Decisione UE In vigore Imposte_Indirette

Decisione UE 0826/2021

Decisione (UE) 2021/826 della Commissione del 17 maggio 2021 relativa alla concessione della franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'IVA per le merci importate dal Belgio in risposta all'assistenza richiesta dalla Grecia per far fronte alla crisi migratoria notificata con il numero C(2021) 3274 (I testi in lingua francese, greca e neerlandese sono i soli facenti fede)

Pubblicato: 17/05/2021 In vigore dal: 17/05/2021 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per ottenere l'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA sulle merci importate in caso di crisi umanitaria secondo la Decisione UE 2021/826?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/826 della Commissione europea del 17 maggio 2021 concede al Belgio l'esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA per i beni di soccorso inviati in Grecia durante la crisi migratoria del 2020. La norma si applica alle merci importate dal Belgio il 6 marzo 2020 e successivamente fornite alla Grecia, in risposta alla richiesta di assistenza presentata dalla Grecia il 2 marzo 2020 secondo il meccanismo unionale di protezione civile. Le merci devono essere destinate a essere distribuite gratuitamente dal Segretariato generale della protezione civile greco a favore di richiedenti asilo e migranti, e devono soddisfare specifici requisiti di tracciabilità e controllo. Le autorità greche devono adottare misure adeguate per garantire il rispetto delle norme sulla destinazione d'uso, il divieto di vendita e la corretta gestione amministrativa dei beni importati in franchigia.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/826 della Commissione del 17 maggio 2021 relativa alla concessione della franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'IVA per le merci importate dal Belgio in risposta all'assistenza richiesta dalla Grecia per far fronte alla crisi migratoria [notificata con il numero C(2021) 3274] (I testi in lingua francese, greca e neerlandese sono i soli facenti fede) EN: Commission Decision (EU) 2021/826 of 17 May 2021 on relief from import duties and VAT exemption granted for goods imported by Belgium as response to the assistance requested by Greece in order to deal with the migration crisis (notified under document C(2021) 3274) (Only the Dutch, the French and the Greek texts are authentic)

Testo normativo

25.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 184/1 DECISIONE (UE) 2021/826 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2021 relativa alla concessione della franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'IVA per le merci importate dal Belgio in risposta all'assistenza richiesta dalla Grecia per far fronte alla crisi migratoria [notificata con il numero C(2021) 3274] (I testi in lingua francese, greca e neerlandese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ( 1 ) , e in particolare l'articolo 53, primo comma, visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 2 ) , in particolare l'articolo 76, primo comma, considerando quanto segue: (1) Il 2 marzo 2020 la Grecia ha presentato una richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) dopo un periodo di crisi migratoria. (2) Il 6 marzo 2020, in risposta alla richiesta della Grecia, il Ministero della difesa belga, quale ente statale ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE, ha importato e spedito in Grecia beni di soccorso urgenti e altre forniture necessarie al fine della loro distribuzione o messa a disposizione di richiedenti asilo e migranti. (3) In attesa della notifica della decisione della Commissione, il Belgio ha autorizzato la sospensione dei dazi all'importazione e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabili alle merci ai sensi dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 53, secondo comma, della direttiva 2009/132/CE. (4) Il 23 marzo 2020 il Belgio ha presentato una richiesta di concessione della franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'IVA alle merci fornite alla Grecia. Il Belgio ha trasmesso alla Commissione un elenco dettagliato indicante la natura e le quantità delle merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione e in esenzione dall'IVA inviate alla Grecia. (5) La richiesta del Belgio di concedere la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle merci fornite alla Grecia è considerata come presentata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e dell'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE, tenendo conto che la richiesta di assistenza è stata presentata dalla Grecia e che il Belgio ha risposto ai sensi dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE. (6) La crisi umanitaria che esige l'assistenza urgente degli altri Stati membri, al fine di proteggere un numero crescente di richiedenti asilo e migranti durante l'inverno, e le enormi difficoltà che essa sta causando costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e del titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE. (7) È pertanto opportuno concedere al Belgio una franchigia dai dazi all'importazione applicabili alle merci importate ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un'esenzione dall'IVA applicabile alle merci importate ai fini di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE. (8) Il 22 ottobre 2020 la Grecia ha confermato alla Commissione di aver ricevuto le merci di cui all'elenco dettagliato presentato dal Belgio; ha comunicato che il Segretariato generale della protezione civile del Ministero della protezione del cittadino era stato designato come destinatario delle merci di cui sopra per distribuirle o metterle gratuitamente a disposizione di richiedenti asilo e migranti; e ha riconosciuto che erano state adottate misure adeguate a garantire il rispetto degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci di cui sopra. (9) È pertanto opportuno concedere la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'IVA per le merci importate dal Belgio il 6 marzo 2020 per essere successivamente inviate in Grecia. (10) L'11 febbraio 2021 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53 della direttiva 2009/132/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'IVA sulle importazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono state soddisfatte le seguenti condizioni: (a) le merci erano destinate ad essere distribuite e messe gratuitamente a disposizione dal Segretariato generale della protezione civile del Ministero della protezione del cittadino della Grecia a favore di richiedenti asilo e migranti; (b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE; (c) misure adeguate sono state adottate dalle autorità greche per garantire il rispetto degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci importate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione. Articolo 2 L'articolo 1 si applica alle merci importate dal Belgio il 6 marzo 2020 e successivamente fornite alla Grecia in risposta all'assistenza richiesta dalla Grecia il 2 marzo 2020 a norma dell'articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE. Articolo 3 Il Regno del Belgio e la Repubblica ellenica sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2021 Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5 . ( 2 ) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 . ( 3 ) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924 ).

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La Decisione 2021/826 rappresenta un'applicazione pratica del regolamento (CE) n. 1186/2009 sulle franchigie doganali e della direttiva 2009/132/CE sull'esenzione IVA, disciplinando il trattamento fiscale e doganale delle importazioni in caso di catastrofe umanitaria. Commercialisti e operatori doganali devono conoscere i requisiti di ammissibilità, la documentazione necessaria, gli articoli 75-80 del regolamento doganale e gli obblighi di controllo per le merci destinate a finalità di protezione civile e assistenza umanitaria.

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