Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1014/2025

Decisione (UE) 2025/1014 della Commissione, del 16 maggio 2025, che concede al Regno di Spagna una deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le isole Baleari notificata con il numero C(2025) 3174

Pubblicato: 16/05/2025 In vigore dal: 16/05/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1014 della Commissione, del 16 maggio 2025, che concede al Regno di Spagna una deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le isole Baleari [notificata con il numero C(2025) 3174] EN: Commission Decision (EU) 2025/1014 of 16 May 2025 granting the Kingdom of Spain a derogation from certain provisions of Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council and of Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council as regards the Balearic Islands (notified under document C(2025) 3174)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1014 26.5.2025 DECISIONE (UE) 2025/1014 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2025 che concede al Regno di Spagna una deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le isole Baleari [notificata con il numero C(2025) 3174] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica ( 1 ) , in particolare l’articolo 64, vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE ( 2 ) , in particolare l’articolo 66, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE (1) Il 23 novembre 2020 il Regno di Spagna («Spagna») ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga («la richiesta») per i territori non peninsulari delle isole Canarie, delle isole Baleari, di Ceuta e di Melilla (denominati congiuntamente «i territori non peninsulari») in conformità dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944. (2) Nella richiesta sono state inizialmente chieste deroghe agli articoli 8 e 54 della direttiva (UE) 2019/944 nonché agli articoli 3 e 6, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, agli articoli 9, 10 e 11, agli articoli da 14 a 17, agli articoli da 19 a 27 e agli articoli da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943. La richiesta non specificava la durata della deroga. (3) Il 18 marzo 2021 la Commissione ha pubblicato la richiesta sul suo sito web e ha invitato gli Stati membri e i portatori di interessi a presentare osservazioni entro il 30 aprile 2021. (4) Il 17 agosto 2021 e il 16 dicembre 2021 la Commissione ha chiesto alla Spagna ulteriori informazioni sulla richiesta. La Spagna ha risposto il 4 ottobre 2021 e il 17 gennaio 2022. In quest’ultima comunicazione, la Spagna ha modificato la richiesta come segue: — la richiesta di deroga all’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/944 è stata ritirata per tutti i territori non peninsulari; — la richiesta di deroga all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 è stata ritirata per le isole Baleari e Ceuta; — è stata inserita una nuova richiesta di deroga all’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944 per tutti i territori non peninsulari; — la richiesta di deroga all’articolo 3, primo comma, lettere d), f), g), h), i), l), m) e q), del regolamento (UE) 2019/943 è stata ritirata per tutti i territori non peninsulari; — è stata ritirata per tutti i territori non peninsulari la richiesta di deroga all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, all’articolo 21, paragrafi da 1 a 6, all’articolo 22, paragrafo 1, salvo le lettere f) e h), all’articolo 22, paragrafo 4, e agli articoli da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943; — è stata fissata una durata limitata per la deroga chiesta per le isole Baleari e Ceuta, fino all’effettiva integrazione di detti territori con la terraferma (non prevista prima del 2030). (5) La presente decisione dovrebbe riguardare esclusivamente le isole Baleari, in quanto la decisione della Commissione sulla richiesta di deroga presentata dalla Spagna per i territori non peninsulari delle isole Canarie è stata adottata l’8 dicembre 2023 ( 3 ) e le richieste di deroga presentate dalla Spagna per i territori non peninsulari di Ceuta e Melilla saranno trattate in decisioni distinte. 2. LE ISOLE BALEARI Il sistema elettrico e il mercato dell’energia elettrica nelle isole Baleari (6) Le isole Baleari formano un unico sistema interconnesso (Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera). Secondo la Spagna, le isole Baleari avevano un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996 (2 856 GWh, in base alle misurazioni dei clienti) ( 4 ) . Nel 2023 il consumo annuo nelle isole Baleari è stato di 6 047 GWh, coperto per l’8,7 % (ossia 526 GWh) da fonti di energia rinnovabili ( 5 ) . (7) Le isole Baleari sono rimaste isolate dal sistema elettrico continentale spagnolo fino al 2012. Storicamente le isole Baleari comprendevano due sistemi elettrici («Maiorca-Menorca» e «Ibiza-Formentera»), dalle rispettive capacità di 1,9 GW e 0,3 GW. Alla fine del 2012, un cavo ha collegato il sistema elettrico «Maiorca-Menorca» al sistema continentale della Spagna attraverso un interconnettore da 400 MW, mentre il sistema elettrico «Ibiza-Formentera» è rimasto isolato. Dal dicembre 2018, a seguito dell’entrata in funzione di un cavo che collega Maiorca a Ibiza, il sistema elettrico Maiorca-Menorca-Ibiza-Formentera, ora integrato, è collegato al sistema continentale ( 6 ) . Nel 2023 il cavo copriva circa il 24 % della domanda di energia elettrica delle isole Baleari ( 7 ) . (8) Sulla base dell’ordinanza ministeriale TEC/212/2019 del 25 febbraio 2019, il piano per la rete di trasmissione dell’energia elettrica 2021-2026 prevede un secondo cavo che colleghi il sistema elettrico delle isole Baleari alla Spagna continentale. Il cavo dovrebbe entrare in funzione entro il 2030 (nel 2029, secondo le stime migliori fornite dalla Spagna) e coprire fino al 65 % della fornitura di energia elettrica delle isole Baleari ( 8 ) . (9) Secondo la Spagna, nel giugno 2021 le isole Baleari disponevano di una capacità di generazione installata di 1 999,4 MW, costituita per il 91 % (1 819 MW) da generazione termica (principalmente turbine a gas a ciclo combinato, a seguito della chiusura di due centrali elettriche a carbone) e per il restante 9 % (180,4 MW) da fonti rinnovabili. In tale contesto, la Spagna spiega che il tasso inferiore di energie rinnovabili nei territori non peninsulari rispetto alla Spagna continentale è dovuto principalmente allo spazio geografico limitato disponibile per le nuove capacità di generazione, al maggiore fabbisogno di generazione dispacciabile e alla limitata disponibilità di impianti di stoccaggio dell’energia. (10) La Spagna osserva che le isole Baleari sono caratterizzate da un mercato di dimensioni ridotte, che impedisce loro di trarre vantaggio dalle economie di scala del sistema elettrico continentale, e che devono sostenere costi più alti per i combustibili. Lo storico isolamento di questi territori si traduce inoltre in un maggiore fabbisogno di capacità di riserva installata. (11) La Spagna fa inoltre notare che nelle isole Baleari quasi tutta la capacità di generazione termica è direttamente o indirettamente di proprietà di Endesa SA e pertanto, anche se la crescente diffusione delle energie rinnovabili sta facilitando l’ingresso