, se del caso, dell’impresa stabilita in loco per conto della quale viene presentata la domanda.
L’investitore è inoltre fortemente incoraggiato a fornire informazioni sui motivi per i quali ritiene che la procedura accelerata sia appropriata in base alle circostanze della domanda.
2. Il convenuto considera la richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo con la debita attenzione se l’investitore è una persona fisica o una piccola o media impresa e l’importo del risarcimento richiesto non supera l’equivalente di 40 000 000 DSP. Nel valutare se l’investitore sia una piccola o media impresa, il convenuto tiene in considerazione le dimensioni dell’investitore quale impresa e, se la domanda è presentata per conto di un’impresa, le dimensioni della stessa, compresi gli elementi seguenti: il numero di dipendenti, il fatturato annuale, l’assetto proprietario e qualunque altro elemento che il convenuto ritenga rilevante
(
1
)
.
3. Prima di prendere una decisione su una richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il convenuto può chiedere ulteriori informazioni all’investitore. Il convenuto, se individua questioni potenzialmente problematiche in relazione all’idoneità della procedura accelerata, può informarne l’investitore e chiedere le informazioni eventualmente necessarie per affrontare tali questioni. Le parti della controversia possono valutare se tali questioni possano essere affrontate mediante una proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 5 della presente decisione o qualunque altro provvedimento preso di comune accordo.
4. Il convenuto notifica per iscritto al ricorrente e al tribunale la propria decisione in merito a una richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo entro 45 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell’articolo 8.23 dell’accordo, salvo che le parti della controversia non concordino un termine diverso per la notifica. Il convenuto, qualora rifiuti la richiesta, ne dà notifica al ricorrente motivando la propria decisione.
5. Conformemente all’articolo 8.38 dell’accordo, il convenuto notifica immediatamente alla parte non coinvolta nella controversia la richiesta presentata da un investitore a norma del paragrafo 1 del presente articolo e la propria decisione a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
6. In caso di accordo tra le parti della controversia sulla procedura accelerata, alla controversia si applica la sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) dell’accordo, quale modificata dalla presente decisione.
Articolo 3
Costituzione del tribunale
1. Le domande soggette a una procedura accelerata a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, della presente decisione sono trattate da un membro unico del tribunale.
2. Il membro unico del tribunale è nominato dal presidente del tribunale tra i cittadini nazionali di paesi terzi nel rispetto dei principi di cui all’articolo 8.27, paragrafo 7, dell’accordo, quale modificato dalla presente decisione, entro 30 giorni dalla notifica della decisione con cui il convenuto accetta la richiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 4 della presente decisione.
3. Il membro unico del tribunale garantisce la propria disponibilità in relazione ai termini della procedura accelerata di cui all’articolo 5 della presente decisione.
4. Il membro unico del tribunale si conforma alla decisione n. 1/2021 del comitato per i servizi e gli investimenti, del 29 gennaio 2021, recante adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d’appello e i mediatori.
5. Se la controversia rientra tra quelle di cui all’articolo 13.21, paragrafo 1, dell’accordo, viene selezionato un membro unico del tribunale conformemente ai principi di cui agli articoli 8.27, paragrafo 7, e 13.21, paragrafo 2, dell’accordo, quali modificati dalla presente decisione.
Articolo 4
Prima sessione nella procedura accelerata
1. Il membro unico del tribunale tiene la prima sessione entro 30 giorni dalla costituzione del tribunale a norma dell’articolo 3 della presente decisione.
2. Il membro unico del tribunale tiene la prima sessione mediante videoconferenza, teleconferenza o mezzi di comunicazione analoghi, a meno che non concordi con entrambe le parti della controversia che la sessione debba svolgersi in presenza.
