Decisione (UE) 2024/876 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (ASAP)
Decisione (UE) 2024/876 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (ASAP)
EN: Council Decision (EU) 2024/876 of 4 March 2024 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (ASAP)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/876
18.3.2024
DECISIONE (UE) 2024/876 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (ASAP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 173, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
(3)
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per ricomprendervi il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(4)
È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa avere luogo retroattivamente dal 25 luglio 2023.
(5)
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024
Per il Consiglio
Il presidente
A. VERLINDEN
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (
GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7
).
PROGETTO
DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)
È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per ricomprendervi il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)
(
1
)
.
(2)
È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2023/1525 inizi dal 25 luglio 2023, indipendentemente dal momento in cui la presente decisione è adottata o dall'eventualità che l'adempimento degli obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2023.
(3)
Poiché non è stato possibile stabilire la partecipazione entro il 10 luglio dell'esercizio finanziario 2023, ai fini della piena partecipazione alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2023/1525 è opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per registrarvi l'accordo delle parti contraenti sulle modalità dei contributi finanziari retroattivi per l'esercizio 2023.
(4)
I soggetti stabiliti negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzati a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 25 luglio 2023 possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dai soggetti stabiliti negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del completamento della pertinente azione. Si applica parimenti la clausola di retroattività di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1525.
(5)
Le condizioni applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA e delle relative istituzioni, imprese e organizzazioni e dei relativi cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
(6)
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa avere luogo dal 25 luglio 2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 7, dopo il paragrafo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
"15.
32023 R 1525
: Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (
GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7
)
Gli Stati EFTA partecipano a decorrere dal 25 luglio 2023 alle attività dell'Unione inserite nel bilancio generale dell'Unione europea alle linee seguenti:
—
Linea di bilancio 13 01 05: "Spese di sostegno per lo strumento per il rafforzamento dell'industria della difesa".
—
Linea di bilancio 13 07 01: "Strumento per il rafforzamento dell'industria della difesa".
Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 25 luglio 2023, o dopo il 20 marzo 2023 laddove siano riunite le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1525, possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. … del … [presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.
In conformità dell'articolo 1, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell'accordo SEE, il contributo finanziario degli Stati EFTA si applica retroattivamente a tutte le operazioni effettuate sulle pertinenti linee di bilancio nell'esercizio finanziario 2023. I corrispondenti stanziamenti di impegno per l'esercizio 2023 sono disponibili
mutatis mutandis
alle stesse condizioni degli stanziamenti dell'esercizio 2024 e in particolare determinano la messa a disposizione, all'inizio dell'esercizio 2024, dell'intero importo dei corrispondenti stanziamenti di impegno per l'esercizio 2023.
L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente allo strumento istituito dal regolamento (UE) 2023/1525.".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE
(
*1
)
.
Essa si applica a decorrere dal 25 luglio 2023.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a …, …
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(
1
)
GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7
.
(
*1
)
[Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. ... [presente decisione] che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di estendere la cooperazione delle Parti contraenti per ricomprendervi la partecipazione degli Stati EFTA allo strumento istituito dal regolamento (UE) 2023/1525
La presente decisione estende la cooperazione delle parti contraenti per ricomprendervi la partecipazione degli Stati EFTA allo strumento istituito dal regolamento (UE) 2023/1525 ("strumento"). Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa esulino dall'ambito di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda tale ambito a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA allo strumento. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente allo strumento.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/876/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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