Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0824/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/824 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina

Pubblicato: 04/06/2018 In vigore dal: 04/06/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/824 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/824 of 4 June 2018 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of ferro-silicon originating in Egypt and Ukraine

Testo normativo

5.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139/25 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/824 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2018 che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue: A. APERTURA (1) Il 2 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da Euroalliages («il denunciante») a nome di quattro produttori dell'Unione, vale a dire Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ e Huta Laziska SA, che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di ferrosilicio. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura. (3) La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori esportatori noti in Egitto e in Ucraina, gli importatori e gli utilizzatori noti, tutte le altre parti notoriamente interessate e i rappresentanti dell'Egitto e dell'Ucraina. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura. (4) Nel periodo compreso tra dicembre 2017 e febbraio 2018 sono state effettuate visite di verifica presso i locali di quattro produttori dell'Unione, dei produttori esportatori che hanno collaborato rispettivamente in Egitto e in Ucraina e di un importatore collegato che ha collaborato nell'Unione. B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (5) Con e-mail del 27 febbraio 2018 il denunciante ha informato la Commissione di aver ritirato la denuncia. (6) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. (7) L'inchiesta non ha portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che tale chiusura risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse opportuno chiudere la presente inchiesta. (8) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. (9) La Commissione deduce pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ferrosilicio, una ferrolega contenente, in peso, almeno il 20 % e al massimo il 96 % di silicio e almeno il 4 % di ferro, originario dell'Egitto e dell'Ucraina, dovrebbe essere chiuso senza l'istituzione di misure. (10) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio, una ferrolega contenente, in peso, almeno il 20 % e al massimo il 96 % di silicio e almeno il 4 % di ferro, originario dell'Egitto e dell'Ucraina, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU C 251 del 2.8.2017, pag. 5 .

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