Decisione UE In vigore

Decisione UE 0866/2026

Decisione (UE) 2026/866 della Commissione, del 27 marzo 2026, relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo per il quarto periodo di riferimento presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2026) 2002

Pubblicato: 27/03/2026 In vigore dal: 27/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/866 della Commissione, del 27 marzo 2026, relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo per il quarto periodo di riferimento presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 2002] EN: Commission Decision (EU) 2026/866 of 27 March 2026 on the initiation of the detailed examination of certain performance targets included in the revised draft functional airspace block performance plan for the fourth reference period submitted by Switzerland pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2026) 2002)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/866 20.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/866 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2026 relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo per il quarto periodo di riferimento presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 2002] (I testi in lingua francese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo ( 1 ) , visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ( 2 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo ( 3 ) , in particolare l’articolo 58, paragrafo 3, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ( 4 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, considerando quanto segue: CONSIDERAZIONI GENERALI (1) A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo ( Functional Airspace Block , «FAB»), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il periodo di riferimento in questione. (2) Il 12 giugno 2024 la Commissione ha adottato obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4», 2025-2029). Tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione ( 5 ) . (3) Il 1 o ottobre 2024 il Belgio, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svizzera («Stati del FABEC») hanno presentato alla Commissione un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4 adottato congiuntamente a livello di blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale ( Functional Airspace Block Europe Central , «FABEC»). In seguito alla verifica da parte della Commissione della completezza di tale progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, il 15 novembre 2024 gli Stati del FABEC hanno presentato un progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC»). (4) La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per le zone tariffarie di rotta di Belgio e Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi e Svizzera non soddisfano i criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 e non sono pertanto coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. (5) Il 16 maggio 2025 la Commissione ha pertanto notificato le constatazioni relative all’incoerenza degli obiettivi prestazionali di cui al considerando 4 a Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 della Commissione ( 6 ) e alla Svizzera con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1039 della Commissione ( 7 ) . In tali decisioni la Commissione ha formulato raccomandazioni per gli Stati del FABEC affinché garantiscano la coerenza dei loro obiettivi prestazionali con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. (6) Il 14 agosto 2025 gli Stati del FABEC hanno presentato alla Commissione, per valutazione, un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per l’RP4. In seguito alla verifica della completezza di tale piano, il 17 ottobre 2025 Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera hanno presentato una versione aggiornata del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC («progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC»). (7) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso. (8) Nella presente decisione la Commissione esprime dubbi sulla coerenza degli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica presentati della Svizzera nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC con gli obiettivi a livello dell’Unione. Parallelamente, la Commissione ha notificato separatamente agli Stati membri dell’UE che fanno parte del FABEC i suoi dubbi circa la coerenza degli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica presentati dai Paesi Bassi con gli obiettivi a livello dell’Unione. (9) Il comitato per la valutazione delle prestazioni ( Performance Review Board , «PRB»), che assiste la Commissione nell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2803, ha presentato alla Commissione il suo parere sugli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per quanto riguarda la coerenza di tali obiettivi con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Le constatazioni esposte nella presente decisione si basano sulla valutazione tecnica dettagliata contenuta nel parere del PRB ( 8 ) . MOTIVAZIONI DELL’AVVIO DI UN ESAME DETTAGLIATO (10) Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC stabilisce obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta della Svizzera, unitamente a valori di riferimento aggiornati per il costo unitario determinato ( determined unit cost , «DUC») per gli anni 2019 e 2024. Nella tabella seguente sono indicati gli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica e i valori di