Decisione (UE) 2018/1034 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Decisione (UE) 2018/1034 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Council Decision (EU) 2018/1034 of 16 July 2018 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established under the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement), as regards draft Decision No x/xxxx of that Committee (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
23.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 185/16
DECISIONE (UE) 2018/1034 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2018
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione del Consiglio del 3 ottobre 2002
(
1
)
l'Unione ha concluso l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)
(
2
)
(«accordo»), che è entrato in vigore il 1
o
gennaio 2003
(
3
)
.
(2)
A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 dell'accordo («comitato misto») modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, e l'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale.
(3)
L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto
(
4
)
tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009.
(4)
Nel corso delle sue riunioni che si terranno nel 2018, il comitato misto dovrà adottare una decisione del comitato misto per l'aggiornamento dell'accordo ai progressi tecnici e normativi.
(5)
La decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio
(
5
)
ha stabilito la posizione dell'Unione europea riguardo a un progetto di decisione del comitato misto tenendo conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2015.
(6)
Nel corso dei negoziati con le altre parti contraenti
(
6
)
dell'accordo, è risultato evidente che occorreva apportare alcune modifiche al testo approvato dal Consiglio. Queste riguardavano, nel particolare, la relazione tra le norme dell'Unione riguardo al tachigrafo intelligente e l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) («accordo AETR») e, vista la situazione in alcune parti contraenti dell'accordo Interbus, un periodo transitorio per gli importi dei risarcimenti stabiliti all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
.
(7)
È opportuno abrogare la decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio e stabilire la nuova posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto nel corso delle sue riunioni del 2018, poiché la decisione adottata da tale comitato sarà vincolante per l'Unione.
(8)
A partire dal 2018 la posizione dell'Unione nel corso delle riunioni del comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso delle riunioni del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio è abrogata
Articolo 3
La presente decisione e la decisione del comitato misto sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 4
La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
(
1
)
Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (
GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11
).
(
2
)
GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13
.
(
3
)
Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (
GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44
).
(
4
)
Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (
GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38
).
(
5
)
Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato (
GU L 189 del 14.7.2016, pag. 48
).
(
6
)
Le parti contraenti dell'accordo Interbus sono l'Unione europea, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.
(
7
)
Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1
).
PROGETTO
DECISIONE N. x/xxxx
(
1
)
DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS (ACCORDO INTERBUS)
del …
che adatta l'articolo 8 dell'accordo e gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell'accordo, adattando il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1», introducendo un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011», e abroga la raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)
(
2
)
, come aggiornato dalla decisione del comitato misto n. 1/2011
(
3
)
, in particolare l'articolo 24 dell'accordo,
considerando quanto segue:
(1)
L'articolo 23 dell'accordo Interbus («accordo») istituisce un comitato misto onde facilitare la gestione dell'accordo («comitato misto»).
(2)
In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi.
(3)
L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo.
(4)
La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto
(
4
)
introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus. Tale raccomandazione è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo, le condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'allegato 1 dell'accordo, le norme tecniche applicabili agli autobus di cui all'allegato 2 dell'accordo, il modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione di cui all'allegato 3 dell'accordo e il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati che figura all'allegato 5 dell'accordo sono adattati in conformità dell'allegato della presente decisione. Anche il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» è adattato in conformità dell'allegato della presente decisione. Inoltre, è aggiunto all'accordo un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011».
Articolo 2
1. Il «Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» accluso all'accordo Interbus è adattato e spostato nel nuovo allegato 6 dell'accordo Interbus.
2. All'accordo Interbus è aggiunto un nuovo allegato, come segue:
«ALLEGATO 6
Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus
Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada
DICHIARAZIONE DI … (nome della parte contraente) RELATIVA ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO 1
Le quattro condizioni di cui al capo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (
GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51
):
a)
sono state recepite nell'ordinamento nazionale con
… (riferimenti legislativi);
b)
saranno recepite nell'ordinamento nazionale
… (data).
Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1
).
(da effettuare entro i due mesi successivi all'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo Interbus)
DICHIARAZIONE EFFETTUATA DA … (nome della parte contraente)
1.
Per quanto riguarda l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011, la legislazione nazionale vigente del dichiarante stabilisce i seguenti limiti massimi per il risarcimento per il decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o le lesioni personali, nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, non inferiori a:
—
EUR … (o importo equivalente nella valuta nazionale) per passeggero;
—
EUR … (o importo equivalente nella valuta nazionale) per bagaglio.
2.
La legislazione nazionale vigente del dichiarante prevede che, in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento sia pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata?
SÌ ☐ NO ☐
3.
Si prevede che gli importi finanziari stabiliti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 181/2011, nonché il risarcimento in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, saranno adattati dal dichiarante ai requisiti del regolamento entro … (data, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. x/xxxx del comitato misto ai sensi dell'accordo Interbus o, a seconda dei casi, entro tre anni dalla data di ratifica dell'accordo Interbus di una nuova parte contraente).
»
Articolo 3
La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto è abrogata.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il comitato misto
Il presidente
Il segretario
(
1
)
Il numero e l'anno dell'imminente decisione del comitato misto sono indicati con «x/xxxx». La precedente designazione era «1/2016».
(
2
)
GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13
.
(
3
)
Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (
GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38
).
(
4
)
Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (
GU L 8 del 12.1.2012, pag. 46
).
