Decisione UE In vigore

Decisione UE 0779/2022

Decisione (UE) 2022/779 della Commissione del 13 aprile 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento notificata con il numero C(2022) 2304 (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE

Pubblicato: 13/04/2022 In vigore dal: 13/04/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/779 della Commissione del 13 aprile 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 2304] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Decision (EU) 2022/779 of 13 April 2022 on the consistency of the performance targets contained in the draft performance plan submitted by Poland pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council with the Union-wide performance targets for the third reference period (notified under document C(2022) 2304) (Only the Polish text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

18.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139/208 DECISIONE (UE) 2022/779 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 2304] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), primo comma, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo ( 2 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, considerando quanto segue: CONSIDERAZIONI GENERALI (1) A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 è istituito un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti, contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni elaborati dagli Stati membri, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, utilizzando i criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (2) L’insorgere della pandemia di COVID-19 ha avuto, dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un impatto significativo sul settore del trasporto aereo e ha notevolmente ridotto i volumi di traffico aereo rispetto ai livelli precedenti la pandemia, a causa delle misure di contenimento della stessa adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi. (3) Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione ( 3 ) . Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati membri erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e non hanno potuto tenere conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo. (4) Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione ( 4 ) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 ( 5 ) che stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. (5) La Commissione osserva che le previsioni di base di traffico dell’ottobre 2021 del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («STATFOR») prevedono che il traffico aereo a livello dell’Unione raggiungerà i livelli precedenti la pandemia nel corso del 2023 e supererà tali livelli nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza riguardo allo sviluppo del traffico rimane particolarmente elevato a causa dei rischi connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva inoltre che la ripresa del traffico sarà probabilmente disomogenea tra gli Stati membri. (6) Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per valutazione entro il 1 o ottobre 2021. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle prestazioni entro il 17 novembre 2021. La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione si basa sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia. (7) L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3. (8) Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali proposti dalla Polonia sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (9) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Polonia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (10) I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla Polonia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti: Polonia Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA Fornitori di servizi di navigazione aerea interessati Obiettivo di gestione della sicurezza 2021 2022 2023 2024 PANSA, Warmia i Mazury sp. z o.o., Port Lotniczy Bydgoszcz SA. Politica e obiettivi di sicurezza C C C C Gestione dei rischi per la sicurezza C C C D Garanzia della sicurezza C C C C Promozione della sicurezza C C C C Cultura della sicurezza C C C C (11) Per quanto riguarda i progetti di obiettivi di sicurezza proposti dalla Polonia per tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati, la Commissione ha constatato che si prevede il raggiungimento del livello dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione nel 2024 per quanto riguarda l’obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza», mentre per gli altri «obiettivi di gestione della sicurezza» gli obiettivi prestazionali locali raggiungono il livello dell’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per ogni anno civile dal 2021 al 2024. (12) La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia stabilisce misure per gli ANSP finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali misure per garantire la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione ( 6 ) , una revisione dei processi in materia di sicurezza, un aggiornamento della formazione dei dirigenti in materia di sicurezza, lo sviluppo di indicatori di gestione della sicurezza, la costante promozione della sicurezza, nonché l’attuazione delle migliori pratiche, documenti e procedure in linea con le normative nazionali e internazionali. (13) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 11 e 12, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Polonia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza. Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente (14) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Polonia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Polonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (15) Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1 o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024. (16) I progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Polonia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti: 2021 2022 2023 2024 Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Polonia , espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva 1,65  % 1,65  % 1,65  % 1,65  % Valori di riferimento per la Polonia 1,65  % 1,65  % 1,65  % 1,65  % (17) La Commissione osserva che i progetti di obiettivi ambientali proposti dalla Polonia sono pari ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024. (18) Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Polonia ha presentato diverse misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono la riorganizzazione delle