Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1012/2024

Decisione (UE) 2024/1012 del Consiglio, del 25 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l’accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte

Pubblicato: 25/03/2024 In vigore dal: 25/03/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1012 del Consiglio, del 25 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l’accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte EN: Council Decision (EU) 2024/1012 of 25 March 2024 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles on access for Seychelles fishing vessels to the waters of Mayotte

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1012 27.3.2024 DECISIONE (UE) 2024/1012 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 2024 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l’accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (UE) 2023/658 del Consiglio ( 1 ) , l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l’accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte («accordo») è stato firmato il 10 marzo 2023 fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (2) L’accordo è stato applicato a titolo provvisorio dalla data della sua firma. (3) L’obiettivo dell’accordo è consentire all’Unione e alle Seychelles l’ulteriore rafforzamento del loro partenariato strategico e allineare le condizioni tecniche e finanziarie in esso previste all’accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l’Unione e la Repubblica delle Seychelles ( 2 ) e al relativo protocollo di attuazione firmato nel 2020, contribuendo nel contempo a una pesca responsabile nelle acque dell’Unione e allo sviluppo della politica della pesca a Mayotte. (4) È opportuno approvare l’accordo. (5) L’accordo istituisce, all’articolo 8, una commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. Inoltre, a norma dell’accordo la commissione mista può inoltre approvare alcune modifiche dello stesso. La posizione dell’Unione sulle modifiche dell’accordo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. La Commissione dovrebbe approvare le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che alcuni Stati membri che costituiscono una minoranza di blocco in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si oppongano alle stesse. (6) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e ha espresso un parere il 12 dicembre 2022, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l’accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte («accordo») è approvato a nome dell’Unione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 20 dell’accordo. Articolo 3 Conformemente alla procedura descritta nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche dell’accordo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 8 dell’accordo stesso. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024 Per il Consiglio Il presidente A. MARON ( 1 ) Decisione (UE) 2023/658 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l’accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte ( GU L 83, 22.3.2023, pag. 7 ). ( 2 ) GU L 60 del 28.2.2020, pag. 5 . ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ALLEGATO PROCEDURA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELL’ACCORDO DA ADOTTATE DA PARTE DELLA COMMISSIONE MISTA Qualora, conformemente agli articoli 8 e 9 dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l’accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte, la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono. 1) La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione: a) sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca; b) sia coerente con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri; c) tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione. 2) Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente della commissione mista. 3) La conformità delle modifiche proposte alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato sono valutate dal Consiglio. 4) La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che un numero di Stati membri che costituisce una minoranza di blocco del Consiglio conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga a tali modifiche. In presenza di tale minoranza di blocco, tuttavia, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte. 5) Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo sulle modifiche proposte, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente alla procedura di cui ai punti 2), 3) e 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi. 6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, riguardo le modifiche proposte, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie alla sua attuazione. 7) Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche dell’accordo conformemente agli articoli 8 e 9, la posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi operative consolidate. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1012/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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