Decisione di esecuzione (UE) 2022/984 della Commissione del 22 giugno 2022 che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Repubblica popolare cinese in materia di controparti centrali autorizzate a compensare derivati OTC sul mercato interbancario e soggette alla vigilanza della People’s Bank of China ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/984 della Commissione del 22 giugno 2022 che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Repubblica popolare cinese in materia di controparti centrali autorizzate a compensare derivati OTC sul mercato interbancario e soggette alla vigilanza della People’s Bank of China ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/984 of 22 June 2022 on the equivalence of the regulatory framework of the People’s Republic of China for central counterparties that are authorised to clear OTC derivatives in the interbank market and supervised by the People’s Bank of China to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Testo normativo
24.6.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 167/103
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/984 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2022
che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Repubblica popolare cinese in materia di controparti centrali autorizzate a compensare derivati OTC sul mercato interbancario e soggette alla vigilanza della People’s Bank of China ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(
1
)
, in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
(2)
Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell’Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell’Unione. Lo scopo della presente valutazione dell’equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate a compensare derivati OTC sul mercato interbancario non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell’Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in un mercato finanziario di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell’Unione.
(3)
L’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 elenca tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
(4)
In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV dello stesso regolamento.
(5)
La presente decisione riguarda le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China a compensare derivati OTC sul mercato interbancario. La People’s Bank of China è responsabile dell’autorizzazione e della vigilanza delle controparti centrali che compensano a livello centrale operazioni in derivati OTC sui mercati interbancari cinesi. Nella Repubblica popolare cinese le operazioni interbancarie in derivati OTC sono definite come operazioni tra investitori istituzionali che riguardano contratti derivati che non sono negoziati in una borsa soggetta alla vigilanza della commissione cinese di regolamentazione degli strumenti finanziari (China Securities Regulatory Commission, «CSRC»)
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)
. I mercati interbancari cinesi sono costituiti principalmente dal mercato obbligazionario interbancario
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, dal mercato dei prestiti interbancari
(
4
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e dal mercato interbancario delle valute estere
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5
)
. I mercati interbancari dei derivati OTC comprendono i derivati su tassi di interesse, i derivati su tassi di cambio, i derivati su obbligazioni, i derivati su crediti e i derivati su merci. I contratti derivati di competenza della People’s Bank of China corrispondono a un sottoinsieme dei contratti derivati disciplinati dalle disposizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 648/2012 e applicabili alle controparti centrali.
(6)
Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali che compensano derivati negoziati in una borsa soggetta alla vigilanza della CSRC conformemente al capo V della legge della Repubblica popolare cinese sugli strumenti finanziari, al capo II del regolamento sulla gestione delle negoziazioni su future e alla legge della Repubblica popolare cinese sui future e i derivati non sono oggetto della presente decisione.
(7)
I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili nella Repubblica popolare cinese alle controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China consistono nella legge della Repubblica popolare cinese sulla People’s Bank of China
(
6
)
e nella relativa regolamentazione accessoria, che fissano gli obblighi giuridici che le controparti centrali stabilite nella Repubblica popolare cinese e ivi autorizzate devono rispettare. In particolare, secondo la comunicazione sull’attuazione dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari pubblicata nel 2013 dall’Ufficio generale della Repubblica popolare cinese
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7
)
, le controparti centrali autorizzate sono tenute ad applicare e attuare le norme internazionali stabilite dai principi per le infrastrutture dei mercati finanziari («PFMI») pubblicati nell’aprile 2012 dal comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari
(
8
)
.
(8)
I principi fondamentali validi per le controparti centrali stabiliti nelle norme applicabili nella Repubblica popolare cinese fissano standard rigorosi che le controparti centrali devono rispettare per essere autorizzate a fornire servizi di compensazione in Cina. In base a tali principi le controparti centrali devono rispettare i PFMI, dotarsi di dispositivi di governance chiari e trasparenti, promuovere la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture dei mercati finanziari e sostenere la stabilità del sistema finanziario nel complesso. La People’s Bank of China può inoltre imporre obblighi specifici alle controparti centrali, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di controllo interno e i sistemi di gestione del rischio.
