Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1017/2019

Decisione (UE) 2019/1017 del Consiglio, del 14 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) riguardo alle condizioni per l'adesione del governo della Georgia all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

Pubblicato: 14/06/2019 In vigore dal: 14/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1017 del Consiglio, del 14 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) riguardo alle condizioni per l'adesione del governo della Georgia all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola EN: Council Decision (EU) 2019/1017 of 14 June 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council (IOC) as regards the conditions for the accession of the Government of Georgia to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015

Testo normativo

21.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/66 DECISIONE (UE) 2019/1017 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) riguardo alle condizioni per l'adesione del governo della Georgia all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio ( 1 ) il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1 o gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. (2) L'accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 mediante decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 2 ) . (3) Ai sensi dell'articolo 29 dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all'accordo. (4) Il governo della Georgia ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. Il Consiglio dei membri dovrebbe pertanto essere invitato, in occasione di una sessione futura dello stesso o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni di adesione della Georgia per quanto riguarda le quote di partecipazione in seno al Consiglio oleicolo internazionale («COI») e il termine per il deposito dello strumento di adesione. (5) Poiché la Georgia sta sviluppando i settori oleicoli sia sotto il profilo del consumo che della produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il COI, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento dell'uniformità del diritto nazionale e internazionale relativi alle caratteristiche dei prodotti oleicoli al fine di evitare ogni ostacolo agli scambi. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, in quanto le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull'Unione, in particolare incidendo sull'equilibrio decisionale in seno al Consiglio dei membri quando le decisioni non sono adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sessione futura dello stesso o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all'accordo da parte del governo della Georgia, figura nell'allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019. Per il Consiglio Il presidente E.O. TEODOROVICI ( 1 ) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ( GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 ). ALLEGATO L'Unione sosterrà l'adesione all'accordo da parte del governo della Georgia in occasione di una sessione futura del Consiglio dei membri o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a condizione che le quote di partecipazione della Georgia siano calcolate secondo la formula indicata all'articolo 11 dell'accordo e che il termine per il deposito degli strumenti di adesione consenta alla Georgia di aderire rapidamente all'accordo. Se il deposito dello strumento è ritardato, l'Unione può sostenere, in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri, la proroga del termine per il deposito dello strumento.

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