sul mercato di imprese concorrenti, Endesa SA continuerà a produrre la maggior parte dell’energia elettrica in questo territorio non peninsulare. (12) Secondo la Spagna, tali specificità del mercato comportano costi di produzione dell’energia elettrica più elevati rispetto alla terraferma e rendono il mercato poco attraente per i potenziali entranti, con il risultato che nelle isole Baleari non si è sviluppata una concorrenza effettiva. (13) Alla luce dei problemi associati alla mancanza di concorrenza effettiva e ai costi elevati e nonostante le misure nazionali adottate al fine di promuovere la concorrenza e introdurre incentivi economici per incoraggiare l’efficienza operativa degli impianti e ridurre i costi di generazione, la Spagna sostiene che non è stato possibile istituire un meccanismo di mercato identico a quello attivo sulla terraferma. (14) La Spagna precisa altresì che l’energia elettrica generata in tutti i territori non peninsulari, comprese le isole Baleari, è esclusa dal sistema delle aste del mercato continentale. I sistemi elettrici dei territori non peninsulari utilizzano per il dispacciamento un meccanismo di priorità economica ( 9 ) : — il gestore del sistema classifica gli impianti di generazione in ordine di merito economico sulla base dei costi variabili fino a copertura della domanda, tenendo conto dei vincoli tecnici e delle riserve necessarie a garantire la fornitura di energia elettrica; — il dispacciamento comporta previsioni settimanali, giornaliere e infragiornaliere, nonché deviazioni in tempo reale. Nel sistema delle Baleari il dispacciamento tiene conto anche dello scambio massimo di energia elettrica disponibile attraverso l’interconnessione con la terraferma; — il lato della domanda (consumatori diretti e fornitori) notifica al gestore del sistema il fabbisogno orario dei sistemi elettrici di ciascun territorio non peninsulare; — dopo il dispacciamento giornaliero, il lato della domanda acquista l’energia a un prezzo equivalente a quello del sistema continentale delle aste. (15) Secondo la Spagna tale meccanismo tiene conto dei costi elevati di generazione dell’energia elettrica e delle specificità dei territori non peninsulari e mira a garantire che, in virtù dei principi di solidarietà interregionale, i consumatori e i fornitori di tali territori non siano esposti ai costi di produzione dell’energia elettrica che vi si registrano, più elevati rispetto a quelli della Spagna continentale. (16) La Spagna spiega inoltre che per la generazione di energia elettrica nei territori non peninsulari vige un sistema di remunerazione regolamentata anziché di remunerazione di mercato, sistema che si applica in condizioni in cui un mercato all’ingrosso non potrebbe funzionare e in cui i costi di generazione sono, per motivi geografici e territoriali, superiori a quelli della Spagna continentale. (17) La Spagna osserva che il meccanismo garantisce che il costo extra derivante dalla differenza tra i costi di generazione più elevati nei territori non peninsulari e il prezzo dell’energia elettrica, uguale a quello sulla terraferma, sia coperto dal sistema elettrico e dal bilancio pubblico, in modo che tutti i consumatori paghino lo stesso prezzo per l’energia elettrica, indipendentemente dal sistema in cui avviene il consumo. (18) Secondo la Spagna la regolamentazione delle attività di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica nei territori non peninsulari è simile a quella della Spagna continentale. (19) Per quanto riguarda il mercato al dettaglio, la Spagna spiega che i clienti finali dei territori non peninsulari hanno il diritto di scegliere il proprio fornitore alle stesse condizioni dei clienti finali nella Spagna continentale. Analogamente la definizione di consumatore vulnerabile vale per l’intero territorio spagnolo e, in generale, la fornitura è organizzata in modo uniforme in tutto il paese. A tale proposito la Spagna sottolinea che non vi sono differenze tra i mercati al dettaglio continentali e quelli non continentali. Panoramica del quadro giuridico per i territori non peninsulari (20) La Spagna spiega che, in base alla legge 24/2013, la fornitura di energia elettrica nei territori non peninsulari è soggetta a una regolamentazione specifica. Detta legge stabilisce che questa attività può ricevere una remunerazione aggiuntiva per coprire la differenza tra i costi di generazione dell’energia elettrica e i ricavi derivanti dalla sua vendita in tali territori. La legge 24/2013 stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un sistema isolato non sia più considerato tale, ossia che la capacità di connessione dei territori non peninsulari con il continente consenta loro di entrare nel mercato della produzione continentale e che esistano meccanismi di mercato per integrare la loro energia elettrica. (21) La Spagna fa presente che la legge 17/2013 stabilisce le disposizioni generali relative alla garanzia della fornitura e all’aumento della concorrenza nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari ( 10 ) . (22) La Spagna indica che il regio decreto 738/2015 disciplina in modo dettagliato l’attività di produzione di energia elettrica e la procedura di dispacciamento nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari, nonché il relativo regime di remunerazione. Quest’ultimo consta di due componenti di remunerazione: il primo per gli investimenti effettuati e altri costi fissi, il secondo per i costi variabili sostenuti durante l’esercizio. L’obiettivo è coprire i costi extra della generazione di energia elettrica nei territori non peninsulari. Il regio decreto 738/2015 definisce il costo extra come la differenza tra l’insieme dei costi di generazione e il prezzo pagato per il dispacciamento dell’energia elettrica a opera del gestore del sistema. (23) Lo stesso regio decreto introduce inoltre una procedura concorrenziale per la selezione di nuove capacità e capacità da ammodernare. (24) A tale proposito, la Commissione osserva che il meccanismo di remunerazione previsto dal regio decreto 738/2015 è stato autorizzato come aiuto di Stato con decisione della Commissione SA.42270 – «Spain – Electricity production in Spanish non-peninsular territories» ( 11 ) . 3. LE DEROGHE RICHIESTE PER LE ISOLE BALEARI (25) La richiesta di deroga presentata per le Baleari si basa sul fatto che le isole sono considerate un piccolo sistema connesso a norma dell’articolo 2, punto 43, della direttiva (UE) 2019/944. 3.1. Deroga a norma dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944 (26) La Spagna chiede una deroga all’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda la fornitura di servizi ancillari da parte del gestore del sistema di trasmissione. 3.2. Deroga a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 (27) La Spagna chiede una deroga per le isole Baleari alle seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943: — principi di mercato di cui all’articolo 3, primo comma, lettere a), b), c), e), j), k), n), o) e p); — norme relative alla compravendita di energia elettrica ai sensi dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e degli articoli 9, 10, 11, 14, 15, 16 e 17; — norme relative alla rendita di congestione di cui all’articolo 19; — articoli 14 e 15, articolo 16, paragrafi da 3 a 13, articoli 17 e 19, articolo 20, paragrafi da 3 a 8, articolo 21, paragrafi 7 e 8, articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), articolo 22, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 25, paragrafi da 2 a 4, per eventuali nuovi meccanismi di capacità di sostegno che potrebbero essere istituiti in futuro; — articoli da 14 a 17, da 19 a 27 e da 35 a 47 per il meccanismo esistente definito nel regio decreto 738/2015. 