(9)
Le controparti centrali autorizzate sono soggette a vigilanza continua da parte della People’s Bank of China. Le controparti centrali autorizzate devono informare la People’s Bank of China di qualsiasi modifica delle loro norme e qualsiasi questione significativa, compresi i cambiamenti nella gamma di attività e l’avvio di nuovi servizi, le modifiche del controllo della gestione del rischio e dei piani di emergenza, le modifiche dello statuto, delle procedure e delle politiche interne e le eventuali fusioni e acquisizioni. La People’s Bank of China deve approvare tali modifiche o questioni significative.
(10)
Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili nella Repubblica popolare cinese alle controparti centrali sottoposte alla vigilanza della People’s Bank of China presentano una struttura a due livelli. Il primo è costituito dalla legge sulla People’s Bank of China e dalla relativa regolamentazione accessoria, che definiscono le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare, compresa l’applicazione dei PFMI. Il secondo è costituito dalle norme e procedure che obbligano una controparte centrale autorizzata a sottoporre all’approvazione della People’s Bank of China qualunque modifica alla propria gamma di servizi e alle regole operative, comprese le regole sulla gestione del rischio e le regole e procedure interne.
(11)
La valutazione dell’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite nella Repubblica popolare cinese e soggette alla vigilanza della People’s Bank of China alle disposizioni legislative e di vigilanza dell’Unione dovrebbe altresì tenere conto dei risultati che tali disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali entità. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall’adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell’attenuazione del livello del rischio. Per conseguire gli stessi risultati in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.
(12)
Il mercato finanziario in cui le controparti centrali autorizzate sul mercato interbancario cinese svolgono le loro attività di compensazione è notevolmente più piccolo di quello in cui operano le controparti centrali stabilite nell’Unione. In particolare negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati compensate da controparti centrali soggette alla vigilanza della People’s Bank of China ha rappresentato meno dell’1 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell’Unione. Pertanto la partecipazione a tali controparti centrali espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione.
(13)
Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite nella Repubblica popolare cinese e soggette alla vigilanza della People’s Bank of China dovrebbero dunque essere considerate equivalenti a quelle dell’Unione se consentono di attenuare tale minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China, compreso l’obbligo in capo alle CCP autorizzate di applicare e attuare i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente nel mercato in questione e permettono di conseguire un risultato in termini di attenuazione dei rischi equivalente a quello perseguito dal regolamento (UE) n. 648/2012.
(14)
La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese assicurano che le controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
(15)
A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.
(16)
La People’s Bank of China è responsabile della vigilanza delle controparti centrali autorizzate nel mercato interbancario ed è coinvolta nella gestione quotidiana di dette controparti centrali. La People’s Bank of China dispone di ampi poteri per controllare e sanzionare una controparte centrale autorizzata, compresi il potere di effettuare ispezioni in loco ed extra loco, chiedere a una controparte centrale autorizzata di apportare rettifiche, emanare avvertimenti, confiscare proventi illeciti, irrogare sanzioni nei confronti di una controparte centrale, avvertire e multare gli amministratori e i dirigenti della controparte centrale e altri dipendenti direttamente responsabili.
(17)
La Commissione conclude pertanto che le controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China e sottoposte alla sua vigilanza sono soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.
(18)
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo devono includere un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi («controparti centrali di paesi terzi»).
