Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0998/2024

Decisione (UE) 2024/998 del Consiglio, del 1o marzo 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di 13a Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio

Pubblicato: 01/03/2024 In vigore dal: 01/03/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/998 del Consiglio, del 1o marzo 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di 13a Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio EN: Council Decision (EU) 2024/998 of 1 March 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the World Trade Organization’s 13th Ministerial Conference

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/998 27.3.2024 DECISIONE (UE) 2024/998 DEL CONSIGLIO del 1 o marzo 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di 13 a Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 94/800/CE ( 1 ) del Consiglio, l’Unione ha concluso l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), che è entrato in vigore il 1 o gennaio 1995. (2) A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, e dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») adotta decisioni per consenso. (3) La 13 a Conferenza dei ministri dell’OMC (CM 13), che si terrà dal 26 febbraio al 1 o marzo 2024, potrebbe adottare decisioni in materia di commercio elettronico, trattamento speciale e differenziato e uscita dalla categoria dei paesi meno avanzati. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CM 13, nella misura in cui le decisioni adottate potrebbero avere effetti giuridici. (5) Sono progrediti i negoziati sulle disposizioni in materia di TSD, anche nel contesto delle discussioni su alcune proposte del G-90 (gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico) in merito alle misure sanitarie e fitosanitarie e agli ostacoli tecnici agli scambi nonché le proposte del gruppo degli Stati dell’Africa in merito allo spazio politico per lo sviluppo industriale in settori quali le sovvenzioni, le misure riguardanti gli investimenti collegati al commercio e il trasferimento di tecnologia nell’ambito degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, in particolare chiarendo le disposizioni esistenti per i PMA e taluni paesi in via di sviluppo. Data l’importanza della questione, l’Unione dovrebbe sostenere i risultati concordati. (6) Sono in corso negoziati sulle proposte del gruppo dei PMA in merito alle seguenti misure di sostegno ai fini di una transizione più agevole per i membri dell’OMC che escono dalla categoria dei PMA: a) prorogare le disposizioni in materia di TSD in una serie di decisioni e accordi OMC specifici per un periodo di tempo adeguato; b) esentare per un periodo di tempo adeguato tali decisioni e accordi specifici dagli interventi previsti dal meccanismo di risoluzione delle controversie dell’OMC; e c) garantire per un periodo di tempo adeguato un accesso continuo a tutti i programmi e le strutture di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità specifici per i PMA forniti nell’ambito del sistema dell’OMC. Considerata la proposta di decisione ministeriale in materia, l’Unione dovrebbe sostenere il risultato concordato, (7) Sono progrediti i negoziati sul programma di lavoro sul commercio elettronico e sulla proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche, e potrebbero risultare nel mantenimento dell’attuale prassi di non applicare dazi doganali alle trasmissioni elettroniche fino alla 14 a Conferenza dei ministri dell’OMC, o fino al 31 marzo 2026, se questa data è precedente. La moratoria e il programma di lavoro scadranno in tale data. L’Unione dovrebbe sostenere il risultato concordato. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di 13 a Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio consiste nel sostenere l’adozione delle decisioni ministeriali dell’OMC concernenti: — trattamento speciale e differenziato (WT/MIN(24)/W/23); — l’uscita dalla categoria dei paesi meno avanzati (WT/MIN(24)W/14/Rev1); e — il commercio elettronico (WT/MIN(24)/W/26). Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 1 o marzo 2024 Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) ( GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/998/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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