Decisione di esecuzione (UE) 2021/786 del Consiglio del 10 maggio 2021 che autorizza la Repubblica di Croazia ad applicare un’esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
Quali sono i requisiti e la durata dell'esenzione fiscale sul gasolio per lo sminamento umanitario autorizzata alla Croazia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/786 autorizza la Repubblica di Croazia ad applicare un'esenzione fiscale sul gasolio utilizzato nei macchinari specializzati per lo sminamento umanitario nel proprio territorio. L'esenzione si applica esclusivamente ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone contaminate da mine, e riguarda tutte le operazioni di sminamento condotte nel territorio croato, indipendentemente dall'operatore che le esegue. La misura è valida dal 20 dicembre 2020 al 19 dicembre 2026, garantendo continuità rispetto alla precedente autorizzazione scaduta nel 2020 e fornendo agli operatori economici un periodo di sei anni per completare le operazioni di bonifica. L'esenzione fiscale non comporta vantaggi economici discriminatori poiché applicabile a tutti gli operatori impegnati nello sminamento umanitario, risultando compatibile con le norme sulla concorrenza leale e le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente ed energia.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/786 del Consiglio del 10 maggio 2021 che autorizza la Repubblica di Croazia ad applicare un’esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
EN: Council Implementing Decision (EU) 2021/786 of 10 May 2021 authorising the Republic of Croatia to apply a tax exemption to gas oil used to operate machinery in humanitarian demining in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Testo normativo
17.5.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 173/1
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/786 DEL CONSIGLIO
del 10 maggio 2021
che autorizza la Repubblica di Croazia ad applicare un’esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
(
1
)
, in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione di esecuzione 2014/921/UE
(
2
)
del Consiglio, la Croazia era stata autorizzata ad applicare fino al 19 dicembre 2020 un’esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari specializzati nello sminamento umanitario a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE («esenzione fiscale»).
(2)
Il 18 settembre 2020 la Croazia ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare l’esenzione fiscale per il periodo dal 20 dicembre 2020 fino al 19 dicembre 2026. Su richiesta della Commissione, il 13 ottobre e il 6 novembre 2020 la Croazia ha fornito ulteriori informazioni a sostegno della domanda.
(3)
Attraverso la misura di esenzione fiscale che intende continuare ad applicare, la Croazia mira ad accelerare lo sminamento dei campi minati residui in diverse regioni. L’esenzione fiscale avrebbe effetti positivi immediati sulla vita e la salute umane in tali regioni.
(4)
L’esenzione fiscale dovrebbe essere limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.
(5)
L’esenzione fiscale dovrebbe essere limitata alle zone contaminate dalle mine nel territorio della Croazia.
(6)
L’esenzione fiscale dovrebbe essere applicabile a tutti gli operatori impegnati nello sminamento umanitario in Croazia, pertanto nessuno di essi in particolare riceverà vantaggi economici.
(7)
Di conseguenza, l’esenzione fiscale è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale ed è compatibile con le politiche dell’Unione in materia di sanità, di ambiente, di energia e di trasporti.
(8)
Ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Al fine di concedere agli operatori economici interessati un grado di certezza e un tempo sufficienti per portare a termine il processo di sminamento delle zone minate, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo di sei anni.
(9)
Al fine di fornire la certezza del diritto agli operatori economici impegnati nelle operazioni di sminamento e al fine di evitare un potenziale incremento degli oneri amministrativi risultanti dalla variazione dell’aliquota fiscale applicabile, la Croazia dovrebbe poter applicare senza interruzione l’esenzione fiscale. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 20 dicembre 2020, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2014/921/UE.
(10)
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Croazia è autorizzata ad applicare un’esenzione fiscale al gasolio usato per i macchinari impiegati nello sminamento umanitario sul proprio territorio. L’esenzione fiscale è limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 20 dicembre 2020 al 19 dicembre 2026.
Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili allo sminamento umanitario, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.
Articolo 3
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, 10 maggio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51
.
(
2
)
Decisione di esecuzione 2014/921/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che autorizza la Croazia ad applicare un’esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (
GU L 363 del 18.12.2014, pag. 150
).
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L'esenzione fiscale su prodotti energetici è disciplinata dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, che consente agli Stati membri di richiedere autorizzazioni per agevolazioni fiscali su carburanti in specifiche circostanze di interesse pubblico. Commercialisti e consulenti fiscali che operano in Croazia devono considerare questa esenzione nella gestione della tassazione sui prodotti energetici, nella contabilità dei costi di esercizio e nella documentazione delle operazioni di sminamento umanitario per garantire la corretta applicazione della misura.
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