Decisione (UE) 2018/953 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 30 dell' accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Decisione (UE) 2018/953 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 30 dell' accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Council Decision (EU) 2018/953 of 26 June 2018 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment of Protocol 30 to the EEA Agreement, on specific provisions on the organization of cooperation in the field of statistics (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
5.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 168/4
DECISIONE (UE) 2018/953 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2018
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 30 dell' accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico («protocollo 30») dell'accordo SEE.
(3)
Per garantire una cooperazione costante con gli Stati EFTA-SEE nel settore statistico, il regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
dovrebbe essere integrato nel protocollo 30 dell'accordo SEE.
(4)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 30 dell'accordo SEE.
(5)
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (
GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1
).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2018
del …
che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)
Il programma statistico SEE 2018-2020 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020
(
2
)
, e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.
(2)
Il regolamento (UE) 2017/1951 dovrebbe essere integrato nel protocollo 30 dell'accordo SEE per garantire che la cooperazione continui fino al 2020.
(3)
Il protocollo 30 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1
o
gennaio 2018,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 30 dell'accordo SEE è così modificato:
1.
Nel titolo dell'articolo 5, «2017» è sostituito da «2020».
2.
All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:
«—
32017 R 1951
: Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (
GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1
).».
3.
All'articolo 5, paragrafo 2, le parole «2013-2017» e «31 dicembre 2017» sono sostituite da «2013-2020» e «31 dicembre 2020».
4.
All'articolo 5, paragrafo 3, le parole «2013-2017» sono sostituite da «2013-2020».
5.
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica – Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo) e 29 01 04 01 (Spese di sostegno per il programma statistico europeo) del bilancio dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE
(
*1
)
.
Essa si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2018.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(
1
)
GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12
.
(
2
)
GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1
.
(
*1
)
[Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0953/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.