Decisione (UE) 2026/711 del Consiglio, del 16 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e a un nuovo metodo di analisi per determinare l’indice di perossido in tali oli
Decisione (UE) 2026/711 del Consiglio, del 16 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e a un nuovo metodo di analisi per determinare l’indice di perossido in tali oli
EN: Council Decision (EU) 2026/711 of 16 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council (IOC) as regards the trade standard for olive oils and olive pomace oils and a new method of analysis for determining the peroxide value in such oils
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/711
20.3.2026
DECISIONE (UE) 2026/711 DEL CONSIGLIO
del 16 marzo 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e a un nuovo metodo di analisi per determinare l’indice di perossido in tali oli
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
(
1
)
(«accordo») è stato firmato il 18 novembre 2016 a nome dell’Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio
(
2
)
ed è stato concluso dall’Unione con la decisione (UE) 2019/848 del Consiglio
(
3
)
.
(2)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) («Consiglio dei membri») può prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l’applicazione delle disposizioni dell’accordo.
(3)
Il Consiglio dei membri è tenuto ad adottare una decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e una decisione relativa a un nuovo metodo di analisi per determinare l’indice di perossido in tali oli, mediante scambio di lettere in vista della sua 123
a
sessione che si terrà a giugno 2026 o durante tale sessione.
(4)
Le decisioni da adottare sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell’olio d’oliva. Tali decisioni contribuiranno all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli.
(5)
L’Unione dovrebbe pertanto sostenere l’adozione della decisione su un nuovo metodo di analisi per determinare l’indice di perossido negli oli d’oliva e negli oli di sansa d’oliva, mediante scambio di lettere.
(6)
Per quanto riguarda le modifiche della norma commerciale del COI applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva (norma commerciale COI/T.15/NC n. 4), l’Unione dovrebbe sostenere l’aggiunta della varietà Coratina alle varietà Koroneiki e Nocellara del Belice, senza limitare l’applicazione della nota sul tenore totale di steroli nelle varietà Coratina, Koroneiki e Nocellara del Belice fino alla fine della campagna agricola 2026/27.
(7)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni da adottare avranno effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del COI e saranno in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione e sui controlli di conformità relativi all’olio d’oliva adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
.
(8)
Qualora l’adozione delle decisioni sia rinviata alla 123
a
sessione del Consiglio dei membri perché determinati membri del COI non sono in grado di dare preventivamente la loro approvazione per l’adozione delle decisioni, la posizione di cui all’allegato della presente decisione dovrebbe essere adottata a nome dell’Unione durante la 123
a
sessione del Consiglio dei membri.
(9)
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono tuttavia essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora essi risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale o alla revisione del nuovo metodo.
(10)
Al fine di salvaguardare l’interesse dell’Unione, i rappresentanti dell’Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione della decisione che modifica la norma commerciale e dell’adozione del nuovo metodo per determinare l’indice di perossido negli oli d’oliva e negli oli di sansa d’oliva, qualora la posizione da adottare a nome dell’Unione possa essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima dello scambio di lettere in vista dell’avvio della 123
a
sessione del Consiglio dei membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) («Consiglio dei membri») riguardo l’adozione di decisioni del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere in vista della 123
a
sessione che si terrà a giugno 2026 o durante tale sessione figura nell’allegato della presente decisione.
Le decisioni di cui al primo comma sono la decisione sulla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, nonché la decisione su un nuovo metodo per determinare l’indice di perossido in tali oli.
Articolo 2
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora tali adattamenti tecnici risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale per gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva o alla revisioen del nuovo metodo.
Articolo 3
Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima dell’avvio dello scambio di lettere in vista della 123
a
sessione del Consiglio dei membri, i rappresentati dell’Unione chiedono che l’adozione della decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e della decisione sul nuovo metodo per determinare l’indice di perossido in tali oli sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
Accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 293 del 28.10.2016, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/1892/oj
).
(
2
)
Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1892/oj
).
(
3
)
Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
).
ALLEGATO
Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI)
L'Unione europea sostiene le seguenti modifiche della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale («COI») (norma commerciale COI/T.15/NC n. 4 applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva):
1)
la revisione di una nota sul tenore totale di steroli in alcuni oli extravergine d'oliva monovarietali aggiungendo la varietà Coratina alle varietà Koroneiki e Nocellara del Belice;
2)
l'introduzione del nuovo metodo di analisi per determinare l'indice di perossido negli oli d'oliva e negli oli di sansa d'oliva.
L'Unione europea sostiene inoltre la decisione che approva un nuovo metodo di analisi (COI/T.20/Doc. n. 38), che fornisce un'alternativa più sicura all'attuale metodo del COI (COI/T.20/Doc. n. 35) per determinare l'indice di perossido negli oli d'oliva e negli oli di sansa d'oliva.
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, qualora tali adattamenti tecnici risultino dalle modifiche di cui al primo comma.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/711/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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