Decisione (UE) 2026/792 del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un ampio pacchetto di accordi, tra l’Unione europea, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, intesi a consolidare, approfondire e ampliare le loro relazioni bilaterali, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’Accordo sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale
Decisione (UE) 2026/792 del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un ampio pacchetto di accordi, tra l’Unione europea, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, intesi a consolidare, approfondire e ampliare le loro relazioni bilaterali, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’Accordo sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale
EN: Council Decision (EU) 2026/792 of 24 February 2026 on the signing, on behalf of the European Union, of a broad package of agreements between the European Union, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part, to consolidate, deepen and expand their bilateral relations, and on the provisional application of the Agreement on the terms and conditions for the participation of the Swiss Confederation in the European Union Agency for the Space Programme
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/792
8.4.2026
DECISIONE (UE) 2026/792 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2026
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un ampio pacchetto di accordi, tra l’Unione europea, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, intesi a consolidare, approfondire e ampliare le loro relazioni bilaterali, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’Accordo sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Mediante la decisione (UE, Euratom) 2024/995
(
1
)
, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera (anche «Svizzera») per un ampio pacchetto di accordi su misure relative alle relazioni bilaterali con la Svizzera, comprendente disposizioni istituzionali e sugli aiuti di Stato negli accordi vigenti tra l’Unione europea e la Svizzera nei settori relativi al mercato interno («accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa»), ossia l’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
(
2
)
(«Accordo sul trasporto terrestre di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia»), l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
(
3
)
(«Accordo sul trasporto aereo»), l’Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(
4
)
(«Accordo sulla libera circolazione delle persone»), l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
(
5
)
(«Accordo sul riconoscimento reciproco»), Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
(
6
)
(«Accordo sul commercio di prodotti agricoli»), firmati tutti il 21 giugno 1999, e, ove necessario, specifici adeguamenti di tali accordi.
(2)
La decisione (UE, Euratom) 2024/995 ha inoltre autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera per la conclusione di un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione, di un meccanismo giuridicamente vincolante relativo al contributo finanziario permanente della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione e di nuovi accordi su energia elettrica, sanità, sicurezza degli alimenti. Inoltre, tale decisione ha autorizzato l’avvio di negoziati per la conclusione di accordi sulla partecipazione della Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e per la modifica dell’Accordo sul trasporto aereo per consentire il cabotaggio.
(3)
L’ampio pacchetto di accordi, negoziato dalla Commissione a nome dell’Unione, si compone degli elementi seguenti: protocolli sulle disposizioni istituzionali, sugli aiuti di Stato e sulle disposizioni modificative degli accordi vigenti nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa; il Protocollo del Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare («Protocollo sulla sicurezza alimentare»); l’Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sull’energia elettrica («Accordo sull’energia elettrica»); l’Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità («Accordo sulla sanità»); l’Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea («Accordo sulla coesione»); l’Accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione («Accordo sui programmi dell’Unione»); l’Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Accordo sull’EUSPA»); il Protocollo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la cooperazione parlamentare («Protocollo sulla cooperazione parlamentare»).
(4)
Le disposizioni istituzionali comprese nei protocolli istituzionali dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, dell’Accordo sul trasporto terrestre di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, dell’Accordo sul trasporto aereo, e dell’Accordo sul riconoscimento reciproco («protocolli istituzionali»), nonché l’Accordo sull’energia elettrica e l’Accordo sulla sanità e il Protocollo sulla sicurezza alimentare, impongono al Comitato misto istituito ai sensi di tali accordi e protocolli l’obbligo d’integrare tutti gli atti di diritto dell’Unione rientranti nel loro campo di applicazione e prevedono disposizioni per garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi di tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. Qualora l’applicazione di tali accordi e protocolli implichi nozioni di diritto dell’Unione, tali nozioni devono essere interpretate e applicate conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le disposizioni istituzionali prevedono inoltre un meccanismo efficace di composizione delle controversie basato sull’arbitrato, che comprende il rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea di tutte le questioni di diritto dell’Unione. In caso di inadempimento della decisione del tribunale arbitrale, l’ampio pacchetto prevede che possano essere adottate misure di compensazione proporzionate ai sensi dell’accordo in questione o di altro accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
(5)
I protocolli di modifica compresi nell’ampio pacchetto apportano le necessarie modifiche sostanziali degli accordi vigenti tra l’Unione europea e la Svizzera per garantire la conformità con il nuovo quadro istituzionale. Il Protocollo di modifica dell’Accordo sul trasporto aereo prevede inoltre lo scambio reciproco di diritti di cabotaggio.