3.3. Durata delle deroghe richieste (28) La Spagna ritiene che l’effettiva integrazione dei territori non peninsulari nel mercato iberico dell’energia elettrica non possa prescindere da un’interconnessione con la Spagna continentale. (29) Per quanto riguarda le isole Baleari, la Spagna spiega che le deroghe dovrebbero applicarsi fino all’effettiva integrazione di tale territorio nel mercato continentale dell’energia elettrica. Secondo la Spagna, l’effettiva integrazione non comprende solo la prima attivazione dei nuovi interconnettori, ma anche il periodo di collaudo e i necessari sviluppi normativi. Sulla base di questi elementi, la Spagna chiede una deroga almeno fino al 2030. 4. OSSERVAZIONI RICEVUTE DURANTE IL PERIODO DI CONSULTAZIONE (30) Come descritto al considerando 3, nei mesi di marzo e aprile 2021 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica. (31) Tutte le osservazioni presentate in risposta alla consultazione pubblica riguardavano la deroga richiesta dalla Spagna all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 relativamente alla proprietà, alla gestione e all’esercizio degli impianti di stoccaggio da parte del gestore del sistema di trasmissione. Come descritto al considerando 4, la Spagna ha ritirato la richiesta di deroga all’articolo 54 della direttiva per le isole Baleari. 5. VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI DEROGA RELATIVA ALLE ISOLE BALEARI 5.1. Piccolo sistema connesso (32) A norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943, sono due i casi in cui è possibile concedere una deroga alle pertinenti disposizioni degli articoli 3 e 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, degli articoli da 9 a 11, degli articoli da 14 a 17, degli articoli da 19 a 27, degli articoli da 35 a 47 e dell’articolo 51 del regolamento: a) per i piccoli sistemi isolati e i piccoli sistemi collegati, se lo Stato membro può dimostrare l’esistenza di seri problemi per la loro gestione dei sistemi. In tal caso la deroga è soggetta a condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l’integrazione con il mercato interno dell’energia elettrica; b) per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, se non possono essere interconnesse con il mercato dell’Unione dell’energia per ragioni fisiche evidenti. (33) A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2019/944, è possibile concedere una deroga alle pertinenti disposizioni degli articoli 7 e 8 nonché dei capi IV, V e VI per i piccoli sistemi collegati e i piccoli sistemi isolati se lo Stato membro può dimostrare l’esistenza di seri problemi per la loro gestione. L’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/944 stabilisce che, nel caso delle regioni ultraperiferiche nel senso dell’articolo 349 TFUE che non possono essere interconnesse con i mercati dell’energia elettrica dell’Unione, la deroga dev’essere subordinata a condizioni volte a garantire che essa non ostacoli la transizione verso l’energia rinnovabile. (34) A norma del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944, nel caso di piccoli sistemi connessi la deroga deve essere limitata nel tempo e soggetta a condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l’integrazione con il mercato interno dell’energia elettrica. La deroga mira altresì a garantire di non ostacolare la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda. (35) L’articolo 2, punto 43, della direttiva (UE) 2019/944 definisce il concetto di «piccolo sistema connesso» come «ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove più del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi». (36) Nella comunicazione la Spagna spiega che le isole Baleari (Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera) formano un unico sistema interconnesso, sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996 (considerando 6). Circa il 25 % della domanda di energia elettrica delle isole Baleari è coperto dall’interconnettore con la Spagna continentale. (37) Sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, e in linea con la decisione della Commissione nel caso SA.42270 – «Spain – Electricity production in Spanish non-peninsular territories», le isole Baleari sono considerate un piccolo sistema connesso ai sensi dell’articolo 2, punto 43, della direttiva (UE) 2019/944. 5.2. Seri problemi per la gestione del sistema 5.2.1. Il significato di «seri problemi per la gestione del sistema» (38) Il termine «seri problemi» di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e all’articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 non è stato definito dal legislatore. La formulazione aperta consente alla Commissione di tenere conto di tutti i potenziali problemi connessi alla particolare situazione dei piccoli sistemi, a condizione che siano seri e non solo marginali. Tali problemi possono variare notevolmente secondo le specificità geografiche, la produzione e il consumo del sistema, ma anche in funzione degli sviluppi tecnici (come lo stoccaggio dell’energia elettrica e la piccola generazione). (39) In decisioni precedenti della Commissione i problemi da risolvere riguardavano il mantenimento dell’adesione sociale e/o di pari condizioni di concorrenza tra il continente e le isole, in una situazione in cui la sicurezza del sistema sull’isola richiedeva misure aggiuntive o comportava costi notevolmente più elevati rispetto al continente. Il termine «gestione» non può quindi essere inteso in senso restrittivo, come se in assenza della deroga non fosse possibile una gestione sicura del sistema. Si è sempre ritenuto invece che il termine «problemi» racchiudesse anche problemi socioeconomici per gli utenti del sistema ( 12 ) . (40) I «seri problemi» di cui al regolamento e alla direttiva devono inoltre essere inerenti alla gestione dei piccoli sistemi isolati o dei piccoli sistemi connessi. Sembra pertanto difficile immaginare una giustificazione basata esclusivamente sugli impatti che si verificano al di fuori del sistema, ad esempio gli effetti sui regimi di sovvenzione nazionali. Questo non esclude la pertinenza di impatti «indiretti» sulla gestione in sicurezza del sistema. 