riferimento, messi a confronto con i numeri corrispondenti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2024. Zona tariffaria di rotta della Svizzera Valore di riferimento 2019 Valore di riferimento 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi di efficienza economica iniziali (progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2024), espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) 110,08 CHF 124,74 CHF 131,82 CHF 133,17 CHF 131,03 CHF 128,63 CHF 129,42 CHF 109,54  EUR 124,13  EUR 131,17  EUR 132,51  EUR 130,39  EUR 128,00  EUR 128,79  EUR Obiettivi rivisti di efficienza economica (progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC) , espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) 109,47 CHF 129,67 CHF 135,41 CHF 136,48 CHF 133,56 CHF 130,38 CHF 122,05 CHF 108,93  EUR 129,03  EUR 134,75  EUR 135,81  EUR 132,90  EUR 129,74  EUR 121,45  EUR Differenza –0,6  % +4,0  % +2,7  % +2,5  % +1,9  % +1,4  % –5,7  % (11) La Commissione osserva che la Svizzera ha fissato un obiettivo prestazionale concernente l’efficienza economica migliorato per il 2029, mentre gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 sono stati rivisti al rialzo, il che indica un deterioramento rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2024. (12) L’aggiornamento delle previsioni di traffico per la zona tariffaria, in linea con le previsioni di base di traffico STATFOR di Eurocontrol del febbraio 2025, ha avuto un impatto negativo significativo sugli obiettivi di efficienza economica per ogni anno dell’RP4. Le ipotesi di traffico riviste per la zona tariffaria della Svizzera sono illustrate nella tabella seguente. Zona tariffaria di rotta della Svizzera 2025 2026 2027 2028 2029 Previsioni di traffico iniziali (progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2024), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta 1 930 1 976 2 022 2 075 2 114 Previsioni di traffico aggiornate (progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni) , espresse in migliaia di unità di servizio di rotta 1 884 1 942 1 979 2 022 2 052 Differenza –2,4  % –1,8  % –2,1  % –2,5  % –2,9  % (13) I costi determinati per la zona tariffaria, invece, sono stati leggermente aumentati in termini reali per gli anni 2025 e 2026, mentre sono stati rivisti al ribasso per gli anni dal 2027 al 2029. Per l’anno 2029 si osserva una diminuzione significativa dell’8,4 % rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni. La tabella seguente illustra i costi determinati rivisti per l’RP4, espressi in termini reali ai prezzi del 2022, rispetto ai costi determinati contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2024. Zona tariffaria di rotta della Svizzera 2025 2026 2027 2028 2029 Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2022 (progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2024) 254 mln CHF 263 mln CHF 265 mln CHF 267 mln CHF 274 mln CHF 253 mln EUR 262 mln EUR 264 mln EUR 266 mln EUR 272 mln EUR Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2022 (progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni) 255 mln CHF 265 mln CHF 264 mln CHF 264 mln CHF 250 mln CHF 254 mln EUR 264 mln EUR 263 mln EUR 262 mln EUR 249 mln EUR Differenza +0,3  % +0,7  % –0,2  % –1,2  % –8,4  % (14) La Commissione osserva che, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, le previsioni di inflazione per l’RP4 per la Svizzera sono state riviste al ribasso rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC. I costi determinati rivisti in termini reali di cui al considerando 13 comportano pertanto una riduzione del costo determinato espresso in termini nominali per ogni anno dell’RP4, compresi gli anni 2025 e 2026, per i quali i costi determinati in termini reali sono superiori a quelli indicati nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni. (15) La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta della Svizzera sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (16) Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a –1,2 % nell’RP4, è in linea con il dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a –1,2 %, nello stesso periodo. Tale constatazione è tuttavia oggetto di ulteriori riesami e verifiche da parte della Commissione per quanto riguarda gli adeguamenti applicati dalla Svizzera al suo valore di riferimento per il DUC per l’anno 2024 («valore di riferimento per il 2024»). (17) In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel terzo periodo di riferimento («RP3») e nell’RP4, pari a + 1,2 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a –1,0 %, nello stesso periodo. (18) Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 129,03 EUR della Svizzera per il 2024, espresso in termini reali ai prezzi del 2022 («EUR2022»), è superiore del 52,6 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 84,53 EUR in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente di cui all’articolo 7, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688. Inoltre, come indicato al considerando 16, la Commissione ritiene che gli adeguamenti del valore di riferimento per il 2024 debbano essere oggetto di ulteriori riesami e verifiche. (19) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui al considerando 18, la Svizzera ritiene opportuno tenere conto delle differenze osservate in termini di parità di potere d’acquisto e di complessità dello spazio aereo tra gli Stati all’interno del gruppo a fini comparativi. In questa fase il PRB non ha tuttavia potuto