Decisione (UE) 2026/710 del Consiglio, del 16 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, in merito all’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e all’approvazione dell’istituzione del comitato consul
Decisione (UE) 2026/710 del Consiglio, del 16 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, in merito all’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e all’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni dell’Unione europea e le autorità locali elette della Repubblica di Moldova
EN: Council Decision (EU) 2026/710 of 16 March 2026 on the position to be adopted on behalf of the Union within the EU-Republic of Moldova Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, as regards the establish
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/710
20.3.2026
DECISIONE (UE) 2026/710 DEL CONSIGLIO
del 16 marzo 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, in merito all’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e all’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni dell’Unione europea e le autorità locali elette della Repubblica di Moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra
(
1
)
(«accordo»), è entrato in vigore il 1
o
luglio 2016.
(2)
Nel preambolo dell’accordo si riconosce l’impegno delle parti a portare avanti le riforme e i processi di ravvicinamento nella Repubblica di Moldova, sulla base di valori comuni, tra cui il rispetto della buona governance.
(3)
L’accordo stabilisce le finalità del dialogo politico, incluso il rafforzamento del rispetto della buona governance, che è fondamentale per consolidare le relazioni tra le parti.
(4)
L’articolo 4 dell’accordo sulla cooperazione in materia di riforme interne impone alle parti dell’accordo di cooperare al fine di garantire che le loro politiche interne siano basate su principi comuni, segnatamente la stabilità e l’efficacia delle istituzioni democratiche.
(5)
L’articolo 47 dell’accordo si concentra sul rafforzamento della cooperazione in materia di gestione delle finanze pubbliche al fine di garantire lo sviluppo della politica di bilancio e di sani sistemi di controllo interno pubblico e di revisione contabile esterna, in linea con i principi fondamentali di responsabilità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia.
(6)
L’articolo 107 dell’accordo impone alle parti di promuovere la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale in materia di politica regionale, compresi i metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali, tra cui il partenariato e la governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.
(7)
In virtù dell’articolo 140 dell’accordo alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutte le agenzie dell’Unione aperte alla partecipazione della Repubblica di Moldova conformemente alle disposizioni pertinenti che istituiscono tali agenzie, essendo il Comitato delle regioni un organo consultivo dell’Unione.
(8)
L’accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo.
(9)
L’articolo 439, paragrafo 2, dell’accordo prevede che il Consiglio di associazione possa decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari per l’attuazione dell’accordo.
(10)
Il Consiglio di associazione deve adottare una decisione in merito all’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e all’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni dell’Unione europea e le autorità locali elette della Repubblica di Moldova.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione è di sostenere l’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni dell’Unione europea e la Repubblica di Moldova, e si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
GU L 260, 30.8.2014, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/oj
.
PROGETTO
DECISIONE N. …/2026 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
del …
in merito all'istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e all'approvazione dell'istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato delle regioni dell'Unione europea e le autorità locali elette della Repubblica di Moldova
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), in particolare l'articolo 436, in combinato disposto con l'articolo 439,
considerando quanto segue:
(1)
La riforma della pubblica amministrazione è un pilastro fondamentale del processo di allargamento e il rafforzamento delle capacità delle istituzioni pubbliche sarà fondamentale affinché la Repubblica di Moldova possa progredire nel suo percorso di integrazione nell'UE, e il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali dell'Unione e della Repubblica di Moldova possono contribuire pienamente allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione della Repubblica di Moldova nell'Unione,
(2)
L'istituzione di un sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione rappresenta un importante passo avanti verso il rafforzamento delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e il consolidamento del loro dialogo politico in questo settore cruciale e l'approvazione dell'istituzione di un comitato consultivo tra il Comitato delle regioni dell'Unione europea («Comitato delle regioni») e le autorità locali elette della Repubblica di Moldova («comitato consultivo misto») consoliderebbe il dialogo diretto tra loro,
(3)
Il sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione dovrebbe fungere da piattaforma per il dialogo politico strategico e dovrebbe agevolare le discussioni e il coordinamento su riforme cruciali nel settore della pubblica amministrazione e svolgerà un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia della riforma della pubblica amministrazione e nel fornire orientamenti per conseguire l'allineamento alle norme e alle migliori pratiche dell'Unione. Il comitato consultivo misto fungerebbe da piattaforma per la condivisione delle migliori pratiche dell'Unione in materia di governance locale e regionale e le questioni legate all'attuazione dell'accordo di associazione a livello territoriale, fornendo una forma coerente e stabile di cooperazione con le autorità locali della Moldova e consentendo loro di svolgere un ruolo attivo codirigendo il comitato consultivo misto, elaborandone congiuntamente il programma e formulando raccomandazioni.
(4)
A norma dell'articolo 436 dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
(5)
A norma dell'articolo 439, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati speciali e altri organi in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.
(6)
Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione dell'accordo è opportuno istituire il sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e il comitato consultivo misto,
DECIDE:
Articolo 1
Sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione
1. È istituito un sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione.
2. Il regolamento interno del comitato di associazione e dei sottocomitati, di cui all'allegato II della decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, si applica
mutatis mutandis
al sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione.
3. L'ambito di applicazione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione può essere modificato previo accordo tra le parti.
Articolo 2
Comitato consultivo misto
1. È approvata l'istituzione del comitato consultivo misto, composto da un numero uguale di rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da rappresentanti eletti delle autorità locali della Repubblica di Moldova, dall'altra.
2. Il comitato consultivo misto svolge, di propria iniziativa, attività al fine di promuovere il dialogo e favorire la cooperazione tra le autorità locali.
3. Il comitato consultivo misto adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato consultivo misto con la Repubblica di Moldova può formulare raccomandazioni per il Consiglio di associazione.
5. Le spese relative alle riunioni del comitato consultivo misto, comprese quelle connesse all'organizzazione e alla partecipazione dei loro delegati e del personale di supporto, nonché le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del Comitato delle regioni e del governo della Repubblica di Moldova.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, …
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/710/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0710/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.