Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0817/2018

Decisione (UE) 2018/817 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Atti di livello 2 EMIR)

Pubblicato: 22/05/2018 In vigore dal: 22/05/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/817 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Atti di livello 2 EMIR) EN: Council Decision (EU) 2018/817 of 22 May 2018 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning the amendment of Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement (EMIR Level 2 Acts)

Testo normativo

4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137/7 DECISIONE (UE) 2018/817 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Atti di livello 2 EMIR) Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX di detto accordo, che contiene disposizioni sui servizi finanziari. (3) Gli atti elencati di seguito riguardano i servizi finanziari e devono essere integrati nell'accordo SEE: — regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione ( 3 ) , — regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione ( 4 ) , — regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione ( 5 ) , — regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione ( 6 ) , — regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione ( 7 ) , — regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione ( 8 ) , — regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione ( 9 ) , — regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione ( 10 ) , — regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione ( 11 ) , — regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione ( 12 ) , — regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione ( 13 ) , — regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione ( 14 ) , — regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione ( 15 ) , — regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione ( 16 ) , — regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione ( 17 ) , — regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione ( 18 ) , — regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione ( 19 ) , — regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione ( 20 ) , — regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione ( 21 ) , — regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione ( 22 ) , — regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione ( 23 ) — e regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione ( 24 ) . (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE. (5) È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE si basi sul progetto di decisioni accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisioni del comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018 Per il Consiglio Il presidente E. KARANIKOLOV ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11 ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25 ). ( 6 ) Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33 ). ( 7 ) Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37 ). ( 8 ) Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41 ). ( 9 ) Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali ( GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19 ). ( 10 ) Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati ( GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2 ). ( 11 ) Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4 ). ( 12 ) Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi ( GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1 ). ( 13 ) Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31 ). ( 14 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20 ). ( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30 ). ( 16 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32 ). ( 17 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57 ). ( 18 ) Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici ( GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63 ). ( 19 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ( GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13 ). ( 20 ) Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1 o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ( GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5 ). ( 21 ) Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ( GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3 ). ( 22 ) Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ( GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1 ). ( 23 ) Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC ( GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15 ). ( 24 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17 , rettificato nella GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97 ). PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. … del … che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ( 1 ) . (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( 2 ) . (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ( 3 ) . (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi ( 4 ) . (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali ( 5 ) . (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali ( 6 ) . (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali ( 7 ) . (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati ( 8 ) . (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( 9 ) . (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi ( 10 ) . (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali ( 11 ) . (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 12 ) . (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 13 ) . (14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 14 ) . (15) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ) . (16) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato: 1. al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: «, modificato da: — 32013 R 1002 : Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013 ( GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2 ).». 2. Dopo il punto 31bcai (Regolamento delegato (UE) 2015/2042 della Commissione) è inserito quanto segue: «31bcb. 32012 R 1247 : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue: all'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) i paragrafi 1 e 2 vanno letti come segue: “1.   I contratti derivati sono segnalati: a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione], se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]; b) 90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] o a tale data, ma comunque non prima di sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]; c) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione], se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]. L'obbligo di segnalazione decorre da tale data e i contratti sono segnalati all'AESFEM ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.”; ii) ai paragrafi 3 e 4, i termini “16 agosto 2012” vanno letti “la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. 206/2016 del 30 settembre 2016, accordati di conseguenza.”. 31bcc. 32012 R 1248 : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30 ). 31bcd. 32012 R 1249 : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32 ). 31bce. 32013 R 0148 : Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1 ). 31bcf. 32013 R 0149 : Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue: all'articolo 12, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) i termini “fino al 28 febbraio 2014 compreso” vanno letti “fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; ii) i termini “dopo il 28 febbraio 2014” vanno letti “dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; iii) i termini “fino al 31 agosto 2013 compreso” vanno letti “fino a cinque mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; iv) i termini “dopo il 31 agosto 2013” vanno letti “dopo cinque mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; v) i termini “fino al 31 agosto 2014 compreso” vanno letti “fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; vi) i termini “dopo il 31 agosto 2014” vanno letti “dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”. 