Decisione (UE) 2018/948 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
Decisione (UE) 2018/948 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
EN: Council Decision (EU) 2018/948 of 25 June 2018 on the conclusion on behalf of the European Union of the Agreement between the European Union and Iceland on supplementary rules in relation to the instrument for financial support for external borders and visa, as part of the Internal Security Fund, for the period 2014 to 2020
Testo normativo
4.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 167/1
DECISIONE (UE) 2018/948 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2018
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
A norma della decisione (UE) 2018/398 del Consiglio
(
2
)
, l'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 («accordo») è stato firmato dalla Commissione il 2 marzo 2018, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(2)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(3)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio
(
3
)
; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(4)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
4
)
; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(5)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente accordo e non ritardare l'approvazione e attuazione del programma nazionale, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(6)
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell'Unione
(
5
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo
(
6
)
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018
Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV
(
1
)
Approvazione del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2018/398 del Consiglio, del 12 giugno 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (
GU L 72 del 15.3.2018, pag. 1
).
(
3
)
Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (
GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43
).
(
4
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
).
(
5
)
L'accordo è stato pubblicato nella
GU L 72 del 15.3.2018
unitamente alla decisione relativa alla firma.
(
6
)
La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
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