(19)
A norma dell’articolo 4, punti 1 e 9, e dell’articolo 32, punto 8, della legge sulla People’s Bank of China, quest’ultima è responsabile del normale funzionamento dei sistemi di compensazione e ha il potere di attuare le norme e la regolamentazione relative a detti sistemi. Le controparti centrali stabilite al di fuori della Repubblica popolare cinese che intendono compensare strumenti finanziari per le banche commerciali ivi stabilite possono richiedere un nulla osta
, che la People’s Bank of China può rilasciare su base puntuale nell’ambito delle sue competenze. La Commissione non ha motivo di ritenere che la People’s Bank of China eserciterebbe indebitamente i suoi poteri discrezionali. La People’s Bank of China può tenere conto delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali di paesi terzi nella loro giurisdizione nazionale. La People’s Bank of China coopera con le autorità di vigilanza e di sorveglianza delle controparti centrali di paesi terzi nell’ambito della responsabilità E dei PFMI
(
9
)
. Inoltre la norma della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission, «CBIRC»)
(
10
)
in materia di capitale relativo all’esposizione al rischio delle controparti centrali consente alla stessa CBIRC di riconoscere le controparti centrali di paesi terzi come controparti centrali qualificate, il che permette alle banche commerciali cinesi di applicare ponderazioni del rischio più basse all’esposizione a queste controparti centrali.
(20)
La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese per le controparti centrali soggette alla vigilanza della People’s Bank of China prevedono un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.
(21)
Le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La presente decisione si basa sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China a compensare derivati OTC in vigore al momento dell’adozione della stessa. La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati continueranno a sorvegliare periodicamente l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali nella Repubblica popolare cinese e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.
(22)
Almeno ogni tre anni la Commissione dovrebbe riesaminare i motivi in base ai quali le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese, comprese le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali sottoposte alla vigilanza della People’s Bank of China, sono considerate equivalenti a quelle dell’Unione. I riesami periodici non pregiudicano il potere della Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi pertinenti rendano necessaria una nuova valutazione dell’equivalenza di dette disposizioni legislative e di vigilanza rispetto a quelle dell’Unione. Basandosi sui risultati di questi riesami, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese incida sulle condizioni in base alle quali la presente decisione è adottata.
(23)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese costituite dalla legge della Repubblica popolare cinese sulla People’s Bank of China e la relativa regolamentazione accessoria, applicabili alle controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China a compensare derivati OTC sul mercato interbancario, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 2
Entro il 22 giugno 2025 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina i motivi su cui si basa la decisione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1
.
(
2
)
Capo V della legge della Repubblica popolare cinese sugli strumenti finanziari (ordinanza n. 14 del presidente della Repubblica popolare cinese) e capo II del regolamento sulla gestione delle negoziazioni su future (ordinanza n. 676 del Consiglio di Stato).
(
3
)
Articolo 3 delle misure per la gestione delle operazioni obbligazionarie nel mercato obbligazionario interbancario nazionale (
Measures for the Administration of Bond Transactions in the National Inter-Bank Bond Market
), ordinanza n. 2 della People’s Bank of China [2000].
(
4
)
Articolo 3 delle misure per la gestione dei prestiti interbancari (
Measures for the Administration of Interbank Lending
), ordinanza n. 3 della People’s Bank of China [2007].
(
5
)
Articolo 2 delle disposizioni provvisorie sulla gestione del mercato interbancario delle valute estere (
Interim Provisions on the administration of interbank foreign exchange market
), YF [1996] n. 423.
(
6
)
Law of the People’s Republic of China on The People’s Bank of China
adottata il 18 marzo 1995 durante la terza sessione dell’ottava Assemblea nazionale del popolo.
(
7
)
Notice on Matters regarding Implementation of Principles for Financial Market Infrastructures
dell’Ufficio generale della Repubblica popolare cinese (YBF [2013] n. 187).
(
8
)
Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento/Comitato tecnico dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari,
Principles for financial market infrastructures
, aprile 2012, CPMI Papers n. 101.
(
9
)
Notice on Matters regarding Implementation of Principles for Financial Market Infrastructures
dell’Ufficio generale della Repubblica popolare cinese (YBF [2013] n. 187, pag. 11).
(
10
)
CBIRC 2013-33.
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