Articolo 5
Calendario processuale per la procedura accelerata
1. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, nella procedura accelerata si applica il seguente calendario per le comunicazioni scritte e l’udienza:
(a)
entro 90 giorni dalla prima sessione, il ricorrente presenta una comunicazione principale sul merito, ad esempio una memoria, di non più di 150 pagine;
(b)
entro 90 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la comunicazione principale sul merito a norma della lettera a) del presente articolo, il convenuto presenta una comunicazione principale sul merito, ad esempio una contromemoria, di non più di 150 pagine;
(c)
entro 90 giorni dalla data in cui il convenuto ha presentato la comunicazione principale sul merito a norma della lettera b) del presente articolo, il ricorrente presenta una replica di non più di 100 pagine;
(d)
entro 90 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la propria replica a norma della lettera c) del presente articolo, il convenuto presenta una controreplica di non più di 100 pagine;
(e)
entro 60 giorni dalla data in cui il convenuto ha presentato la controreplica a norma della lettera d) del presente articolo, la parte non coinvolta nella controversia può presentare una comunicazione scritta relativa all’interpretazione dell’accordo a norma dell’articolo 8.38, paragrafo 2, dello stesso;
(f)
il membro unico del tribunale tiene un’udienza entro 120 giorni dalla data in cui il convenuto ha presentato la controreplica a norma della lettera d) del presente articolo;
(g)
ciascuna parte della controversia presenta una dichiarazione relativa alle spese entro 30 giorni dall’ultimo giorno dell’udienza di cui alla lettera f) del presente articolo; e
(h)
il membro unico del tribunale emette la propria sentenza appena possibile, e comunque entro 180 giorni dall’ultimo giorno dell’udienza di cui alla lettera f) del presente articolo.
2. Se il ricorrente non compie ulteriori atti del procedimento, il membro unico del tribunale può accordargli un periodo di grazia di durata non superiore a 30 giorni. Se non viene accordato alcun periodo di grazia, o se il ricorrente non compie ulteriori atti entro tale periodo, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la domanda e abbia rinunciato agli atti conformemente all’articolo 8.35 dell’accordo, quale modificato dalla presente decisione.
3. Se il convenuto non compie ulteriori atti del procedimento, il membro unico del tribunale può accordargli un periodo di grazia di durata non superiore a 30 giorni. Se non viene accordato alcun periodo di grazia, o se il convenuto non compie ulteriori atti entro tale periodo, il ricorrente può chiedere al membro unico del tribunale di trattare la questione sottopostagli e di emettere una sentenza.
4. Su richiesta di una delle parti della controversia, il membro unico del tribunale può accogliere richieste circoscritte a documenti specificamente identificabili, rilevanti per la causa e decisivi per il suo esito, di cui la parte della controversia che ne fa richiesta sa - o ha fondati motivi per ritenere - che esistono e che l’altra parte della controversia ne ha il possesso, la custodia o il controllo, e adatta il calendario di cui al paragrafo 1 del presente articolo di conseguenza.
5. Il membro unico del tribunale può, previa consultazione delle parti della controversia, limitare il numero, la lunghezza o la portata delle comunicazioni scritte o delle prove testimoniali scritte (in relazione sia alle testimonianze sui fatti sia alle perizie).
6. Su richiesta congiunta delle parti della controversia, il membro unico del tribunale può dirimere la controversia basandosi unicamente sui documenti presentati dalle parti della controversia, senza fissare alcuna udienza e senza sentire testimoni né periti, oppure ricorrendovi in misura limitata. Se tiene un’udienza a norma del paragrafo 1, lettera f) del presente articolo, il membro unico del tribunale può condurla mediante videoconferenza, teleconferenza o mezzi di comunicazione analoghi.
7. Su richiesta congiunta delle parti della controversia, ed entro la data in cui il convenuto ha presentato la comunicazione principale sul merito di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, il membro unico del tribunale decide che la presente decisione non è più applicabile alla domanda.
8. Su richiesta del ricorrente, ed entro la data in cui il convenuto ha presentato la comunicazione principale sul merito di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, il membro unico del tribunale può decidere che la presente decisione non è più applicabile alla domanda. Il ricorrente sopporta le spese processuali sostenute dal convenuto nel quadro della procedura accelerata.
9. Su richiesta del convenuto, ed entro la data in cui il convenuto ha presentato la comunicazione principale sul merito di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, il membro unico del tribunale può decidere che la presente decisione non è più applicabile alla domanda unicamente se il ricorrente ha fornito informazioni false o fuorvianti che hanno contribuito in misura decisiva alla decisione del convenuto di accettare la procedura accelerata a norma dell’articolo 2, paragrafo 4 della presente decisione. In tal caso il ricorrente sopporta le spese processuali sostenute dal convenuto nel quadro della procedura accelerata.