5.2.2. Seri problemi evidenziati dalla Spagna nella richiesta (41) La Spagna evidenzia diversi problemi e difficoltà legati al funzionamento dei mercati e dei sistemi dell’energia elettrica nei territori non peninsulari, comprese le isole Baleari: — le ridotte dimensioni del mercato di questi territori, che impedisce loro di trarre vantaggio dalle economie di scala del sistema elettrico continentale; — i costi più elevati associati al mix di combustibili, che si traducono in un aumento dei costi dell’energia elettrica, dal momento che la maggior parte della generazione di energia elettrica nei territori non peninsulari è alimentata da gas, carbone o diesel; — gli elevati costi di investimento e di gestione legati alle centrali elettriche, a causa dell’isolamento geografico derivante dal livello esiguo di connessione alla terraferma e dalle dimensioni ridotte dei sistemi; — il maggiore fabbisogno di capacità di riserva installata, a causa dell’isolamento geografico derivante dal livello esiguo di connessione dei sistemi. La Spagna spiega in particolare che i territori non peninsulari necessitano di un livello più alto di riserva rotante per rispettare le norme in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. Lo standard di approvvigionamento è del 40-70 % superiore alla capacità installata, contro il 10 % della terraferma. Di conseguenza le centrali elettriche rimangono inattive per un notevole lasso di tempo, il che si traduce in uno scarso interesse a investire in nuove capacità; — i vincoli ambientali per l’ubicazione di nuove capacità di generazione, sia per gli impianti di generazione convenzionali che per quelli rinnovabili; — l’elevata stagionalità della domanda, fortemente legata al settore turistico delle isole Baleari; — i costi associati e gli investimenti necessari alla costruzione di nuove interconnessioni con la terraferma, a causa della posizione geografica. (42) Secondo la Spagna questi problemi e difficoltà si traducono in due caratteristiche principali che accomunano i territori non peninsulari: costi dell’energia elettrica più elevati e mancanza di concorrenza nella produzione di energia elettrica. (43) Per quanto riguarda gli elevati costi di produzione di energia elettrica la Spagna spiega che, a causa delle difficoltà e dei problemi sopra elencati, i costi legati alla generazione dispacciabile sono spesso il doppio rispetto al territorio continentale. La Spagna sostiene che i territori non peninsulari, comprese le isole Baleari, devono essere esclusi dal sistema di mercato della terraferma affinché i consumatori possano pagare prezzi simili a quelli del continente. La Spagna aggiunge che sarebbe necessaria una valutazione prima dell’integrazione dei territori non peninsulari nel mercato continentale dell’energia elettrica, al fine di garantire che gli elevati costi di produzione in tali territori non causino distorsioni dei prezzi marginali dell’energia elettrica nel mercato continentale. (44) Per quanto riguarda la mancanza di concorrenza nella produzione di energia elettrica la Spagna spiega che, considerata la storia dei territori non peninsulari e la mancanza di attrattiva del settore energetico in queste regioni, tradizionalmente tutte le funzioni di approvvigionamento energetico sono state svolte da un unico gruppo di imprese. Per quanto riguarda le isole Baleari, la Spagna osserva che Endesa SA continua a detenere quasi il 100 % degli impianti di generazione di energia da combustibili fossili, che costituiscono la fonte principale di generazione nei territori in questione. Di conseguenza, secondo la Spagna, le isole Baleari non presentano ancora una concorrenza effettiva a livello di generazione nonostante gli sforzi per promuoverla, che hanno introdotto nel territorio generatori alternativi di energia rinnovabile. (45) La Spagna sottolinea che, a causa dei costi più elevati di produzione di energia elettrica e della mancanza di una concorrenza effettiva, l’integrazione dei territori non peninsulari, comprese le isole Baleari, nel mercato dell’energia elettrica continentale (ed europeo) comporterebbe distorsioni del mercato, e questo finché le interconnessioni con la Spagna continentale non saranno sufficienti a coprire la totalità della domanda locale. (46) La Spagna sottolinea inoltre le difficoltà legate alla diffusione delle energie rinnovabili nei territori non peninsulari, comprese le isole Baleari. La Spagna spiega che la maggior parte delle centrali elettriche rinnovabili variabili in un’isola generano energia nelle stesse condizioni meteorologiche, fenomeno noto come «correlazione». Di conseguenza, maggiore è la produzione di energia da fonti rinnovabili nei sistemi insulari, più è difficile rispettare le norme in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. Secondo la Spagna, questa situazione potrebbe limitare la quantità di energia rinnovabile variabile impiegata nei territori non peninsulari. 5.2.3. Valutazione (47) La Commissione riconosce le argomentazioni della Spagna secondo cui, a causa delle difficoltà legate alla gestione dei piccoli sistemi connessi, dei livelli molto bassi di concorrenza nel segmento della generazione e dei livelli esigui di connessione con il mercato continentale spagnolo, non sussistono ancora le condizioni per un mercato all’ingrosso dell’energia elettrica completamente liberalizzato nelle isole Baleari. (48) È dunque ragionevole supporre che non sia possibile realizzare un mercato all’ingrosso funzionante nelle isole Baleari senza un intervento pubblico e, di conseguenza, non sia possibile per il momento attuare una serie di disposizioni riguardanti i mercati a termine, del giorno prima, infragiornalieri e del bilanciamento. (49) La Commissione può concludere che la piena applicazione del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944 ai territori oggetto della richiesta di deroga creerebbe seri problemi per la gestione dei sistemi delle isole Baleari. (50) La Commissione osserva tuttavia che la situazione delle isole Baleari cambierà non appena saranno costruite ed entreranno in funzione ulteriori interconnessioni con la Spagna continentale. 5.3. Ambito di applicazione della deroga 5.3.1. Articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944 (51) Secondo la Spagna, nei territori non peninsulari la mancanza di una concorrenza effettiva nel segmento della generazione impedisce l’istituzione di mercati dell’energia elettrica esenti da distorsioni. Impedisce in particolare al gestore del sistema di trasmissione di istituire e gestire nelle isole Baleari un mercato del bilanciamento, anche per quanto riguarda l’acquisizione basata sul mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza. (52) La Commissione ritiene che i motivi esposti ai considerando da 10 a 13 impediscano attualmente l’istituzione di un mercato del bilanciamento e di un sistema di acquisizione basato sul mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza nelle isole Baleari. La Commissione ritiene pertanto giustificate le deroghe agli obblighi di cui all’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944, ai sensi dell’articolo 66 della medesima. 