Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0851/2024

Decisione (UE) 2024/851 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della 12a sessione della commissione preparatoria per l'istituzione del registro internazionale del materiale rotabile ferroviario e della prima sessione dell'Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su

Pubblicato: 04/03/2024 In vigore dal: 04/03/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/851 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della 12a sessione della commissione preparatoria per l'istituzione del registro internazionale del materiale rotabile ferroviario e della prima sessione dell'Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali EN: Council Decision (EU) 2024/851 of 4 March 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 12th session of the Preparatory Commission for the establishment of the International Registry for Railway Rolling Stock and at the first session of the Supervisory Authority established pursuant to the Luxembourg Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Railway Rolling Stock

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/851 11.3.2024 DECISIONE (UE) 2024/851 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della 12a sessione della commissione preparatoria per l'istituzione del registro internazionale del materiale rotabile ferroviario e della prima sessione dell'Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'Unione, nell'ambito delle sue competenze, ha approvato il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («protocollo di Lussemburgo»), adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 mediante la decisione 2014/888/UE del Consiglio ( 1 ) , e ha acquisito lo status di organizzazione regionale di integrazione economica nell'ambito di tale protocollo. (2) In occasione della sua prima sessione l'8 marzo 2024, l'Autorità di sorveglianza istituita a norma dell'articolo XII del protocollo di Lussemburgo («Autorità di sorveglianza») è chiamata ad adottare, tra gli altri punti all'ordine del giorno, il proprio statuto e il proprio regolamento interno, un accordo tra l'Autorità di sorveglianza e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardante le funzioni del segretariato dell'Autorità e altri atti inerenti all'istituzione e al funzionamento del registro internazionale del materiale rotabile ferroviario («registro internazionale») in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali («convenzione di Città del Capo»), in particolare il regolamento e le procedure del registro internazionale e le norme tipo sull'identificazione permanente del materiale rotabile ferroviario elaborate nell'ambito del Comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite («norme tipo»). (3) In occasione della sua 12 a sessione il 7 marzo 2024, la commissione preparatoria per l'istituzione del registro internazionale è chiamata a considerare e ad approvare il progetto definitivo degi atti da adottare dalla prima sessione dell'Autorità di sorveglianza. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 12 a sessione della commissione preparatoria e della prima sessione dell'Autorità di sorveglianza, poiché l'Unione è parte contraente del protocollo di Lussemburgo e le decisioni prese dall'Autorità di sorveglianza potrebbero portare all'adozione di atti che hanno carattere vincolante nel diritto internazionale e sono tali da incidere in modo determinante sulla partecipazione dell'Unione a tale organismo e sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , la decisione 2012/757/UE della Commissione ( 4 ) e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione ( 5 ) . (5) Il progetto di statuto dell'Autorità di sorveglianza ne definisce, tra le altre cose, la personalità giuridica, i compiti e il quadro amministrativo, come previsto dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo di Lussemburgo. L'adozione del progetto di statuto è una condizione preliminare per la costituzione e il funzionamento dell'Autorità di sorveglianza e dovrebbe pertanto essere sostenuta. È opportuno proporre una lieve modifica della disposizione che definisce la composizione dell'Autorità di sorveglianza, al fine di rendere chiaro il rinvio alle disposizioni pertinenti del protocollo di Lussemburgo segnatamente l'articolo XII, paragrafo 1. (6) Il progetto di regolamento interno dell'Autorità di sorveglianza definisce, tra l'altro, le regole riguardanti le riunioni e la rappresentanza e le procedure relative a proposte, decisioni e votazioni. L'attuale progetto di regolamento interno non è tuttavia in linea con le disposizioni del protocollo di Lussemburgo, che riconoscono come equivalente lo status delle organizzazioni regionali di integrazione economica e