Decisione UE In vigore

Decisione UE 0828/2026

Decisione (UE) 2026/828 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Pubblicato: 30/03/2026 In vigore dal: 30/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/828 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo EN: Council Decision (EU) 2026/828 of 30 March 2026 on the conclusion of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Republic of Ecuador, of the other part, on cooperation between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Ecuadorian authorities competent for combating serious crime and terrorism

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/828 15.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/828 DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2026 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 88, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. (2) Conformemente alla decisione (UE) 2025/1541 del Consiglio ( 3 ) , l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo») è stato firmato il 30 marzo 2026, con riserva della sua conclusione in una data successiva. (3) L’accordo istituisce relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti dell’Ecuador e consente il trasferimento tra di esse di dati personali e non personali, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi cittadini. (4) L’accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all’articolo 8 della Carta, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto all’articolo 47 della Carta. L’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Europol ai sensi dell’accordo. (5) L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale. (6) A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell’Unione le modifiche degli allegati II, III e IV dell’accordo. (7) L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione. (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (9) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 17 luglio 2025. (10) È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo è approvato a nome dell’Unione ( 5 ) . Articolo 2 Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati II, III e IV dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione ( 6 ) . Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) Approvazione dell’11 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI ( GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj ). ( 3 ) Decisione (UE) 2025/1541 del Consiglio, del 18 luglio 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo ( GU L, 2025/1541, 25.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1541/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ( 5 ) Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L, 2026/827, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/827/oj . ( 6 ) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/828/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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