5.3.2. Capo II del regolamento (UE) 2019/943: norme generali per il mercato dell’energia elettrica – articoli 3 e 6, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafi 1 e 4, e articoli 9, 10 e 11 5.3.2.1. La richiesta (53) Secondo la Spagna, la mancanza di un’effettiva concorrenza tra produttori impedisce di creare mercati dell’energia elettrica non regolamentati. Le decisioni di dispacciamento nei territori non peninsulari, tra cui le isole Baleari, si basano su criteri tecnici ed economici per i quali non è sempre possibile applicare le regole sul mercato. La Spagna spiega inoltre che nei territori non peninsulari i prezzi non si formano in base alla domanda e all’offerta dei territori, bensì in base a quelle della Spagna continentale, onde evitare che i costi aggiuntivi della produzione di energia elettrica nei territori si ripercuotano sui consumatori. (54) La Spagna chiede pertanto una deroga alle disposizioni seguenti dell’articolo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943: — lettere a), b), o) e p), in quanto secondo la Spagna i prezzi nei mercati in questione non possono formarsi liberamente in base alla domanda e all’offerta, e nei territori interessati non esistono mercati a termine. La Spagna osserva inoltre che la limitata capacità di interconnessione tra le isole Baleari e la terraferma non cambia tale situazione; — lettera c), in quanto la Spagna ritiene che le regole sul mercato che agevolano lo sviluppo di una generazione e di una domanda flessibili potrebbero non essere applicabili nei territori in questione; — lettere e) e k), in quanto secondo la Spagna i produttori non sono responsabili della vendita dell’energia elettrica che generano (è compito del gestore del sistema decidere quali centrali elettriche devono essere dispacciate) e non possono presentare offerte aggregate; — lettera j), in quanto la Spagna ritiene che la strategia di stoccaggio nei territori interessati potrebbe imporre di dare la priorità allo stoccaggio di energia, che non sarebbe su un piano di parità rispetto agli altri impianti di generazione; — lettera n), in merito alla quale la Spagna osserva che, se in linea di principio l’accesso e l’uscita delle imprese di generazione di energia elettrica potrebbero basarsi sulle loro valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria delle rispettive operazioni, nella pratica non è possibile per tali imprese partecipare al sistema in assenza di un regime di pagamento regolamentato con il quale coprire i costi di generazione. (55) Per quanto riguarda l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e gli articoli 9, 10 e 11, la Spagna sottolinea che, nonostante l’applicazione di un sistema di dispacciamento simile a quello dei mercati dell’energia elettrica dell’Unione (ad esempio con dispacciamenti giornalieri e infragiornalieri), il sistema elettrico dei territori non peninsulari costituisce un sistema regolamentato. Il prezzo di acquisto si basa sul prezzo praticato sulla terraferma e non sui costi riconosciuti sostenuti dai produttori nello svolgimento delle loro attività di generazione di energia elettrica, compresi i servizi di bilanciamento. Su tale base la Spagna chiede una deroga all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/943, in quanto nei territori non peninsulari – comprese le isole Baleari – non esiste un mercato del bilanciamento né esiste la possibilità di integrazione con il mercato del giorno prima e il mercato infragiornaliero dell’Unione, a causa del livello esiguo di connessione con la Spagna continentale. (56) Per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2019/943, la Spagna osserva che, a causa dell’isolamento dei territori non peninsulari, i dispacciamenti sono gestiti in modo indipendente dal mercato continentale e da quello dell’Unione (a parte il fatto che il prezzo di riferimento per l’acquisto dell’energia è basato su quello praticato sulla terraferma) e sono basati su programmi orari. (57) Analogamente, visto quanto sopra, la Spagna ritiene che l’integrazione dei mercati a termine, i limiti tecnici di offerta e il valore del carico perso di cui agli articoli da 9 a 11 del regolamento (UE) 2019/943 non si applichino ai dispacciamenti nei territori non peninsulari. 5.3.2.2. Valutazione (58) Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943, la Commissione ritiene che: — poiché dai motivi esposti ai considerando da 10 a 13 risulta che attualmente nelle isole Baleari i prezzi dell’energia elettrica non si formano secondo un approccio basato sul mercato ma attraverso uno speciale meccanismo regolamentato, in base al quale il gestore del sistema effettua il dispacciamento della generazione per ciascuno dei territori non peninsulari, sia giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettere a), b), e) e k), del regolamento (UE) 2019/943; — poiché dai motivi esposti ai considerando da 10 a 13 risulta che attualmente nelle isole Baleari non esiste un mercato a termine e il dispacciamento a opera del gestore del sistema comporta previsioni settimanali, giornaliere e infragiornaliere, nonché deviazioni in tempo reale, sia giustificata anche una deroga all’articolo 3, primo comma, lettere o) e p), del regolamento (UE) 2019/943; — pur riconoscendo che l’attuale sistema regolamentato e le peculiarità delle isole Baleari potrebbero rendere più difficoltoso giungere a una generazione più flessibile, alla generazione a basse emissioni di carbonio e a una maggiore flessibilità della domanda, l’applicazione delle regole sul mercato sia comunque necessaria per incentivare nella misura del possibile questi sviluppi. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/943; — l’articolo 3, primo comma, lettera j), del regolamento (UE) 2019/943 non impedisce di dare priorità ai progetti di stoccaggio dell’energia nelle isole Baleari, ad esempio se tali progetti sono considerati l’opzione migliore per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento locale. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettera j), del regolamento (UE) 2019/943; — per quanto riguarda l’articolo 3, primo comma, lettera n), del regolamento (UE) 2019/943, l’accesso o l’uscita di un’impresa dal mercato della generazione di energia elettrica dovrebbe dipendere dalla sua valutazione di sostenibilità economica e finanziaria, tenuto conto della possibilità di ricevere la remunerazione regolamentata di cui ai considerando 16 e 17 della presente decisione. Di conseguenza non è giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettera n), del regolamento (UE) 2019/943 per le isole Baleari. (59) Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/943, tali disposizioni riguardano i mercati a termine, del giorno prima, infragiornalieri e del bilanciamento. Stando alle informazioni fornite dalla Spagna, sembra che tali mercati non possano essere attuati in modo efficace nelle isole Baleari (considerando da 10 a 13) viste le particolarità del sistema elettrico di tale territorio. La Commissione ritiene pertanto che una deroga a tali disposizioni sia giustificata. 5.3.3. Capo III del regolamento (UE) 2019/943: accesso alle reti e gestione della congestione – articoli da 14 a 17 e articolo 19 5.3.3.1. La richiesta (60) La Spagna spiega che le prescrizioni degli articoli da 14 a 16 e dell’articolo 19 non possono essere applicate nei territori non peninsulari, in quanto il gestore del sistema di trasmissione effettua il dispacciamento della generazione per ciascuno dei sistemi di energia elettrica in questi territori e i sistemi non costituiscono zone di offerta indipendenti e interconnesse. I dispacciamenti tengono conto dell’energia trasferita attraverso i collegamenti tra la Spagna continentale e le isole Baleari. In caso di congestione in tali collegamenti, il gestore del sistema di trasmissione riorganizza il dispacciamento della capacità di generazione disponibile, tenendo conto principalmente di criteri tecnici, per garantire le forniture. La Spagna precisa inoltre che, poiché i territori non peninsulari non costituiscono zone di offerta indipendenti, non esiste un mercato della capacità interzonale associato e quindi non è generata alcuna rendita di congestione. 