31bcg. 32013 R 0150 : Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue: i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”, accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo “Aesfem”. 31bch. 32013 R 0151 : Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue: a) l'articolo 2, paragrafo 3, si applica per quanto riguarda gli Stati EFTA, fatti salvi il contenuto e l'entrata in vigore di una decisione del comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. b) All'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) al paragrafo 1, i termini “con l'Unione un accordo internazionale di cui all'articolo 75” vanno letti “con il suo Stato EFTA di stabilimento un accordo internazionale di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera h)”; ii) al paragrafo 2, i termini “con l'Aesfem un accordo di cooperazione di cui all'articolo 76” vanno letti “con il suo Stato EFTA di stabilimento un accordo di cooperazione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera k)”. 31bci. 32013 R 0152 : Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37 ). 31bcj. 32013 R 0153 : Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue: all'articolo 2, lettera i), i termini “valuta dell'Unione” sono sostituiti dai termini “valuta ufficiale delle parti contraenti dell'accordo SEE”. 31bck. 32013 R 0876 : Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali ( GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue: i termini “valute dell'Unione” sono sostituiti dai termini “valute ufficiali delle parti contraenti dell'accordo SEE”. 31bcl. 32013 R 1003 : Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue: a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inseriti dopo i termini “l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)”. b) All'articolo 2 e all'articolo 4, dopo l'acronimo “AESFEM” sono inseriti i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”, accordati di conseguenza. c) All'articolo 10, paragrafo 2: i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”; ii) è aggiunto il seguente comma: “Quando, per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve rimborsare la commissione di registrazione versata, l'AESFEM mette senza indugio a disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA, a tal fine, gli importi che devono essere rimborsati a un repertorio di dati sulle negoziazioni.”. d) All'articolo 11: i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: “Quando, per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve inviare le fatture relative alle rate, l'AESFEM informa l'Autorità di vigilanza EFTA dei calcoli necessari per quanto riguarda ciascun repertorio di dati sulle negoziazioni con un anticipo sufficiente rispetto alle rispettive date di pagamento.”; ii) al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”. e) All'articolo 13: i) al paragrafo 1, i termini “Soltanto l'AESFEM” sono sostituiti dai termini “Soltanto l'AESFEM o, per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,”; ii) al paragrafo 2, dopo i termini “L'AESFEM” sono inseriti i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”. 31bcm. 32014 R 0285 : Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi ( GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue: All'articolo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “dal 10 ottobre 2014 ” vanno letti “sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”. 31bcn. 32014 R 0484 : Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57 ). 31bco. 32014 R 0667 : Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue: a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)” e “AESFEM” vanno letti “Autorità di vigilanza EFTA”. b) All'articolo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini “all'AESFEM” sono inseriti i termini “e all'Autorità di vigilanza EFTA”. c) All'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) al paragrafo 1, dopo i termini “all'AESFEM” sono inseriti i termini “e all'Autorità di vigilanza EFTA”; ii) i termini “ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA, senza indebiti ritardi,” sono inseriti prima dei termini “glielo rimanda”, “trasmette” e “informa”, rispettivamente, ai paragrafi 2, 4 e 5 e prima delle parole “decide di chiudere il caso” al paragrafo 3; iii) al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5, primo comma, terza frase, i termini “, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inseriti dopo i termini “L'AESFEM”; iv) al paragrafo 4, terzo comma, e al paragrafo 5, secondo comma, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo “AESFEM”; v) al paragrafo 6, l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”. d) All'articolo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) al primo comma, l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al quarto comma, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, accordati di conseguenza, sono inseriti dopo l'acronimo “AESFEM”. e) All'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inseriti dopo i termini “In presenza di una richiesta in tal senso, l'AESFEM”; ii) i termini “l'AESFEM ha trasmesso una sintesi dei risultati” vanno letti “l'Autorità di vigilanza EFTA ha trasmesso una sintesi dei risultati”. f) All'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) ai paragrafi 1 e 4, l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 3, i termini “o, a seconda dei casi, dall'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inseriti dopo i termini “dall'AESFEM”; iii) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma: “Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”. g) All'articolo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) l'acronimo “AESFEM” va letto “Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 5, lettera b), i termini “della commissione di ricorso dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012” vanno letti “della Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”.». Articolo 2 I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 148/2013, (UE) n. 149/2013, (UE) n. 150/2013, (UE) n. 151/2013, (UE) n. 152/2013, (UE) n. 153/2013, (UE) n. 876/2013, (UE) n. 1002/2013, (UE) n. 1003/2013, (UE) n. 285/2014 e (UE) n. 667/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1247/2012, (UE) n. 1248/2012, (UE) n. 1249/2012 e (UE) n. 484/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11 . ( 3 ) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25 . ( 4 ) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33 . ( 5 ) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37 . ( 6 ) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41 . ( 7 ) GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19 . ( 8 ) GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2 . ( 9 ) GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4 . ( 10 ) GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1 . ( 11 ) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31 . ( 12 ) GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20 . ( 13 ) GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30 . ( 14 ) GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32 . ( 15 ) GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. … del … che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici ( 1 ) . (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ( 2 ) . (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1 o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ( 3 ) . (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ( 4 ) , rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56 . (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ( 5 ) . (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC ( 6 ) . (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 7 ) , rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97 . (8) Èopportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato: 1. al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino: «— 32015 R 1515 : Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015 ( GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63 ).». 