Decisione (UE) 2022/793 del Consiglio del 16 maggio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione dell’agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027
Decisione (UE) 2022/793 del Consiglio del 16 maggio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione dell’agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027
EN: Council Decision (EU) 2022/793 of 16 May 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, as regards the adoption of the EU-Georgia Association Agenda 2021-2027
Testo normativo
20.5.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 141/47
DECISIONE (UE) 2022/793 DEL CONSIGLIO
del 16 maggio 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione dell’agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra
(
1
)
(«accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1
o
luglio 2016.
(2)
A norma dell’articolo 406, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’accordo.
(3)
Per facilitare l’applicazione dell’accordo, le parti hanno convenuto di stabilire un’agenda di associazione contenente un elenco di priorità su cui lavorare congiuntamente suddivise per settore.
(4)
Il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare con procedura scritta una raccomandazione relativa all’agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché l’agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027 costituirà la base per la programmazione nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
.
(6)
La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di raccomandazione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione dell’agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027, si basa sul progetto di raccomandazione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (
GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1
).
PROGETTO
RACCOMANDAZIONE N. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA
del …
sull'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORGIA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra
(
1
)
("accordo"), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
(2)
A norma dell'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo.
(3)
A norma dell'articolo 420, paragrafo 1, dell'accordo, le parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.
(4)
L'articolo 11 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede che possano essere adottate decisioni e formulate raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti.
(5)
L'Unione e la Georgia hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2021-2027 ("agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027") in relazione al lavoro congiunto necessario per conseguire gli obiettivi dell'associazione politica e dell'integrazione economica, quali stabiliti nell'accordo.
(6)
Le parti dell'accordo hanno approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027, che agevolerà l'attuazione dell'accordo, incentrando la cooperazione su interessi comuni definiti di concerto,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027 che figura nell'allegato
(
2
)
.
Articolo 2
L'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027 che figura nell'allegato sostituisce l'agenda di associazione UE-Georgia adottata il 20 novembre 2017.
Articolo 3
Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Tbilisi, il …
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
(
1
)
GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4
.
(
2
)
Cfr. documento ST 8327/22 ADD 2 su https://register.consilium.europa.eu.
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