quello di Stato parte, poiché introduce distinzioni ingiustificate tra, da un lato, gli Stati parte in quanto tali, che godono del diritto di farsi rappresentare e di votare sulle decisioni che devono essere adottate dall'Autorità di sorveglianza, e, dall'altra parte, le organizzazioni regionali di integrazione economica, che non sono esplicitamente definite membri dell'Autorità di sorveglianza. È pertanto necessario proporre modifiche di tale progetto di regolamento interno, affinché questo assicuri l'effettiva partecipazione e i diritti di voto dell'Unione in seno all'Autorità di sorveglianza, conformemente alle disposizioni del protocollo di Lussemburgo, con le modalità di votazione per le materie che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Le restanti disposizioni del progetto di regolamento interno dovrebbero tuttavia essere sostenute. (7) A norma dell'articolo XII, paragrafo 6, del protocollo di Lussemburgo, dopo l'entrata in vigore del protocollo spetta all'OTIF assumere le funzioni di segretariato dell'Autorità di sorveglianza. L'accordo previsto tra l'Autorità di sorveglianza e l'OTIF definisce in modo dettagliato le condizioni di esecuzione dei compiti del segretariato dell'Autorità di sorveglianza. L'adozione di tale accordo è una condizione preliminare per la buona amministrazione dell'Autorità di sorveglianza e dovrebbe pertanto essere sostenuta. (8) A norma dell'articolo 17 della convenzione di Città del Capo e dell'articolo XII del protocollo di Lussemburgo, l'Autorità di sorveglianza deve provvedere all'istituzione del registro internazionale. Deve inoltre assicurare la presenza di un sistema di registrazione elettronico dichiarativo di iscrizione efficace, per la realizzazione degli obiettivi della convenzione di Città del Capo e del protocollo di Lussemburgo, attraverso la definizione di un regolamento e di procedure per il registro internazionale, e la loro revisione e modifica, se del caso. Tali regolamento e procedure devono essere stabiliti dall'Autorità di sorveglianza a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettere d) e e), della convenzione di Città del Capo, e in conformità degli articoli XIV, XV, XVI e XVII del protocollo di Lussemburgo. Sono necessari per fornire un quadro giuridico per il funzionamento del registro internazionale, in particolare per quanto riguarda la richiesta e l'attribuzione dell'identificatore del sistema di identificazione unico dei veicoli ferroviari (URVIS). All'interno dell'Unione, la registrazione e l'identificazione del materiale rotabile ferroviario è disciplinata anche dalla direttiva (UE) 2016/797 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614, che forniscono tra l'altro specifiche per il numero europeo di veicolo (EVN) e per il registro europeo dei veicoli (EVR). Sebbene affrontino la medesima questione d'attualità dell'identificazione e iscrizione del materiale rotabile ferroviario, i sistemi previsti dal diritto dell'Unione e dal protocollo di Lussemburgo differiscono in termini di obiettivi e finalità, che sono di natura operativa (tecnica) nel primo caso e finanziaria nel secondo. Pertanto, le disposizioni non sono in conflitto tra loro e i due sistemi possono coesistere. L'Unione dovrebbe quindi essere in grado di mantenere una costante complementarietà tra tali registri e sistemi di identificazione. Poiché l'adozione di tali regolamento e procedure è necessaria per garantire il funzionamento del registro internazionale, e dal momento che essi sono compatibili e coerenti con il quadro giuridico dell'Unione, la loro adozione da parte dell'Autorità di sorveglianza dovrebbe essere sostenuta. (9) Per conseguire il suo obiettivo, è necessario che il protocollo di Lussemburgo si basi su un'identificazione chiara e su un sistema di marcatura del materiale rotabile ferroviario basato su norme internazionali. Le previste norme tipo forniscono un quadro per l'attribuzione dell'identificatore URVIS e la sua marcatura sul materiale rotabile ferroviario. Ai sensi delle norme tipo, la marcatura con identificatore URVIS si aggiunge agli altri sistemi di marcatura esistenti, come il sistema istituito ai sensi della decisione 2012/757/UE. Le norme tipo non confliggono con il quadro normativo dell'Unione. È pertanto opportuno sostenerne l'adozione da parte dell'Autorità di sorveglianza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della 12 a sessione della commissione preparatoria per l'istituzione del registro internazionale del materiale rotabile ferroviario e nell'ambito della prima sessione dell'Autorità di sorveglianza di cui al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, figura nell'allegato della presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nella commissione preparatoria e nel'Autorità