trarre conclusioni sugli effetti prodotti da tali differenze sulle basi di calcolo dei fornitori di servizi di navigazione aerea ( Air Navigation Service Provider , «ANSP») interessati. Per valutare l’impatto delle differenze in termini di parità di potere d’acquisto, di variazioni della complessità dello spazio aereo e di altri fattori operativi o economici che incidano in modo significativo sulla comparabilità tra gli ANSP all’interno del gruppo a fini comparativi di cui all’articolo 7, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688, è necessaria un’analisi più dettagliata. (20) La Commissione ha inoltre esaminato se le deviazioni di cui ai considerando 17 e 18 possano essere ritenute necessarie e proporzionate conformemente all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza la Commissione ha valutato se la deviazione rilevata rispetto alla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui al considerando 17 sia dovuta esclusivamente ai costi determinati supplementari relativi alle misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione riguardante la capacità o ai costi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (21) Il PRB ha calcolato una stima della differenza tra i costi determinati per l’RP4 indicati dalla Svizzera nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC e i costi determinati che sarebbero necessari per rispettare la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione per l’RP3 e l’RP4 nel loro insieme. Sulla base delle constatazioni del PRB, i costi determinati totali per l’RP4 proposti dalla Svizzera sono inferiori di circa 289,5 milioni di EUR in EUR2022 rispetto ai costi necessari per rispettare la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione, il che corrisponde a un divario medio annuo di 57,9 milioni di EUR in EUR2022. (22) Per quanto attiene al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC la Svizzera fa riferimento ai costi determinati supplementari sostenuti nel corso dell’RP4 dall’ANSP Skyguide in relazione alle misure per il conseguimento degli obiettivi di capacità («misure concernenti la capacità»). (23) Nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, la Svizzera sottolinea che Skyguide fornisce servizi in uno spazio aereo altamente complesso ed è all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e operative volte a migliorare la fornitura di servizi di navigazione aerea. In particolare, gli sforzi d’innovazione compiuti da Skyguide avevano l’obiettivo di digitalizzare e trasformare la fornitura di servizi di navigazione aerea attraverso il cosiddetto Virtual Centre Programme , che continua a essere attuato anche nell’RP4. (24) La Svizzera sostiene che nell’RP4 Skyguide si concentrerà in primo luogo sul garantire un numero adeguato di controllori del traffico aereo ( Air Traffic Controller , «ATCO») per conseguire gli obiettivi di capacità a livello locale. In secondo luogo, Skyguide lavorerà, parallelamente agli sforzi di modernizzazione previsti dal Virtual Centre Programme , al rafforzamento della resilienza delle tecnologie, dei processi e delle infrastrutture esistenti. In particolare Skyguide intende assegnare maggiori risorse alla manutenzione delle sue attrezzature e infrastrutture preesistenti, in risposta ai problemi tecnici riscontrati durante l’RP3. (25) La Svizzera sottolinea che le misure previste concernenti la capacità sono necessarie per conseguire gli obiettivi di capacità a livello locale. Secondo la Svizzera limitare o ritardare tali misure comporterebbe un deterioramento della qualità dei servizi nello spazio aereo svizzero. (26) La Commissione rileva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC la Svizzera ha presentato e quantificato cinque misure concernenti la capacità. Nell’intero RP4 i costi determinati totali delle misure concernenti la capacità presentate dalla Svizzera ammontano a 218,8 milioni di CHF, espressi in termini reali ai prezzi del 2022 (equivalenti a 217,7 milioni di EUR in EUR2022). Tali misure concernenti la capacità erano già state illustrate nel dettaglio nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2024. Tuttavia nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC i costi comunicati per tali misure sono stati rivisti significativamente al rialzo. (27) Inizialmente la Commissione ha esaminato e analizzato le seguenti misure concernenti la capacità comunicate dalla Svizzera in relazione a Skyguide : — formazione e assunzione di ATCO supplementari al fine di gestire i livelli di traffico in aumento e sostituire i pensionamenti previsti nel corso dell’RP4 («misure 1 e 2»); — attuazione e sviluppo di strumenti e procedure di gestione della continuità operativa per rafforzare la resilienza («misura 3»); — investimenti in operazioni di gestione del traffico aereo indipendenti dalla località («misura 4»); — ricorso a vari strumenti per l’ottimizzazione della gestione dei flussi del traffico aereo da e verso gli aeroporti («misura 5»). (28) Le misure 1 e 2 comprendono la formazione e l’assunzione da parte di Skyguide di nuovi ATCO, sia al fine di aumentare il numero totale di ATCO operativi presso i centri di controllo di area ( Area Control Centre , «ACC») di Zurigo e Ginevra, sia al fine di sostituire gli ATCO che andranno in pensione nel corso dell’RP4. A seguito delle azioni programmate nell’ambito delle misure 1 e 2, si prevede che il numero di ATCO che lavorano in settori di rotta presso gli ACC di Zurigo e Ginevra passi dai circa 198 equivalenti a tempo