(6)
L’ampio pacchetto comprende inoltre protocolli sugli aiuti di Stato dell’Accordo sul trasporto aereo e dell’Accordo sul trasporto terrestre di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia al fine di garantire parità di condizioni per la partecipazione della Svizzera al mercato interno nei settori in essi contemplati. A norma di tali protocolli, la Svizzera deve applicare norme sostanziali e procedurali, compresi meccanismi di sorveglianza e di applicazione, equivalenti a quelle che si applicano all’interno dell’Unione.
(7)
L’ampio pacchetto comprende inoltre un protocollo di modifica dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli al fine di aggiornare il meccanismo di composizione delle controversie dell’accordo allineandolo alla prassi consolidata negli accordi commerciali di di cui l’Unione è parte.
(8)
L’ampio pacchetto comprende un distinto protocollo dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli al fine di istituire uno Spazio comune di sicurezza alimentare esteso a tutte le dimensioni della filiera alimentare. Tale protocollo comprende le disposizioni istituzionali comuni a tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
(9)
L’Accordo sull’energia elettrica compreso nell’ampio pacchetto stabilisce le norme e le condizioni alle quali la Svizzera può partecipare al mercato interno dell’energia elettrica. Tale accordo comprende le disposizioni istituzionali comuni a tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e norme sugli aiuti di Stato quasi identiche a quelle che si applicano al trasporto aereo e al trasporto terrestre.
(10)
L’Accordo sulla sanità compreso nell’ampio pacchetto mira a rafforzare la cooperazione tra l’Unione e la Svizzera per quanto riguarda le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e applica per analogia le disposizioni istituzionali comuni agli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. Tale accordo è collegato alla partecipazione della Svizzera al programma d’azione dell’Unione in materia di salute («programma UE per la salute») (EU4Health).
(11)
L’Accordo sulla coesione compreso nell’ampio pacchetto stabilisce la base giuridica e fissa i parametri del contributo finanziario regolare della Svizzera, nel quadro dell’ampio pacchetto, per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione. Tale Accordo prevede un meccanismo di composizione delle controversie. In caso di inadempimento di una decisione arbitrale, l’Accordo prevede che possano essere adottate misure di compensazione proporzionate nell’ambito di uno degli accordi rientranti nell’ampio pacchetto.
(12)
L’Accordo sull’EUSPA compreso nell’ampio pacchetto stabilisce le condizioni alle quali può avere luogo la partecipazione della Svizzera ai lavori dell’EUSPA.
(13)
Disposizioni identiche nei protocolli istituzionali e negli accordi nuovi compresi nell’ampio pacchetto disciplinano il contributo finanziario della Svizzera ai costi dei sistemi di informazione e degli organismi o agenzie a cui partecipa.
(14)
Il Protocollo sulla cooperazione parlamentare istituisce un Comitato parlamentare misto quale forum di dialogo e di dibattito tra membri del Parlamento europeo e membri dell’Assemblea federale svizzera, al fine di promuovere la comprensione reciproca e la riflessione sulle relazioni tra l’UE e la Svizzera in generale, compreso il loro possibile ulteriore sviluppo.
(15)
Gli accordi e protocolli compresi nell’ampioo pacchetto compongono un insieme coerente che stabilisce l’architettura di un ampio partenariato rafforzato in una vasta gamma di settori contemplati dai trattati, basato su un adeguato equilibrio tra diritti e obblighi. La presente decisione dovrebbe pertanto basarsi sulla base giuridica sostanziale prevista dal TFUE per l’istituzione di un’associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
(16)
Al fine di dare più ampio respiro alla cooperazione fra le parti, l’Accordo sull’EUSPA prevede che le parti lo applichino in via provvisoria, secondo le rispettive legislazioni e procedure interne, dal 1
o
gennaio 2026 se la data della firma dell’accordo è anteriore al 1
o
luglio 2026 o dal 1
o
gennaio dell’anno successivo alla firma se la relativa data è posteriore al 30 giugno 2026. È pertanto opportuno applicare tale Accordo a titolo provvisorio, in attesa della sua entrata in vigore.
(17)
La firma dell’Accordo sui programmi dell’Unione è oggetto di procedure distinte.
(18)
È opportuno approvare la firma, a nome dell’Unione, della dichiarazione comune dell’Unione europea e della Confederazione svizzera sull’istituzione di un dialogo ad alto livello sull’ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l’Unione europea e la Svizzera.