di sorveglianzaa possono concordare modifiche minori delle posizioni espresse in tale allegato senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024 Per il Consiglio Il presidente T. VAN DER STRAETEN ( 1 ) Decisione 2014/888/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 ( GU L 353 del 10.12.2014, pag. 9 ). ( 2 ) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ( GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 ( GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE ( GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione ( GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53 ). ALLEGATO 1. Introduzione La prima sessione dell’Autorità di sorveglianza di cui al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 («protocollo di Lussemburgo»), si svolgerà l’8 marzo 2024, subito dopo la 12 a e ultima sessione della commissione preparatoria, che si svolgerà il 7 marzo 2024. 2. Competenza dell’UE L’Unione europea è parte contraente del protocollo di Lussemburgo. Per quanto riguarda i punti dell’ordine del giorno per i quali l’Autorità di sorveglianza sarà chiamata ad adottare atti aventi effetti giuridici ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, segnatamente i punti 3 (per la parte riguardante l’approvazione dello statuto e del regolamento interno dell’Autorità di sorveglianza), 4, 8 e 9, l’Unione europea ha la competenza esclusiva. 3. Osservazioni sui punti all’ordine del giorno della 1 a sessione dell’Autorità di sorveglianza Punto 3 dell’ordine del giorno – Istituzione dell’Autorità di sorveglianza (da esaminare nell’ambito del punto 5 dell’ordine del giorno della 12 a sessione della commissione preparatoria): Approvazione dello statuto dell’Autorità di sorveglianza Documenti: Esercizio dei diritti di voto: Unione europea Posizione: Favorevole all’approvazione e all’adozione del progetto di statuto, a condizione che sia introdotta la modifica seguente: — all’articolo 2 (Composizione): modificare il paragrafo 2 nel modo seguente: «La sua composizione è stabilita in conformità dell’articolo XII, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del protocollo». Definizione del regolamento interno dell’Autorità di sorveglianza Documenti: Esercizio dei diritti di voto: Unione europea Posizione: Favorevole all’approvazione e all’adozione del progetto di regolamento interno, a condizione che siano introdotte le modifiche seguenti: — all’articolo 1 (Definizioni): modificare la definizione di «maggioranza qualificata» nel modo seguente: «per i primi due anni dall’entrata in vigore del protocollo, una maggioranza semplice dei voti, sia a) dei rappresentanti degli Stati parte, sia b) dei membri, e successivamente la maggioranza di due terzi dei voti dei membri»; e modificare la definizione di «Stato parte» nel modo seguente: «uno Stato o un’organizzazione regionale che ha ratificato sia la convenzione che il protocollo o che vi ha aderito.»; — all’articolo 4 (Rappresentanza dei membri): modificare il paragrafo 3 nel modo seguente: «In deroga al paragrafo 1, la persona nominata per rappresentare un’organizzazione regionale può esercitare, nelle riunioni dell’Autorità di sorveglianza, un numero di voti uguale al numero dei relativi Stati membri aventi diritto di partecipazione e di voto in seno a tali riunioni. Quando un’organizzazione regionale esercita il proprio diritto di voto, i relativi Stati membri non esercitano i propri e viceversa.» Punto 4 dell’ordine del giorno – Approvazione dell’accordo tra l’Autorità di sorveglianza e l’OTIF riguardante le funzioni del segretariato (da esaminare nell’ambito del punto 5 dell’ordine del giorno della 12 a sessione della commissione preparatoria) Documenti: Esercizio dei diritti di voto: Unione europea Posizione: Favorevole all’approvazione dell’accordo Punto 8 dell’ordine del giorno – Approvazione del regolamento e delle procedure del registro internazionale del materiale rotabile ferroviario e relativa pubblicazione (da esaminare nell’ambito del punto 6 dell’ordine del giorno della 12 a sessione della commissione preparatoria) Documenti: Esercizio dei diritti di voto: Unione europea Posizione: Favorevole all’approvazione del regolamento e delle procedure e alla relativa pubblicazione Punto 9 dell’ordine del giorno – Approvazione delle norme tipo, come modificate il 15 novembre 2023 ai fini del regolamento per il registro internazionale del materiale rotabile ferroviario Documenti: Esercizio dei diritti di voto: Unione europea Posizione: Favorevole all’adozione delle norme tipo riguardanti l’identificazione permanente del materiale rotabile ferroviario ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/851/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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