Decisione UE In vigore

Decisione UE 0761/2026

Decisione (PESC) 2026/761 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate beniniane

Pubblicato: 30/03/2026 In vigore dal: 30/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2026/761 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate beniniane EN: Council Decision (CFSP) 2026/761 of 30 March 2026 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Beninese Armed Forces

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/761 31.3.2026 DECISIONE (PESC) 2026/761 DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2026 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate beniniane IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility — EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri dell’Unione delle azioni nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea, vale a dire Ghana, Costa d’Avorio, Benin e Togo presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale. (3) Nel contesto della crisi che ha colpito il Sahel centrale, nel quadro di un approccio integrato, il rafforzamento delle forze di difesa e di sicurezza del Benin è riconosciuto come un obiettivo fondamentale dell’Unione a sostegno degli sforzi di stabilizzazione nel paese. (4) Il 7 ottobre 2025, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Benin affinché l’Unione assista le forze armate beniniane con la fornitura di ulteriori attrezzature essenziali e formazioni al fine di rafforzare le capacità operative e di formazione delle unità militari schierate nel Benin settentrionale nell’ambito dell’operazione Mirador, al fine di sostenerne gli sforzi tesi a contenere l’espansione della minaccia rappresentata dai gruppi armati non statali provenienti dal Burkina Faso e dal Niger e di contrastare e ridurre le opportunità di tali gruppi di commettere attacchi terroristici. (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Benin («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti: a) rafforzare la cooperazione tra l’Unione e il Benin nel settore della sicurezza e della difesa; b) rafforzare le capacità militari e di difesa delle forze armate beniniane; c) rafforzare le capacità delle forze armate beniniane al fine di proteggere l’integrità territoriale e la sovranità del Benin e la popolazione civile del paese dalle aggressioni interne ed esterne e contribuire alla pace e alla stabilità nella regione. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: a) dispositivi di protezione individuale, reti di mimetizzazione, radio e metal detector; b) attrezzature specializzate necessarie per la raccolta e l’analisi di informazioni di intelligence di interesse militare; c) aeromobili monomotore da addestramento e un simulatore generico per aeromobili di vari modelli, comprese formazioni — impartite da istruttori — rivolte a piloti e personale addetto alla manutenzione. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione relativa alle attrezzature fornite, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 10 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione è affidata a Défense Conseil International (DCI Group). Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario deve riferire annualmente in merito all’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco, nelle quali il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit nell’ambito dell’EPF, su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito con decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 , ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/761/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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