5.3.3.2. Valutazione (61) Le deroghe all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 hanno l’effetto di escludere i sistemi elettrici delle isole Baleari dai mercati integrati del giorno prima e infragiornalieri. Pertanto alcune disposizioni relative al funzionamento di tali mercati non si applicheranno necessariamente alle Baleari. (62) Gli articoli da 14 a 17 e l’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/943 riguardano le zone di offerta e la gestione della capacità e delle congestioni tra zone di offerta. In tale contesto la Commissione osserva che, sebbene attualmente le isole Baleari costituiscano un’unica zona di offerta insieme alla Spagna continentale e agli altri territori non peninsulari, in futuro la situazione potrebbe cambiare tramite applicazione degli articoli 14 e 15. Per contro, le disposizioni dell’articolo 16, paragrafi da 3 a 13, e degli articoli 17 e 19 non si applicano di fatto alle isole Baleari in quanto il territorio non costituisce una zona di offerta indipendente. Ne consegue che non è giustificata una deroga alle prescrizioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi da 3 a 13, e degli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) 2019/943. (63) Alle isole Baleari si applica l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/943, che contiene i principi generali in materia di gestione della congestione, in quanto tali principi offrono ai partecipanti al mercato la garanzia che il gestore del sistema di trasmissione risolva i problemi di congestione con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato e utilizzi le procedure di riduzione delle transazioni solo in situazioni di emergenza. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/943. 5.3.4. Capo IV del regolamento (UE) 2019/943: adeguatezza delle risorse – articolo 20, paragrafi da 3 a 8, articolo 21, paragrafi 7 e 8, articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), articolo 22, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 25, paragrafi da 2 a 4 5.3.4.1. La richiesta (64) La Spagna spiega che, a causa dell’isolamento geografico dei territori non peninsulari derivante dal livello di connessione alla terraferma esiguo o inesistente, le valutazioni dell’adeguatezza delle risorse effettuate dal gestore del sistema per ciascun territorio sono indipendenti e non confluiscono nella valutazione dell’adeguatezza delle risorse europee o della Spagna continentale. La Spagna ritiene pertanto che talune disposizioni del capo IV non siano applicabili ai territori non peninsulari. La Spagna sottolinea tuttavia che le attuali norme nazionali mirano, per quanto possibile, a garantire un trattamento paritario dei territori non peninsulari e del mercato continentale, ad esempio per quanto riguarda i livelli di sicurezza dell’approvvigionamento o la metodologia di valutazione dell’adeguatezza delle risorse. (65) La Spagna afferma che nei territori non peninsulari l’adeguatezza è garantita dal meccanismo specifico per l’allocazione delle nuove capacità previsto dal regio decreto 738/2015, come descritto nei considerando da 22 a 24. Essa ritiene che tale meccanismo debba essere mantenuto, data la natura unica dei territori non peninsulari, e chiede pertanto una deroga all’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, all’articolo 21, paragrafi 7 e 8, all’articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), all’articolo 22, paragrafi 2, 3 e 5, e all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4. (66) La Spagna sostiene che le valutazioni dell’adeguatezza delle risorse nei territori non peninsulari sono conformi ai principi di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/943. Essa spiega inoltre che eventuali problemi di adeguatezza sono affrontati con una procedura di gara concorrenziale (come stabilito nel regio decreto 738/2015) combinata con la valutazione delle aste di capacità da fonti rinnovabili. Si tratta di procedure alle quali, secondo la Spagna, non possono essere applicate le prescrizioni dell’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, del regolamento (UE) 2019/943. (67) La Spagna spiega che le disposizioni contenute nell’articolo 21, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/943 non sono compatibili con il meccanismo previsto dal regio decreto 738/2015, affermando tuttavia che esse si applicheranno a qualsiasi nuovo meccanismo di capacità in futuro. (68) La Spagna sottolinea che il meccanismo previsto dal regio decreto 738/2015 è incompatibile anche con le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943: — articolo 22, paragrafo 1, lettera f), che stabilisce che la remunerazione sia stabilita mediante un processo competitivo, in quanto secondo la Spagna la remunerazione nel meccanismo esistente non si basa su un processo competitivo ma su un impianto di riferimento, al fine di incentivare l’efficienza; — articolo 22, paragrafo 1, lettera h), che stabilisce che i meccanismi di capacità siano aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, perché secondo la Spagna il meccanismo si applica solo agli impianti dispacciabili; — articolo 22, paragrafo 2, che stabilisce un elenco di caratteristiche progettuali che le riserve strategiche devono rispettare, in quanto secondo la Spagna fa riferimento a mercati del bilanciamento che non esistono nei territori non peninsulari; — articolo 22, paragrafo 3, che stabilisce requisiti aggiuntivi per i meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche, in quanto secondo la Spagna il meccanismo esistente non è conforme a tali requisiti: la remunerazione non tende allo zero quando il livello di capacità fornita è adeguato e non è legata solo alla capacità, e gli obblighi di capacità non sono trasferibili; — articolo 22, paragrafo 4, in forza del quale i meccanismi di capacità devono contenere requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO 2 , in quanto secondo la Spagna l’attuale meccanismo non prevede alcun requisito di questo tipo ma consente di fissare limitazioni tecniche; — articolo 22, paragrafo 5, che impone di adattare i meccanismi di capacità che si applicano al 4 luglio 2019. (69) La Spagna spiega che i parametri di affidabilità per i territori non peninsulari non sono allineati con quanto prescritto all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, perché non tengono conto del costo di nuovo ingresso. Essa aggiunge che, anche se i parametri fossero gli stessi, potrebbero evolvere verso valori più rigidi a un ritmo diverso, per cui chiede una deroga all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943. 