10. Se, a norma del paragrafo 8 o 9 della presente decisione, decide che la presente decisione non è più applicabile alla domanda, e salvo diverso accordo tra le parti della controversia, il membro unico del tribunale nominato a norma dell’articolo 3 del presente articolo è nominato presidente del tribunale costituito a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo. Il nuovo tribunale costituito a norma di tale sezione decide, previa consultazione delle parti della controversia, le modalità con cui tenere conto dello stato del procedimento avviato a norma della presente decisione.
11. Per tutte le questioni relative alla procedura accelerata non esplicitamente disciplinate dalla presente decisione o dall’accordo, le parti della controversia si adoperano per concordare le regole procedurali applicabili. Se le parti della controversia non giungono ad un accordo sulle regole procedurali applicabili, il membro unico del tribunale può decidere sulla questione di cui trattasi.
12. Conformemente all’articolo 8.28 dell’accordo, le parti della controversia possono impugnare la sentenza emessa dal membro unico del tribunale a norma del paragrafo 1, lettera h) del presente articolo. Lo svolgimento dell’appello e delle procedure per il rinvio di questioni al tribunale ai fini della modifica della sentenza, se del caso, è disciplinato dall’articolo 8.28 dell’accordo e dalla decisione n. 1/2021 del comitato misto CETA, del 29 gennaio 2021, che dà risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d’appello.
Articolo 6
Riunione delle domande nel quadro della presente decisione
Qualora due o più domande soggette a una procedura accelerata a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, della presente decisione, abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e siano motivate dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, una parte della controversia considera con la debita attenzione la richiesta di riunione di tali domande. Se tutte le parti della controversia sono d’accordo, tali domande sono riunite conformemente all’articolo 8.43 dell’accordo.
Articolo 7
Mediazione
1. Il convenuto considera una richiesta di mediazione con la debita attenzione se l’investitore è una persona fisica o una piccola o media impresa e l’importo del risarcimento richiesto non supera l’equivalente di 40 000 000 DSP.
2. Nel valutare se l’investitore sia una piccola o media impresa, il convenuto tiene in considerazione le dimensioni dell’investitore quale impresa e, se la domanda è presentata per conto di un’impresa, le dimensioni della stessa, compresi gli elementi seguenti: il numero di dipendenti, il fatturato annuale, l’assetto proprietario e qualunque altro elemento che il convenuto ritenga rilevante
(
2
)
. Il convenuto può chiedere all’investitore ulteriori informazioni che lo aiutino a valutare se l’investitore sia una piccola o media impresa.
3. Alla mediazione concordata dalle parti della controversia a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applicano l’articolo 8.20 dell’accordo e la decisione n. 2/2021 del comitato per i servizi e gli investimenti, del 29 gennaio 2021, recante adozione delle norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell’ambito delle controversie in materia di investimenti.
Articolo 8
Revisione della presente decisione
Il comitato misto CETA può rivedere periodicamente il funzionamento della presente decisione, anche per quanto concerne gli elementi da valutare a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, della presente decisione, può prendere in considerazione ulteriori sviluppi che consentano di rafforzare la capacità delle persone fisiche o delle piccole e medie imprese di partecipare alle opportunità derivanti dagli scambi e dagli investimenti internazionali e di beneficiarne, e può, se del caso, rivedere la presente decisione.
Articolo 9
Testi facenti fede
La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione è pubblicata. Entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.
Fatto a …, …
Per il Consiglio
Il presidente
(
1
)
Nel caso in cui il convenuto sia l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea, nel valutare se l'investitore o l'impresa per conto della quale viene presentata la domanda, a seconda dei casi, sia una piccola o media impresa si può tenere conto della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
(
2
)
Nel caso in cui il convenuto sia l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea, nel valutare se l'investitore o l'impresa per conto della quale viene presentata la domanda, a seconda dei casi, sia una piccola o media impresa si può tenere conto della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/703/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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