Decisione di esecuzione (UE) 2018/794 della Commissione, del 28 maggio 2018, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2017 notificata con il numero C(2018) 3194
Decisione di esecuzione (UE) 2018/794 della Commissione, del 28 maggio 2018, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2017 [notificata con il numero C(2018) 3194]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/794 of 28 May 2018 on the clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for financial year 2017 (notified under document C(2018) 3194)
Testo normativo
1.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 136/21
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/794 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2018
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2017
[notificata con il numero C(2018) 3194]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
(
1
)
, in particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.
(2)
A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N – 1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2017 si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2016 e il 15 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione
(
2
)
.
(3)
A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento, devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2017, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.
(4)
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2018, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.
(5)
Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
(6)
Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.
(7)
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione
(
3
)
, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2017 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.
(8)
La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2017 per inosservanza dei massimali o dei termini di pagamento o a causa di carenze nel sistema di controllo. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere ulteriormente esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(9)
Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
(10)
A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
(11)
Le riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di cui all'allegato I, colonna e), riguardano il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)
(
4
)
figurano nell'allegato III.
(12)
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2017.
Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e III della presente decisione.
Articolo 2
Per l'esercizio finanziario 2017 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
Articolo 3
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (
GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36
).
ALLEGATO I
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO 2017
Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro
SM
2017 - Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono
Totale a + b
Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (
1
)
Riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni
Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario
Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro (
2
)
liquidati
stralciati
= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale
= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili
a
b
c = a + b
d
e
f = c + d + e
g
h = f – g
BE
EUR
588 102 324,63
0,00
588 102 324,63
0,00
– 991,56
588 101 333,07
588 546 187,63
– 444 854,56
BG
EUR
797 281 214,01
0,00
797 281 214,01
– 17 389,41
0,00
797 263 824,60
798 086 440,51
– 822 615,91
CZ
CZK
0,00
0,00
0,00
0,00
– 8 342,14
– 8 342,14
0,00
– 8 342,14
CZ
EUR
854 448 923,01
0,00
854 448 923,01
0,00
0,00
854 448 923,01
854 448 923,20
– 0,19
DK
DKK
0,00
0,00
0,00
0,00
– 164 574,66
– 164 574,66
0,00
– 164 574,66
DK
EUR
858 708 631,07
0,00
858 708 631,07
0,00
0,00
858 708 631,07
858 670 732,41
37 898,66
DE
EUR
5 030 903 943,84
0,00
5 030 903 943,84
– 6 977,89
– 45 644,72
5 030 851 321,24
5 027 999 451,51
2 851 869,72
EE
EUR
124 071 973,61
0,00
124 071 973,61
0,00
– 16 983,75
124 054 989,86
123 977 546,02
77 443,84
IE
EUR
1 229 287 920,82
0,00
1 229 287 920,82
– 95 679,67
– 43 841,63
1 229 148 399,52
1 228 321 811,74
826 587,78
EL
EUR
2 074 885 739,79
0,00
2 074 885 739,79
– 20 843,71
– 1 821 898,16
2 073 042 997,92
2 074 864 896,08
– 1 821 898,16
ES
EUR
5 436 124 554,19
2 768 594,78
5 438 893 148,97
– 2 239 204,13
– 2 159 384,45
5 434 494 560,39
5 437 757 758,27
– 3 263 197,88
FR
EUR
7 177 885 922,21
310 949 997,08
7 488 835 919,29
– 184 123 288,02
– 91 535,53
7 304 621 095,74
7 308 565 960,41
– 3 944 864,67
HR
EUR
208 140 268,86
0,00
208 140 268,86
– 84 515,74
0,00
208 055 753,12
208 189 461,36
– 133 708,24
IT
EUR
4 310 772 062,39
0,00
4 310 772 062,39
– 93 059 323,84
– 1 812 362,90
4 215 900 375,65
4 249 111 348,36
– 33 210 972,71
CY
EUR
55 777 706,48
0,00