ALLEGATO
Adattamento dell'articolo 8, relativo alle disposizioni in materia sociale, dell'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, dell'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus, dell'allegato 3, relativo al modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione, dell'allegato 5, riguardante il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati, del «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1», nonché l'introduzione di un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011»
(
1
)
1)
All'articolo 8 dell'accordo, l'elenco degli atti dell'Unione è così modificato:
a)
il riferimento al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è sostituito dal seguente:
«—
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (
GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (
GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19
), che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (
GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1
).
In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli,»;
b)
è aggiunto il seguente atto dell'Unione:
«—
regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (
GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1
), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.
In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli, fatto salvo l'articolo 13 dell'accordo AETR.».
2)
All'allegato 1 dell'accordo, l'elenco degli atti dell'Unione è sostituito dal seguente:
«regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (
GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (
GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1
);
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (
GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (
GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1
);
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (
GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (
GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1
);
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1
).
Durante un periodo transitorio di un massimo di tre anni dalla data di adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto, qualsiasi parte contraente diversa dall'Unione europea può scegliere di applicare, in luogo dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011, le proprie disposizioni nazionali alle questioni trattate da tale articolo. Al fine di beneficiare del periodo transitorio, una parte contraente ne dà notifica al segretariato del comitato misto tramite un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011» di cui all'allegato 6, debitamente compilato e firmato, entro due mesi dall'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto.».
3)
L'allegato 2 dell'accordo è così modificato:
a)
l'articolo 1 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:
—
direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (
GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51
), che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018;
—
Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (
GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134
), che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018:»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
dimensioni massime autorizzate e pesi massimi autorizzati:
—
direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (
GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59
), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (
GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1
);
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
—
regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31
);»;
iii)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada:
—
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (
GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (
GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19
), o regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli, che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (
GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1
).
In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli;
—
regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (
GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1
), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.
In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli, fatto salvo l'articolo 13 dell'accordo AETR.».
b)
l'articolo 2 è così modificato:
i)
i titoli e i riferimenti tra il primo paragrafo e la tabella sono sostituiti dai seguenti:
«Emissioni allo scarico:
—
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (
GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012 (
GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 16
);
—
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (
GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (
GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1
);
Emissioni sonore:
—
direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (
GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16
), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (
GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172
), che si applica fino al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
—
regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e dei dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (
GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131
), che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento, dal 1
o
luglio 2016, dal 1
o
luglio 2019 e dal 1
o
luglio 2027;
Frenatura:
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
Pneumatici:
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
Serbatoi di carburante:
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
Retrovisori:
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
Cinture di sicurezza – Installazione:
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
Cinture di sicurezza – Ancoraggio:
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
Sedili:
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme):
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.):
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza:
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
—
regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (
GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione, dell'8 aprile 2015 (
GU L 93 del 9.4.2015, pag. 35
);
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia:
—
regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3
);
—
regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione relativi all'installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (
GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18
).»;
ii)
la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
«Voce
Regolamento UNECE
(ultima versione applicabile)
Atti dell'Unione
Emissioni allo scarico
49
Regolamento (CE) n. 715/2007, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012
Regolamento (CE) n. 595/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014
Emissioni sonore
51
Direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, che si applica fino al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014
Regolamento (UE) n. 540/2014, che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo, dal 1
o
luglio 2016, dal 1
o
luglio 2019 e dal 1
o
luglio 2027
Frenatura
13
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Pneumatici
54
117
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
48
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Serbatoi di carburante
34
58
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Retrovisori
46
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Cinture di sicurezza – installazione
16
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Cinture di sicurezza – ancoraggio
14
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Sedili
17
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)
118
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.)
66
107
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza
131
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia
130
Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166
Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione».
4)
Nell'allegato 3 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente:
«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY) Croazia (HR), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Ungheria (H), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SLO); Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Regno Unito (UK), da completare.».
5)
Nell'allegato 5 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente:
«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY) Croazia (HR), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Ungheria (H), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SLO); Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Regno Unito (UK), da completare.».
6)
Il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» accluso all'accordo diventa parte di un nuovo allegato 6, dal titolo «Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus». I suoi termini sono modificati come segue:
a)
al paragrafo 1, il numero del paragrafo è soppresso e la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le quattro condizioni di cui al capo I del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (
GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51
).»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso.
7)
Il seguente modello di dichiarazione è aggiunto al nuovo allegato 6 dell'accordo:
«Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1
).
(da effettuare entro i due mesi successivi all'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo Interbus)
DICHIARAZIONE EFFETTUATA DA … (nome della parte contraente)
1.
Per quanto riguarda l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011, la legislazione nazionale vigente del dichiarante stabilisce i seguenti limiti massimi per il risarcimento per il decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o le lesioni personali, nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, non inferiori a:
—
EUR … (o importo equivalente nella valuta nazionale) per passeggero;
—
EUR … (o importo equivalente nella valuta nazionale) per bagaglio.
2.
La legislazione nazionale vigente del dichiarante prevede che in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento sia pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata?
SÌ ☐ NO ☐
3.
Si prevede che gli importi finanziari stabiliti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 181/2011, nonché il risarcimento in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, saranno adattati dal dichiarante ai requisiti del regolamento entro … (data, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. x/xxxx del comitato misto ai sensi dell'accordo Interbus o, a seconda dei casi, entro tre anni dalla data di ratifica dell'accordo Interbus di una nuova parte contraente).».
(
1
)
Per l'adattamento degli atti si è tenuto conto delle nuove misure adottate dall'Unione europea fino al 31 dicembre 2015.
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