configurazioni del settore per il centro di controllo d’area di Varsavia, l’attuazione di concetti avanzati di uso flessibile dello spazio aereo nonché miglioramenti nell’area di manovra terminale di Varsavia. (19) La Commissione osserva inoltre che dal febbraio 2019 la Polonia ha già attuato uno spazio aereo con rotte libere (FRA) tra il livello di volo 95 e il livello di volo 660. La Commissione osserva inoltre che la Polonia prevede di espandere ulteriormente il FRA con il FAB Baltic, la Slovacchia e l’Ucraina nell’anno civile 2024. (20) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (17) a (19), i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Polonia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità (21) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Polonia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Polonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (22) Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Di conseguenza gli Stati membri non erano tenuti a rivedere, nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1 o ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024. (23) I progetti di obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Polonia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti: 2021 2022 2023 2024 Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Polonia , in minuti di ritardo ATFM per volo 0,07 0,12 0,12 0,12 Valori di riferimento per la Polonia 0,07 0,12 0,12 0,12 (24) La Commissione osserva che i progetti di obiettivi di capacità proposti dalla Polonia sono pari ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dal 2021 al 2024. (25) Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Polonia ha presentato una serie di misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono la formazione continua dei controllori del traffico aereo, la pianificazione e turni di lavoro più flessibili, l’aumento del numero di settori e il miglioramento degli orari di apertura dei settori, nonché l’attuazione di FRA transfrontalieri. (26) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 24 e 25, i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Polonia dovrebbero essere valutati come coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali (27) Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione dei progetti di obiettivi di capacità di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Polonia. (28) In particolare, confrontando a livello aeroportuale i progetti di obiettivi nazionali sul ritardo ATFM medio all’arrivo con le prestazioni di aeroporti simili durante il secondo periodo di riferimento («RP2»), la Commissione ha osservato che gli aeroporti di Varsavia-Chopin, Varsavia-Modlin, Cracovia-Balice e Katowice-Pyrzowice dovrebbero registrare, secondo le previsioni, ritardi ATFM superiori a quelli previsti per aeroporti simili. (29) La Commissione ritiene pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che la Polonia dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di capacità presso i terminali per l’RP3 alla luce delle osservazioni di cui al considerando 28, o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi. Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica (30) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Polonia per quanto attiene ai costi unitari determinati («DUC») per i servizi di navigazione aerea di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del DUC nel corso dell’RP2 e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile. (31) La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali. Essa è stata integrata con la revisione dei fattori e dei parametri essenziali alla base di tali obiettivi, come specificato nell’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (32) I progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Polonia per l’RP3 sono i seguenti: Zona tariffaria di rotta della Polonia Valore di riferimento 2014 Valore di riferimento 2019 2020-2021 2022 2023 2024 Progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta , espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) 169,6 PLN 174,8 PLN 320,1 PLN 200,2 PLN 172,0 PLN 163,2 PLN 39,85 EUR 41,07 EUR 75,24 EUR 47,05 EUR 40,42 EUR 38,35 EUR (33) Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta della Polonia a livello di zona tariffaria, pari a -1,7 % l’anno nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 % nello stesso periodo. (34) In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Polonia a livello di zona tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -0,4 % l’anno, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 % nello stesso periodo. (35) Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Polonia per il DUC, pari a 41,07 EUR in termini reali ai prezzi del 2017 («EUR2017»), è superiore del 5,4 % al valore di riferimento medio, pari a 38,96 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione osserva tuttavia che il costo unitario determinato di rotta della Polonia per il 2024 è inferiore del 6,7 % alla media del gruppo di riferimento. (36) La Commissione ha ulteriormente esaminato se le deviazioni di cui ai considerando 34 e 35 possano essere ritenute necessarie e proporzionate ai sensi dell’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, a condizione che la deviazione osservata dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione sia dovuta esclusivamente a costi determinati supplementari relativi a misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione riguardante la capacità o a misure di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (37) Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che, nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, la Polonia definisce una vasta gamma di misure intraprese dal fornitore di servizi di navigazione aerea (PANSA) per conseguire gli obiettivi locali di capacità. Tali misure sono descritte in dettaglio e quantificate nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni. (38) In effetti, la Polonia prevede un aumento significativo nel corso dell’RP3 del numero di controllori del traffico aereo operativi presso il centro di controllo d’area di Varsavia. La Polonia spiega inoltre che la formazione e l’assunzione di ulteriori controllori del traffico aereo consentirà a PANSA di procedere alla risettorizzazione dello spazio aereo e di soddisfare la domanda di traffico prevista che dovrebbe raggiungere i livelli del 2019 entro la fine dell’RP3. (39) La Commissione osserva un aumento dei costi d’investimento legati a progetti di miglioramento della capacità, come potenziamenti