pieno ( Full-Time Equivalent , «FTE») del 2024 a circa 219 FTE nel 2029, registrando un aumento notevole, pari a circa 21 FTE, nel corso dell’RP4. (29) La Svizzera sottolinea che l’impiego di ATCO supplementari previsto nell’ambito delle misure 1 e 2 è essenziale per far fronte all’aumento del traffico atteso nel corso dell’RP4. In particolare la Svizzera spiega che la disponibilità di un maggior numero di ATCO consentirà a Skyguide di aprire altri settori, mettendo così a disposizione la capacità e la flessibilità necessarie per gestire i picchi della domanda di traffico. (30) Il costo totale dichiarato per le misure 1 e 2 nel loro insieme ammonta a 154,0 milioni di CHF in termini nominali nel corso dell’RP4. (31) La misura 3 mira a rafforzare la resilienza delle operazioni di Skyguide al fine di consentire un rapido ripristino dei sistemi e dei servizi critici in caso di perturbazioni tecniche impreviste. La Svizzera spiega che la misura 3 condurrà a ulteriori esuberi e soluzioni di riserva a sostegno della continuità operativa e della resilienza di sistemi, infrastrutture e strutture. (32) Per la misura 3 la Svizzera ha dichiarato un costo totale di circa 30,2 milioni di CHF in termini nominali nel corso dell’RP4. (33) La misura 4 comprende gli sforzi costanti compiuti da Skyguide per una transizione verso operazioni di gestione del traffico aereo indipendenti dalla località attraverso l’attuazione del Virtual Centre Programme di cui al considerando 23. L’obiettivo è che Skyguide sia in grado di controllare, grazie ai miglioramenti tecnici previsti del sistema di gestione del traffico aereo, qualsiasi volo all’interno dello spazio aereo svizzero da uno dei due ACC (Zurigo e Ginevra), facendo sì che i servizi di navigazione aerea dispongano di maggiore capacità, flessibilità ed efficienza. Skyguide mira inoltre, nell’ambito della misura 4, a ridurre il carico di lavoro degli ATCO attraverso una maggiore automazione e a introdurre strumenti e processi migliorati per la gestione dei flussi del traffico aereo e della capacità. Per la misura 4 si prevede un costo totale di 42,4 milioni di CHF in termini nominali nel corso dell’intero RP4. (34) Nell’ambito della misura 5, la Svizzera fa riferimento a costi relativi a varie iniziative e vari strumenti per l’ottimizzazione della gestione dei flussi del traffico aereo da e verso gli aeroporti. Secondo la Svizzera le azioni presentate nell’ambito della misura 5 mirano a ottimizzare le operazioni in pista e ad aumentare l’efficienza. Nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC la Svizzera dichiara un costo totale di 1,5 milioni di CHF in termini nominali nel corso dell’RP4 per la misura 5. (35) La Commissione osserva che le azioni presentate dalla Svizzera nell’ambito della misura 5 riguardano in larga misura la fornitura di servizi di navigazione aerea presso gli aeroporti. Dato che i costi di tali servizi non rientrano nell’ambito di applicazione della base dei costi di rotta, non è possibile fare ricorso a tali costi per giustificare una deviazione dagli obiettivi di efficienza economica a livello dell’Unione per i servizi di rotta. La Commissione ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni in merito ai costi comunicati dalla Svizzera nell’ambito della misura 5, in particolare per quanto riguarda la loro ripartizione tra servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali. (36) Nel complesso le misure concernenti la capacità cui ricorre la Svizzera per giustificare la deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione sono significative in termini sia di entità sia di impatto finanziario. È necessaria un’analisi più dettagliata di tali misure concernenti la capacità per valutarne la portata, i costi e la proporzionalità al fine del conseguimento degli obiettivi di capacità. (37) Fatto salvo l’esito dell’ulteriore analisi di cui al considerando 36, è comunque chiaro che i costi supplementari comunicati dalla Svizzera per le misure concernenti la capacità di cui ai considerando da 22 a 36 giustificano solo in parte il divario medio annuo osservato rispetto alla tendenza a lungo termine dell’efficienza economica a livello dell’Unione di cui al considerando 17. Pertanto tale deviazione non può essere imputata esclusivamente ai costi determinati supplementari delle suddette misure concernenti la capacità, indipendentemente dal fatto che tali misure, nel complesso, siano ritenute necessarie e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi di capacità a livello locale. (38) Di conseguenza il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non è soddisfatto per quanto riguarda la Svizzera. (39) In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, è sufficiente ricordare che la Svizzera non ha presentato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, alcuna misura di ristrutturazione che giustifichi una deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione o dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. Di conseguenza il criterio di cui al punto 1.4, lettera d), punto ii), non è soddisfatto per quanto riguarda la Svizzera. CONCLUSIONI (40) In conclusione la Commissione ritiene che la Svizzera non abbia tenuto adeguatamente conto, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, delle raccomandazioni di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1039 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la sua zona tariffaria di rotta. (41) La Commissione osserva in particolare che