Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1049/2024

Decisione (PESC) 2024/1049 del Consiglio, del 4 aprile 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova

Pubblicato: 04/04/2024 In vigore dal: 04/04/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2024/1049 del Consiglio, del 4 aprile 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova EN: Council Decision (CFSP) 2024/1049 of 4 April 2024 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of the Republic of Moldova

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1049 5.4.2024 DECISIONE (PESC) 2024/1049 DEL CONSIGLIO del 4 aprile 2024 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility — EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 fissa gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell’Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, di promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi e di rafforzare una governance globale sulla base del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. (3) Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner. (4) L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Repubblica di Moldova forte, indipendente e prospera, sulla base dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra ( 2 ) («accordo di associazione»), che contempla tra l’altro la zona di libero scambio globale e approfondita, e a promuovere l’associazione politica e l’integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica di Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. A norma dell’articolo 5 dell’accordo di associazione, l’Unione e la Repubblica di Moldova devono intensificare il dialogo e la cooperazione e promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e devono affrontare in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti, risoluzione pacifica dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi. (5) L’Unione riconosce l’importante contributo della Repubblica di Moldova alla PSDC dell’Unione. (6) La presente decisione si basa sulle decisioni (PESC) 2021/2136 ( 3 ) , (PESC) 2022/1093 ( 4 ) e (PESC) 2023/921 ( 5 ) del Consiglio per quanto riguarda il costante impegno dell’Unione a sostenere il rafforzamento delle capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova nei settori prioritari. (7) Il 5 febbraio 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta da parte della Repubblica di Moldova che invitava l’Unione ad assistere le forze armate della Repubblica di Moldova nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare le capacità delle sue unità di mobilità, guerra elettronica e logistica. (8) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare nel rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 6 ) , e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (9) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica di Moldova («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace ( European Peace Facility — EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è contribuire a potenziare le capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica generale dell’Unione nei confronti della Repubblica di Moldova. Sulla base del precedente sostegno fornito dall’EPF, la misura di assistenza mira a consentire alle forze armate della Repubblica di Moldova di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto delle norme dell’Unione e l’interoperabilità e, pertanto, proteggere meglio i civili in caso di crisi ed emergenze. Mira inoltre a rafforzare le capacità della Repubblica di Moldova per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’UE in ambito PSDC. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza, i servizi e le forniture seguenti, compresa la formazione tecnica se richiesta, delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza: a) attrezzature per la mobilità; b) attrezzature di sorveglianza aerea; c) materiale di guerra elettronica; d) attrezzature per la logistica. 4.   La durata della misura di assistenza è di 40 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 41 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che, al termine del loro ciclo di vita, i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dal centro estone per gli investimenti nella difesa. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire gli obiettivi dichiarati all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2024 Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4 . ( 3 ) Decisione (PESC) 2021/2136 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova ( GU L 432 del 3.12.2021, pag. 63 ). ( 4 ) Decisione (PESC) 2022/1093 del Consiglio, del 30 giugno 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova ( GU L 176 dell’1.7.2022, pag. 22 ). ( 5 ) Decisione (PESC) 2023/921 del Consiglio, del 4 maggio 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova ( GU L 119 del 5.5.2023, pag. 173 ). ( 6 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1049/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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