Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0871/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/871 della Commissione, del 26 marzo 2019, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018 notificata con il numero C(2019) 2357

Pubblicato: 26/03/2019 In vigore dal: 26/03/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/871 della Commissione, del 26 marzo 2019, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero C(2019) 2357] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/871 of 26 March 2019 on the clearance of the accounts of the paying agencies of the United Kingdom concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for financial year 2018 (notified under document C(2019) 2357)

Testo normativo

28.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140/94 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/871 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2019 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero C(2019) 2357] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 1 ) , in particolare l'articolo 51, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: 1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato. 2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018 occorre prendere in considerazione le spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 2 ) . 3) Poiché il Regno Unito ha già comunicato alla Commissione le informazioni contabili necessarie, è opportuno procedere all'adozione della pertinente decisione sulla liquidazione dei conti a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 4) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. 5) Una volta che il Regno Unito abbia trasmesso le informazioni, e dopo tutti i necessari controlli e modifiche, la Commissione può adottare una decisione sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti degli organismi pagatori seguenti: «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito, prima della data di adozione della presente decisione, le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche necessarie. 6) Per i suddetti organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti trasmessi. 7) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 3 ) , gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate dal Regno Unito nel corso dei mesi suddetti del 2018 è stata effettuata dopo i termini applicabili. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti. 8) In applicazione dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione ha già ridotto una serie di pagamenti mensili relativi al Regno Unito per l'esercizio finanziario 2018 per inosservanza dei termini di pagamento. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali riduzioni per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 9) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. 10) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. 11) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le decisioni successive eventualmente adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018. Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione lascia impregiudicate eventuali future decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione. Articolo 3 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019 Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18 ). ALLEGATO LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro SM 2018 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono Totale a + b Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario ( 1 ) Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro ( 2 ) liquidati stralciati = spese/entrate con destinazione specifica riportate nella dichiarazione annuale = totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili a b c = a + b d e f = c + d + e g h = f - g UK GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 – 81 567,52 – 81 567,52 0,00 – 81 567,52 UK EUR 3 134 431 581,76 0,00 3 134 431 581,76 – 7 568 165,96 0,00 3 126 863 415,80 3 131 942 681,20 – 5 079 265,40 SM Spese ( 3 ) Entrate con destinazione specifica ( 3 ) Articolo 54, paragrafo 2 (= e) Totale (= h) 05 07 01 06 6701 6702 i j k l = i + j + k UK GBP 0,00 0,00 – 81 567,52 – 81 567,52 UK EUR 0,00 – 5 079 265,40 0,00 – 5 079 265,40 NB: Nomenclatura 2019: 05 07 01 06, 6701, 6702 ( 1 ) Le riduzioni e sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per inosservanza dei termini di pagamento dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2018 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013. ( 2 ) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: v. articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. ( 3 ) LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite tra le spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

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