Decisione (UE) 2018/890 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo
Decisione (UE) 2018/890 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo
EN: Council Decision (EU) 2018/890 of 4 June 2018 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism
Testo normativo
22.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 159/15
DECISIONE (UE) 2018/890 DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 2018
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
In conformità della decisione (UE) 2015/1914 del Consiglio
(
2
)
, il protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo
(
3
)
(«protocollo addizionale») è stato firmato il 22 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione.
(2)
Ai sensi dell'articolo 10 del protocollo addizionale, il protocollo addizionale è aperto all'approvazione dell'Unione.
(3)
La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
ha stabilito norme comuni dell'Unione sulla lotta contro il terrorismo. Di conseguenza, l'Unione ha già adottato misure in diversi settori disciplinati dal protocollo addizionale.
(4)
È opportuno pertanto che il protocollo addizionale sia approvato a nome dell'Unione riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui il protocollo addizionale può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui il protocollo addizionale non incide sulle normi comuni o ne modifica la portata.
(5)
Il protocollo addizionale impone a ciascuna parte di designare un punto di contatto ai fini dello scambio di informazioni relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici. È opportuno designare Europol come punto di contatto per l'Unione. Possono anche essere designati punti di contatto per gli Stati membri.
(6)
L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio
(
5
)
e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
(7)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(8)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è approvato a nome dell'Unione.
Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è designata come punto di contatto per l'Unione, ai sensi dell'articolo 7 del protocollo addizionale e in conformità del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 10 del protocollo addizionale
(
7
)
.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018
Per il Consiglio
La presidente
T. TSACHEVA
(
1
)
Approvazione del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2015/1914 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) (
GU L 280 del 24.10.2015, pag. 24
).
(
3
)
STCE n. 217.
(
4
)
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (
GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6
).
(
5
)
Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (
GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (
GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53
).
(
7
)
La data di entrata in vigore del protocollo addizionale per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.
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