(19)
È opportuno firmare a nome dell’Unione gli accordi e protocolli inclusi nell’ampio pacchetto e approvare le dichiarazioni comuni che li accompagnano,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma degli accordi e protocolli seguenti, con riserva della loro conclusione
(
7
)
:
a)
Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;
b)
Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;
c)
Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
d)
Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
e)
Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
f)
Protocollo di modifica dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
g)
Protocollo istituzionale dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
h)
Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
i)
Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
j)
Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
k)
Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
l)
Protocollo dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare;
m)
Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sull’energia elettrica;
n)
Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità;
o)
Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea;
p)
Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale;
q)
Protocollo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la cooperazione parlamentare.
Articolo 2
1. È approvata la firma della dichiarazione comune dell’Unione europea e della Confederazione svizzera sull’istituzione di un dialogo ad alto livello sull’ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l’Unione europea e la Svizzera
(
8
)
.
2. Sono approvate le dichiarazioni comuni seguenti che accompagnano gli accordi e i protocolli di cui all’articolo 1 della presente decisione:
a)
dichiarazioni comuni che accompagnano il protocollo di modifica di cui all’articolo 1, lettera a), della presente decisione
(
9
)
, ossia:
i)
dichiarazione comune sulla cittadinanza dell’Unione;
ii)
dichiarazione comune sulla prevenzione e la lotta contro l’abuso dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE;
iii)
dichiarazione comune sul rifiuto dell’assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente;
iv)
dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni;
v)
dichiarazione comune relativa alla convenzione sul riconoscimento delle qualifiche;
vi)
dichiarazione comune sui posti di lavoro vacanti;
vii)
dichiarazione comune sugli obiettivi comuni in materia di libera prestazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo e di garanzia dei diritti dei lavoratori distaccati;
viii)
dichiarazione comune sui sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera;
ix)
dichiarazione comune sul principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» e su un livello proporzionato e adeguato di tutela dei lavoratori distaccati;
x)
dichiarazione comune sulla partecipazione della Svizzera alle attività dell’Autorità europea del lavoro;
xi)
dichiarazione comune sul sistema di registrazione a fini dichiarativi dei lavoratori frontalieri;
xii)
dichiarazione comune relativa all’inclusione di due atti giuridici dell’Unione nell’allegato I dell’accordo;
b)
dichiarazione comune che accompagna il protocollo sugli aiuti di Stato di cui all’articolo 1, lettera e), della presente decisione;
c)
dichiarazione comune che accompagna il protocollo di modifica di cui all’articolo 1, lettera f), della presente decisione;
d)
dichiarazione comune che accompagna il protocollo sugli aiuti di Stato di cui all’articolo 1, lettera h), della presente decisione;
e)
dichiarazione comune che accompagna l’accordo di cui all’articolo 1, lettera m), della presente decisione.
3. Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni della Svizzera seguenti:
a)
dichiarazione della Svizzera sulle misure da adottare nei confronti dei lavoratori autonomi nell’ambito della procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata, che accompagna il protocollo di modifica di cui all’articolo 1, lettera a), della presente decisione;
b)
dichiarazione della Confederazione svizzera relativa all’inclusione per analogia degli elementi istituzionali nell’Accordo sulla sanità, che accompagna l’accordo di cui all’articolo 1, lettera n), della presente decisione.
Articolo 3
Con riserva di trattamento reciproco, l’accordo di cui all’articolo 1, lettera p), della presente decisione è applicato a titolo provvisorio in conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo stesso
(
10
)
.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(
1
)
Decisione (UE, Euratom) 2024/995 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che autorizza l’avvio di negoziati con la Confederazione svizzera su disposizioni istituzionali negli accordi tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativi al mercato interno, su un accordo sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione e su un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Confederazione svizzera alla coesione dell’Unione (
GU L, 2024/995, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/995/oj
).
(
2
)
GU L 114, 30.4.2002, pag. 91
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(3)/oj
.
(
3
)
GU L 114, 30.4.2002, pag. 73
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(2)/oj
.
(
4
)
GU L 114, 30.4.2002, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(1)/oj
.
(
5
)
GU L 114, 30.4.2002, pag. 369
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(5)/oj
.
(
6
)
GU L 114, 30.4.2002, pag. 132
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(4)/oj
.
(
7
)
Il testo degli accordi e protocolli sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla loro conclusione. Tuttavia, l’accordo sull’EUSPA sarà pubblicato insieme alla presente decisione al momento della firma.
(
8
)
La dichiarazione sarà pubblicata unitamente alla decisione relativa alla conclusione.
(
9
)
Le dichiarazioni saranno pubblicate unitamente agli accordi o protocolli che esse accompagnano.
(
10
)
La data di decorrenza dell’applicazione provvisoria dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/792/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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