2. Il testo del punto 31bcb (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione) è sostituito da quanto segue: « 32012 R 1247 : Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20 ), modificato da: — 32017 R 0105 : Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016 ( GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17 ), rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 17 . Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come in appresso: a) all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 4 ter, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “nel SEE” sono inseriti dopo i termini “data di applicazione”. b) All'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) i paragrafi 1 e 2 vanno letti come segue: “1.   I contratti derivati sono segnalati: a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09], se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09]; b) 90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima della data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09] o a tale data, ma in ogni caso non prima di sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09]; c) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09], se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [JCD 32013R0148.A09]. L'obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all'AESFEM ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.”; ii) ai paragrafi 3 e 4, i termini “16 agosto 2012” vanno letti “1 o luglio 2017”.». 3. Al punto 31bce (Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione) è inserito quanto segue, con effetto a decorrere da … [ inserire : nove mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione]: «, modificato da: — 32017 R 0104 : Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016 ( GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1 ).». 4. Al punto 31bco (Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue: «31bcp. 32015 R 2205 : Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ( GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13 ), modificato da: — 32017 R 0751 : Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 ( GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso: a) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “gennaio, febbraio e marzo 2016” vanno letti “gennaio, febbraio e marzo … [inserire: anno di entrata in vigore della presente decisione]”. b) All'articolo 3: i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue: “In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre: a) sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1; b) un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2; c) dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3; d) due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n.…/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.”; ii) al paragrafo 1, secondo comma, i termini “o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti”; iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue: “In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nel SEE, l'obbligo di compensazione decorre da: a) due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE: i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.”. c) All'articolo 4: i) al paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “21 febbraio 2016” vanno letti “due mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza; ii) al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “21 maggio 2016” vanno letti “cinque mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza; iii) al paragrafo 4, i termini “, tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse”. 31bcq. 32016 R 0592 : Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1 o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ( GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5 ), modificato da: — 32017 R 0751 : Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 ( GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso: a) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “gennaio, febbraio e marzo 2016” vanno letti “gennaio, febbraio e marzo … [ inserire : anno di entrata in vigore della presente decisione]”. b) All'articolo 3: i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue: “In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre: a) un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1; b) diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2; c) dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3; d) trentanove mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.”; ii) al paragrafo 1, secondo comma, i termini “o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti”; iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue: “In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nel SEE, l'obbligo di compensazione decorre da: a) trentanove mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE: i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.”. c) All'articolo 4: i) ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “9 ottobre 2016” vanno letti “cinque mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza; ii) al paragrafo 4, i termini “, tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse”. 31bcr. 32016 R 1178 : Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ( GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3 ), rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56 , modificato da: — 32017 R 0751 : Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 ( GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso: a) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “gennaio, febbraio e marzo 2016” vanno letti “gennaio, febbraio e marzo … [inserire: anno di entrata in vigore della presente decisione]”. b) All'articolo 3: i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue: “Per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato I, l'obbligo di compensazione decorre: a) sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1; b) un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2; c) dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3; d) due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.”; ii) al paragrafo 1, secondo comma, i termini “o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti”; iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue: “In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato I e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nel SEE, l'obbligo di compensazione decorre da: a) due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE: i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.”. c) All'articolo 4: i) ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “9 ottobre 2016” vanno letti “due mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza; ii) al paragrafo 4, i termini “, tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse”.» Articolo 2 I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/1515, (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592, (UE) 2016/1178, rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56 , (UE) 2017/104 e (UE) 2017/751 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105, rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97 , nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63 . ( 2 ) GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13 . ( 3 ) GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5 . ( 4 ) GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3 . ( 5 ) GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1 . ( 6 ) GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15 . ( 7 ) GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

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