gli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica proposti dalla Svizzera non sono coerenti con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. La Commissione rileva inoltre che i costi determinati per la zona tariffaria della Svizzera non sono stati ridotti in misura sufficiente per garantire la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Inoltre, come indicato ai considerando 16 e 18, la Commissione ritiene che gli adeguamenti del valore di riferimento per il 2024 applicati dalla Svizzera debbano essere oggetto di ulteriori riesami e verifiche. (42) Infine la Commissione, sulla base degli elementi e delle giustificazioni forniti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, non ha ritenuto che la deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione potesse essere imputata esclusivamente ai costi supplementari sostenuti per il conseguimento degli obiettivi prestazionali concernenti la capacità a livello locale. Per esaminare altre considerazioni operative ed economiche fornite dalla Svizzera a giustificazione delle deviazioni di cui ai considerando 17 e 18 in relazione ai criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, sarebbero necessarie ulteriori informazioni e analisi. (43) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 14 a 42, in questa fase della valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, la Commissione ritiene pertanto che permangano dubbi in merito alla coerenza degli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica proposti dalla Svizzera. (44) La Commissione ha pertanto deciso di avviare un esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta della Svizzera, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I seguenti obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta della Svizzera, inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4 del blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale, suscitano dubbi circa la loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione: Zona tariffaria di rotta della Svizzera Valore di riferimento 2019 Valore di riferimento 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) 109,47 CHF 129,67 CHF 135,41 CHF 136,48 CHF 133,56 CHF 130,38 CHF 122,05 CHF 108,93  EUR 129,03  EUR 134,75  EUR 135,81  EUR 132,90  EUR 129,74  EUR 121,45  EUR Articolo 2 1.   È avviata la procedura di esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica di cui all’articolo 1. 2.   Al fine di sostenere l’ulteriore valutazione degli obiettivi prestazionali di cui all’articolo 1, la Svizzera fornisce, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni supplementari pertinenti per quanto riguarda gli elementi di cui all’allegato della presente decisione. Articolo 3 La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026 Per la Commissione Apostolos TZITZIKOSTAS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(2)/oj . ( 2 ) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj . ( 3 ) GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj . ( 4 ) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/317/oj . ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento compreso tra il 1 o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 ( GU L, 2024/1688, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1688/oj ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 della Commissione, del 16 maggio 2025, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Slovacchia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo ( GU L, 2025/1040, 23.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1040/oj ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1039 della Commissione, del 16 maggio 2025, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo ( GU L, 2025/1039, 23.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1039/oj ). ( 8 ) PRB Opinion n° 1-2026 on the assessment of the revised draft performance plans for the fourth reference period (RP4), 28 gennaio 2026. ALLEGATO ELENCO NON ESAUSTIVO DI ELEMENTI PER UN’ULTERIORE ANALISI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI CONCERNENTI L’EFFICIENZA ECONOMICA PER LA ZONA TARIFFARIA DI ROTTA DELLA SVIZZERA 1) Costi determinati per il quarto periodo di riferimento («RP4»), con particolare attenzione ai prossimi anni civili 2027, 2028 e 2029, compresi le ipotesi e i parametri dettagliati alla base di tali costi determinati per ciascun soggetto che rientra nell’ambito di applicazione della zona tariffaria 2) Adeguamenti applicati ai valori di riferimento del costo unitario determinato per gli anni 2019 e 2024 3) Costi effettivi disponibili più recenti registrati per l’anno 2025 per ciascun soggetto che rientra nell’ambito di applicazione della zona tariffaria 4) Ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni e più recenti informazioni disponibili sull’evoluzione prevista del traffico nell’RP4 per la zona tariffaria 5) Misure invocate dalla Svizzera per giustificare le deviazioni osservate dalle tendenze dell’efficienza economica a livello dell’Unione sulla base dei costi supplementari sostenuti per il conseguimento degli obiettivi prestazionali concernenti la capacità e dei sistemi di incentivi associati a tali obiettivi di capacità 6) Circostanze locali che possono giustificare una deviazione dai criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere da a) a c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/866/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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