5.3.4.2. Valutazione (70) L’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/943 tratta l’adeguatezza delle risorse nel mercato interno dell’energia elettrica e stabilisce obblighi per gli Stati membri relativamente alle modalità di vigilanza sull’adeguatezza delle risorse e alle modalità di intervento in caso di problemi di adeguatezza, nella fattispecie con l’elaborazione di un piano di attuazione allo scopo, tra l’altro, di rimuovere le distorsioni normative, garantire un’acquisizione orientata al mercato di servizi di bilanciamento o rimuovere i prezzi regolamentati. La Commissione osserva che, nell’ambito della procedura di aiuti di Stato, la Spagna ha già elaborato e sottoposto alla Commissione un piano di attuazione a norma dell’articolo 20, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/943. Conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, del suddetto regolamento, il 13 marzo 2024 la Commissione ha emesso un parere sul piano di attuazione della Spagna. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, del regolamento. (71) L’articolo 21, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) e pertanto non si applica più ai territori non peninsulari. Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 21, paragrafo 8 ( 14 ) , del regolamento (UE) 2019/943, la Commissione osserva che, sebbene non specifichi più la natura temporanea dei meccanismi di capacità, questa disposizione stabilisce che i meccanismi devono essere approvati dalla Commissione per un periodo non superiore a dieci anni. Inoltre, non è possibile prevedere l’evoluzione nel tempo del sistema elettrico delle isole Baleari. Di conseguenza la durata del meccanismo di remunerazione regolamentata di cui al regio decreto 738/2015 dovrebbe essere limitata al periodo fino al 31 dicembre 2025, come da decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270 per quanto riguarda le isole Baleari. (72) L’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943 stabilisce i principi di concezione applicabili ai meccanismi di capacità. La Commissione ritiene che una deroga all’articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), del regolamento (UE) 2019/943, applicabile dopo la data di scadenza del meccanismo di remunerazione regolamentata di cui alla decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270, ostacolerebbe la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda, in quanto tali disposizioni mirano a consentire la partecipazione di tutte le tecnologie su base competitiva. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h). Ciò non dovrebbe pregiudicare gli impegni e i contratti conclusi relativamente alle isole Baleari nell’ambito del meccanismo di remunerazione di cui al regio decreto 738/2015, approvato con decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270. (73) Sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna (considerando 68), la Commissione ritiene giustificata una deroga all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, in quanto i requisiti specifici di progettazione delle riserve strategiche sono intrinsecamente legati all’istituzione di un mercato del bilanciamento efficiente. Per contro, una deroga all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 non è giustificata, in quanto i requisiti specifici di progettazione dei meccanismi di capacità sono pensati per essere applicati indipendentemente dall’esistenza di un mercato del bilanciamento sufficientemente sviluppato. (74) Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943, la Commissione ritiene che non sia giustificata, dato la disposizione in questione non si applica ai meccanismi di capacità approvati dopo il 4 luglio 2019. (75) Per quanto concerne l’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, che stabilisce i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO 2 per i meccanismi di capacità, la Commissione ritiene che tali requisiti non siano applicabili all’attuale meccanismo di remunerazione regolamentata approvato con decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270, alla luce delle ridotte dimensioni del sistema elettrico delle isole Baleari, dei vincoli connessi all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali per le nuove capacità di generazione e della maggiore necessità di generazione dispacciabile per assicurare l’integrazione delle rinnovabili nelle Baleari e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. La Commissione ritiene che una deroga all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, applicabile dopo la data di scadenza del meccanismo di remunerazione regolamentata di cui alla decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270, ostacolerebbe la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, l’aumento flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda, in quanto tali disposizioni mirano a consentire la partecipazione di tutte le tecnologie su base competitiva. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli impegni e i contratti conclusi relativamente alle isole Baleari nell’ambito del meccanismo di remunerazione di cui al regio decreto 738/2015, approvato con decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270. (76) A parere della Commissione, in base alle spiegazioni fornite dalla Spagna (cfr. il considerando 69), non è giustificata una deroga all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943 per l’esercizio dei sistemi elettrici delle isole Baleari. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli impegni e i contratti conclusi relativamente alle isole Baleari nell’ambito del meccanismo di remunerazione di cui al regio decreto 738/2015, approvato con decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270. 5.3.5. Deroga agli articoli da 14 a 17, da 19 a 27 e da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943 per il meccanismo di cui al regio decreto 738/2015 (77) Nella sua richiesta, come modificata dalla seconda serie di chiarimenti inviati il 17 gennaio 2022, la Spagna ha dichiarato che per il meccanismo esistente di cui al regio decreto 738/2015 è necessaria una deroga agli articoli da 14 a 17, da 19 a 27 e da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943. La Commissione è del parere che una deroga così ampia non sia necessaria per garantirne l’applicazione e ritiene giustificate solo le deroghe indicate nelle sezioni precedenti. 5.4. Nessun ostacolo alla transizione verso le energie rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda (78) A norma dell’articolo 64, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, una decisione di deroga deve garantire che non sia ostacolata la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda. (79) Per quanto riguarda la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità (compresa la gestione della domanda) e lo stoccaggio dell’energia, è importante osservare che mercati a termine, del giorno prima, infragiornalieri e del bilanciamento ben funzionanti, in linea con quanto stabilito dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla direttiva (UE) 2019/944, dovrebbero fornire i segnali di dispacciamento e di investimento necessari per massimizzare il potenziale sviluppo di tali tecnologie. A titolo di esempio, sviluppare la gestione della domanda, cui si può fare ricorso nei periodi in cui il sistema elettrico delle isole Baleari è sotto stress, sarebbe in linea di principio più facile in un sistema in cui i prezzi della domanda riflettano la situazione oraria di generazione nelle isole Baleari anziché quella sulla terraferma. Ciò non impedisce automaticamente di sviluppare la gestione della domanda o altre forme di flessibilità nell’attuale contesto normativo, tuttavia non si può escludere che la