55 777 706,48
– 35 861,66
0,00
55 741 844,82
55 730 155,42
11 689,40
LV
EUR
217 990 354,60
0,00
217 990 354,60
– 181,15
– 6 247,62
217 983 925,83
217 993 173,12
– 9 247,29
LT
EUR
443 325 522,51
0,00
443 325 522,51
– 71 548,65
– 374,27
443 253 599,59
443 272 271,92
– 18 672,33
LU
EUR
34 473 355,85
0,00
34 473 355,85
0,00
0,00
34 473 355,85
34 401 229,19
72 126,66
HU
HUF
0,00
0,00
0,00
0,00
– 68 059 521,50
– 68 059 521,50
0,00
– 68 059 521,50
HU
EUR
1 288 054 472,53
0,00
1 288 054 472,53
– 4 569 620,93
0,00
1 283 484 851,60
1 284 228 855,44
– 744 003,84
MT
EUR
0,00
5 317 298,97
5 317 298,97
0,00
0,00
5 317 298,97
5 317 298,97
0,00
NL
EUR
815 897 786,62
0,00
815 897 786,62
– 422 705,99
0,00
815 475 080,63
815 494 995,16
– 19 914,53
AT
EUR
706 529 712,22
0,00
706 529 712,22
– 264 876,95
0,00
706 264 835,27
706 343 282,70
– 78 447,43
PL
PLN
0,00
0,00
0,00
0,00
– 885 655,91
– 885 655,91
0,00
– 885 655,91
PL
EUR
3 409 425 215,53
0,00
3 409 425 215,53
– 3 007 191,14
0,00
3 406 418 024,39
3 406 561 289,51
– 143 265,12
PT
EUR
705 330 241,25
0,00
705 330 241,25
– 607 631,63
– 1 086 013,11
703 636 596,51
704 169 188,62
– 532 592,11
RO
RON
0,00
0,00
0,00
0,00
– 491 230,99
– 491 230,99
0,00
– 491 230,99
RO
EUR
1 775 087 767,15
0,00
1 775 087 767,15
– 15 068 445,66
0,00
1 760 019 321,49
1 772 508 497,61
– 12 489 176,12
SI
EUR
143 152 666,80
0,00
143 152 666,80
0,00
0,00
143 152 666,80
143 152 639,38
27,42
SK
EUR
438 421 061,90
0,00
438 421 061,90
– 4 578,15
– 33 438,11
438 383 045,64
438 416 483,75
– 33 438,11
FI
EUR
537 087 368,44
0,00
537 087 368,44
– 2 999,21
– 51 789,44
537 032 579,79
537 056 724,90
– 24 145,11
SE
SEK
0,00
0,00
0,00
0,00
– 393 612,02
– 393 612,02
0,00
– 393 612,02
SE
EUR
707 756 620,41
0,00
707 756 620,41
– 4 058 311,47
0,00
703 698 308,94
703 708 425,10
– 10 116,16
UK
GBP
0,00
0,00
0,00
0,00
– 64 111,45
– 64 111,45
0,00
– 64 111,45
UK
EUR
3 151 920 238,93
0,00
3 151 920 238,93
– 29 423 486,72
0,00
3 122 496 752,21
3 127 019 638,34
– 4 522 886,13
SM
Spese
(
3
)
Entrate con destinazione specifica
(
3
)
Articolo 54, paragrafo 2 (= e)
Totale (= h)
05 07 01 06
6701
6702
i
j
k
l = i + j + k
BE
EUR
0,00
– 443 863,00
– 991,56
– 444 854,56
BG
EUR
0,00
– 822 615,91
0,00
– 822 615,91
CZ
CZK
0,00
0,00
– 8 342,14
– 8 342,14
CZ
EUR
0,00
– 0,19
0,00
– 0,19
DK
DKK
0,00
0,00
– 164 574,66
– 164 574,66
DK
EUR
37 898,66
0,00
0,00
37 898,66
DE
EUR
2 897 514,44
0,00
– 45 644,72
2 851 869,72
EE
EUR
94 427,59
0,00
– 16 983,75
77 443,84
IE
EUR
870 429,41
0,00
– 43 841,63
826 587,78
EL
EUR
0,00
0,00
– 1 821 898,16
– 1 821 898,16
ES
EUR
0,00
– 1 103 813,43
– 2 159 384,45
– 3 263 197,88
FR
EUR
0,00
– 3 853 329,14
– 91 535,53
– 3 944 864,67
HR
EUR
0,00
– 133 708,24
0,00
– 133 708,24
IT
EUR
0,00
– 31 398 609,81
– 1 812 362,90
– 33 210 972,71
CY
EUR
11 689,40
0,00
0,00
11 689,40
LV
EUR
0,00
– 2 999,67
– 6 247,62
– 9 247,29
LT
EUR
0,00
– 18 298,06
– 374,27
– 18 672,33
LU
EUR
72 126,66
0,00
0,00
72 126,66
HU
HUF
0,00
0,00
– 68 059 521,50
– 68 059 521,50
HU
EUR
0,00
– 744 003,84
0,00
– 744 003,84
MT
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
NL
EUR
0,00
– 19 914,53
0,00
– 19 914,53
AT
EUR
0,00
– 78 447,43
0,00
– 78 447,43
PL
PLN
0,00
0,00
– 885 655,91
– 885 655,91
PL
EUR
0,00
– 143 265,12
0,00
– 143 265,12
PT
EUR
553 421,00
0,00
– 1 086 013,11
– 532 592,11
RO
RON
0,00
0,00
– 491 230,99
– 491 230,99
RO
EUR
0,00
– 12 489 176,12
0,00
– 12 489 176,12
SI
EUR
27,42
0,00
0,00
27,42
SK
EUR
0,00
0,00
– 33 438,11
– 33 438,11
FI
EUR
114 932,37
– 87 288,04
– 51 789,44
– 24 145,11
SE
SEK
0,00
0,00
– 393 612,02
– 393 612,02
SE
EUR
0,00
– 10 116,16
0,00
– 10 116,16
UK
GBP
0,00
0,00
– 64 111,45
– 64 111,45
UK
EUR
0,00
– 4 522 886,13
0,00
– 4 522 886,13
(
1
)
Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(
2
)
Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b).
Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
NB:
Nomenclatura 2018: 05 07 01 06 , 6701 , 6702
(
3
)
LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FEAGA
Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stralciati e soggetti a una decisione di liquidazione dei conti successiva
Stato membro
Organismo pagatore
Francia
FranceAgriMer
Germania
EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg
Malta
Agenzia dei pagamenti agricoli e rurali
Spagna
Fondo Español de Garantia Agraria
ALLEGATO III
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FEAGA
Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
(
*1
)
Stato membro
Valuta
in valuta nazionale
in euro
AT
EUR
BE
EUR
BG
BGN
CY
EUR
—
—
CZ
CZK
—
—
DE
EUR
DK
DKK
EE
EUR
—
—
ES
EUR
FI
EUR
FR
EUR
UK
GBP
EL
EUR
HR
HRK
HU
HUF
9 350 125,00
—
IE
EUR
IT
EUR
LT
EUR
—
45 630,25
LU
EUR
LV
EUR
—
119 855,63
MT
EUR
—
—
NL
EUR
PL
PLN
641 474,86
—
PT
EUR
RO
RON
SE
SEK
SI
EUR
—
—
SK
EUR
—
481 101,41
(
*1
)
Solo le rettifiche relative all'STSR sono comunicate nel presente allegato.
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