e modifiche associate del sistema ATM, l’installazione di nuove sale operative e stazioni di comunicazione radio, nonché la sostituzione e lo sviluppo delle infrastrutture di sorveglianza. La Polonia sottolinea che la spesa in conto capitale prevista per l’RP3 si concentra su investimenti legati alla capacità e consentirà l’ottimizzazione dello spazio aereo (ad esempio la divisione verticale a tre livelli dello spazio aereo), nonché una maggiore resilienza, scalabilità e flessibilità nella fornitura dei servizi. (40) Sulla base dell’analisi dettagliata dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione ritiene che le misure pertinenti delineate dalla Polonia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni siano effettivamente necessarie per conseguire gli obiettivi locali di capacità. Inoltre, tenuto conto della valutazione effettuata dall’organo di valutazione delle prestazioni, si può concludere che i costi supplementari di tali misure sono superiori alla deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui al considerando 34. (41) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da (37) a (40), la Commissione ritiene pertanto che il criterio di cui al punto 1.4, lettera d), punto i), sia soddisfatto per quanto riguarda la Polonia. (42) Dalle precedenti osservazioni risulta non essere necessario esaminare ulteriormente se il criterio di cui al punto 1.4, lettera d), punto ii), sarebbe soddisfatto per quanto riguarda la Polonia. (43) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (33) a (42), i progetti di obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Polonia dovrebbero essere valutati come coerenti rispetto agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica. Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali (44) Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali progetti di obiettivi sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Polonia. (45) In primo luogo, confrontando la tendenza del DUC presso i terminali con la tendenza del DUC di rotta dell’RP3, la Commissione ha constatato che la tendenza del DUC presso i terminali delle zone tariffarie presso i terminali 1 e 2 della Polonia, pari rispettivamente a +2,2 % e a +1,9 %, è superiore alla tendenza del DUC di rotta della Polonia a livello di zona tariffaria, pari a -1,7 % nell’RP3. (46) In secondo luogo, la Commissione rileva che i progetti di obiettivi per la tendenza del DUC presso i terminali della zona tariffaria presso i terminali 1 della Polonia, pari a +2,2 % nell’RP3, è superiore alla tendenza effettiva del DUC presso i terminali, pari a -8,9 %, osservata nell’RP2. I progetti di obiettivi per la tendenza del DUC presso i terminali della zona tariffaria presso i terminali 2 della Polonia, pari a +1,9 % nell’RP3, sono inoltre superiori alla tendenza effettiva del DUC presso i terminali, pari a -2,6 %, osservata nell’RP2. (47) La Commissione ritiene pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che la Polonia dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali per l’RP3 alla luce delle osservazioni di cui ai considerando 45 e 46, o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi. CONCLUSIONI (48) Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 9 a 47, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. (49) La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno manifestato l’intenzione di includere nelle loro basi di calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Sulla base degli elementi contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, non è stato possibile stabilire con precisione in che misura gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, laddove tali costi sono stati inclusi, in quale misura siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri al fine di raccogliere informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi di rilevamento dei droni negli aeroporti dichiarati nel contesto della verifica della conformità del tasso unitario. La presente decisione lascia impregiudicate le constatazioni e le conclusioni della Commissione sul tema dei costi di rilevamento dei droni. (50) In risposta all’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure stanno determinando una riduzione del traffico aereo nello spazio aereo sovrastante il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione nell’RP3, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia, a norma del Regolamento (CE) n. 549/2004, e elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891. Articolo 2 La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022 Per la Commissione Adina VĂLEAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ( GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1 o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 ( GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 ( GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 ( GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 ( GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1 ). ALLEGATO Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Polonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA Efficienza della gestione della sicurezza Polonia Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA Fornitori di servizi di navigazione aerea interessati Obiettivo di gestione della sicurezza 2021 2022 2023 2024 PANSA Warmia i Mazury sp. z o.o. Port Lotniczy Bydgoszcz SA. Politica e obiettivi di sicurezza C C C C Gestione dei rischi per la sicurezza C C C D Garanzia della sicurezza C C C C Promozione della sicurezza C C C C Cultura della sicurezza C C C C SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva 2021 2022 2023 2024 Progetti di obiettivi ambientali di rotta della Polonia , espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva 1,65  % 1,65  % 1,65  % 1,65  % Valori di riferimento per la Polonia 1,65  % 1,65  % 1,65  % 1,65  % SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo 2021 2022 2023 2024 Progetti di obiettivi di capacità di rotta della Polonia , in minuti di ritardo ATFM per volo 0,07 0,12 0,12 0,12 Valori di riferimento per la Polonia 0,07 0,12 0,12 0,12 SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta Zona tariffaria di rotta della Polonia Valore di riferimento 2014 Valore di riferimento 2019 2020-2021 2022 2023 2024 Progetti di obiettivi di efficienza economica di rotta , espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) 169,6 PLN 174,8 PLN 320,1 PLN 200,2 PLN 172,0 PLN 163,2 PLN 39,85 EUR 41,07 EUR 75,24 EUR 47,05 EUR 40,42 EUR 38,35 EUR

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