decisione di deroga possa avere un impatto negativo su tali sviluppi potenziali. (80) D’altra parte, a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 le decisioni di deroga non devono necessariamente massimizzare il potenziale di flessibilità o di stoccaggio dell’energia. Una deroga ai sensi dell’articolo 64 del regolamento mira solo a garantire di «non ostacolare» la transizione. In altri termini, la deroga non deve impedire sviluppi che, in sua assenza, si verificherebbero naturalmente. È improbabile che in assenza della deroga si sviluppino mercati a termine, del giorno prima, infragiornalieri e del bilanciamento ben funzionanti in ciascuno dei sistemi elettrici delle isole Baleari. Ciò è dovuto alle difficoltà operative nei territori non peninsulari, ai livelli estremamente bassi di concorrenza nel segmento della generazione e al livello esiguo di connessione al mercato continentale descritte alla sezione 2. È tuttavia necessario garantire l’eliminazione graduale delle deroghe una volta soddisfatte le condizioni per lo sviluppo di mercati all’ingrosso funzionanti. Per questo motivo nella presente decisione la Commissione stabilisce un periodo di deroga limitato e condizioni rigorose per la sua proroga, come indicato alla sezione 5.5. (81) La deroga non sembra avere un impatto significativo sull’elettromobilità. 5.5. Durata della deroga e condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l’integrazione con il mercato interno dell’energia elettrica (82) L’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e l’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944 stabiliscono espressamente che per i piccoli sistemi connessi la deroga deve essere limitata nel tempo e soggetta a condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l’integrazione con il mercato interno dell’energia elettrica. (83) Il regolamento (UE) 2019/943 e la direttiva (UE) 2019/944 prevedono una limitazione obbligatoria per diversi scopi. In primo luogo si fondano sul presupposto che il quadro normativo generale possa essere applicato a tutte le situazioni del mercato interno e che tale applicazione generale sia vantaggiosa per la società. Sebbene l’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 riconosca che possono essere necessarie deroghe per situazioni specifiche, tali deroghe possono aumentare la complessità del sistema generale e creare ostacoli all’integrazione del mercato anche in aree limitrofe. La giustificazione della deroga inoltre si basa generalmente sul quadro tecnico e normativo del momento e su una data topologia di rete, tutte situazioni che sono destinate a cambiare. Infine è importante che i partecipanti al mercato siano in grado di prevedere con sufficiente anticipo le modifiche normative. Tutte le deroghe devono pertanto essere limitate nel tempo. (84) I nuovi cavi che aumentano il collegamento tra le isole Baleari e la Spagna continentale dovrebbero entrare in funzione entro la fine del 2030. Nel momento in cui i cavi saranno operativi, il quadro normativo applicabile al territorio dovrebbe essere modificato, il territorio dovrebbe essere integrato nel mercato continentale dell’energia elettrica e le deroghe richieste dovrebbero essere gradualmente eliminate. La Spagna sostiene che, una volta attivati i cavi, sarà necessario un ulteriore periodo per integrare i territori nelle norme del mercato continentale, apportare le necessarie modifiche normative ed effettuare il collaudo. Di conseguenza la Spagna chiede una deroga per le isole Baleari almeno fino al 2030. (85) Alla luce dei motivi addotti dalla Spagna, la Commissione ritiene proporzionato concedere le deroghe per le isole Baleari fino a dodici mesi dopo l’entrata in funzione del nuovo cavo. (86) Per garantire il prima possibile l’eliminazione graduale delle deroghe richieste, entro sei mesi dalla data di prima attivazione dei nuovi cavi tra le isole Baleari e la Spagna continentale, la Spagna deve fornire alla Commissione un piano chiaro che illustri in dettaglio tutte le modifiche normative e di sistema necessarie a integrare le Baleari al mercato dell’energia elettrica continentale. Il piano deve individuare chiaramente le varie azioni necessarie e includere un calendario che individui le tappe fondamentali più importanti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È concessa al Regno di Spagna una deroga alle disposizioni dell’articolo 3, primo comma, lettere a), b), e), k), o) e p), dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, degli articoli 9, 10, 11 e dell’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda le isole Baleari. Articolo 2 La deroga concessa a norma dell’articolo 1 si applica fino a dodici mesi dopo la data in cui entra in funzione il nuovo cavo elettrico che collega le isole Baleari con la Spagna continentale. Articolo 3 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2025 Per la Commissione Dan JØRGENSEN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj . ( 2 ) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/944/oj . ( 3 ) Decisione (UE) 2024/560 della Commissione, dell’8 dicembre 2023, che concede al Regno di Spagna una deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le isole Canarie ( GU L, 2024/560, del 15.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/560/oj ). ( 4 ) Cfr. l’allegato I, figura A1.1, dell’ Informe del Sistema Eléctrico español di Red Eléctrica del 1997: PORTADA.eps (Convertido)-1 (ree.es) . ( 5 ) Evolución demanda | Informes del sistema . ( 6 ) Ordinanza ministeriale TEC/1172/2018, del 5 novembre 2018, che ridefinisce i sistemi elettrici isolati del territorio non peninsulare delle isole Baleari: Orden TEC/1172/2018, de 5 de noviembre, por la que se redefinen los sistemas eléctricos aislados del territorio no peninsular de las Illes Balears y se modifica la metodología de cálculo del precio de adquisición de la demanda y del precio de venta de la energía en el despacho de producción de los territorios no peninsulares (boe.es) . ( 7 ) Evolución demanda | Informes del sistema . ( 8 ) Cfr. la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima 2021-2030 della Spagna: 211d83b7-b6d9-4bb8-b084-4a3bfb4cad3e_en . ( 9 ) Il quadro normativo è definito dal regio decreto 738/2015 del 31 luglio 2015 (Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares) («regio decreto 738/2015»). ( 10 ) Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. ( 11 ) Decisione del 28 maggio 2020, SA.42270 (2016/NN) – «Spain – Electricity production in Spanish non-peninsular territories», C(2020) 3401 final. ( 12 ) Cfr. ad esempio la decisione della Commissione, del 14 agosto 2014, che concede alla Repubblica ellenica una deroga a talune disposizioni della direttiva 2009/72/CE, che fa riferimento ai maggiori costi della produzione di energia elettrica nelle isole, mentre i prezzi per legge devono essere uguali a quelli applicati nel continente. ( 13 ) Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione ( GU L, 2024/1747, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1747/oj ). ( 14 ) Quale modificato dal regolamento (UE) 2024/1747. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1014/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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