Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania
Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania
EN: Council Decision (EU) 2018/934 of 25 June 2018 on the putting into effect of the remaining provisions of the Schengen acquis relating to the Schengen Information System in the Republic of Bulgaria and Romania
Testo normativo
2.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 165/37
DECISIONE (UE) 2018/934 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2018
relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
visto il parere del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania («atto di adesione del 2005»), le disposizioni dell'acquis di Schengen non elencate nell'allegato II di detto atto, alle quali la Repubblica di Bulgaria («Bulgaria») e la Romania aderiscono dalla data di adesione, si devono applicare in Bulgaria e Romania in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine dopo aver verificato il rispetto delle necessarie condizioni per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen.
(2)
Il 29 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/365/UE
(
2
)
. A seguito di tale decisione, le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema di informazione Schengen («SIS») hanno cominciato ad applicarsi alla Bulgaria e alla Romania a partire dal 15 ottobre 2010, a eccezione dell'obbligo di rifiutare l'ingresso o il soggiorno nel proprio territorio a cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
e dell'obbligo di astenersi dall'effettuare segnalazioni SIS e introdurre informazioni complementari nonché dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 («rimanenti restrizioni»).
(3)
Il 9 giugno 2011 il Consiglio è giunto alla conclusione che, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, la Bulgaria e la Romania hanno soddisfatto le condizioni in tutti i settori dell'acquis di Schengen in materia di frontiere aeree, frontiere terrestri, cooperazione di polizia, protezione dei dati, SIS, frontiere marittime e visti.
(4)
Il 12 ottobre 2017 Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/1908
(
4
)
relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti («VIS») in Bulgaria e in Romania, fatta salva la distinta decisione del Consiglio, da adottare all'unanimità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, per quanto concerne la soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri interessati. L'attuazione di tali disposizioni, che autorizza la Bulgaria e la Romania ad accedere ai dati VIS per la consultazione, mira, conformemente alle procedure e alle condizioni specificate in detta decisione, ad agevolare i controlli da parte della Bulgaria e della Romania ai valichi di frontiera esterni, che corrispondono alle frontiere esterne dello spazio Schengen, e nel loro territorio, aumentando in tal modo il livello di sicurezza nello spazio Schengen e agevolando la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
(5)
Al fine di aumentare il livello di sicurezza nello spazio Schengen e rendere più efficace la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, i controlli effettuati dalla Bulgaria e dalla Romania alle proprie frontiere esterne e nel proprio territorio dovrebbero divenire più efficaci grazie all'effettuazione di segnalazioni SIS ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno e all'attuazione di questo tipo di segnalazioni introdotte da altri Stati membri, in particolare se dette segnalazioni si basano su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Al fine di garantire che la Bulgaria e la Romania abbiano l'obbligo di rifiutare l'ingresso o il soggiorno nel proprio territorio a cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha emesso un divieto d'ingresso nonché l'obbligo di effettuare questo tipo di segnalazioni SIS, è opportuno sopprimere le rimanenti restrizioni relative all'uso del SIS. La soppressione di tali restrizioni in Bulgaria e Romania contribuirà ad aumentare il livello di sicurezza nello spazio Schengen e a rendere più efficace la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
(6)
È opportuno fissare una data a decorrere dalla quale dovrebbero essere soppresse le succitate restrizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS. Dalla stessa data dovrebbe applicarsi l'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
(
5
)
(«convenzione di Schenghen») sulla consultazione per i titoli di soggiorno e le segnalazioni ai fini della non ammissione.
(7)
La presente decisione non pregiudica la soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri interessati, che dovrebbero essere oggetto di una distinta decisione del Consiglio da adottare all'unanimità, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
(8)
Considerato che la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria e la Romania è già stata completata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, nei confronti di tali Stati membri non sarà effettuata la verifica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio
(
6
)
. Tuttavia, a seguito dell'adozione della presente decisione del Consiglio, la soppressione delle rimanenti restrizioni sull'uso del SIS dovrebbe entrare in vigore il 1
o
agosto 2018.
(9)
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
(
7
)
, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio
(
8
)
.
(10)
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
(
9
)
, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio
(
10
)
.
(11)
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
(
11
)
, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio
(
12
)
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le rimanenti restrizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), della decisione 2010/365/UE non si applicano alla Bulgaria e alla Romania, nelle relazioni tra di esse e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
2. L'articolo 25 della convenzione Schengen si applica alla Bulgaria e alla Romania, tra loro e nelle loro relazioni con gli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudica l'adozione di una decisione del Consiglio che fissa la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Bulgaria e la Romania.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica dal 1
o
agosto 2018.
Articolo 3
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018
Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV
(
1
)
Parere del 13 giugno 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (
GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (
GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4
).
(
4
)
Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio del 12.10.2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (
GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39
).
(
5
)
GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19
.
(
6
)
Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (
GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27
).
(
7
)
GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36
.
(
8
)
Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (
GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31
).
(
9
)
GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52
.
(
10
)
Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (
GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1
).
(
11
)
GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21
.
(
12
)
Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (
GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19
).
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