Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1063/2024

Decisione (PESC) 2024/1063 del Consiglio, del 4 aprile 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana

Pubblicato: 04/04/2024 In vigore dal: 04/04/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2024/1063 del Consiglio, del 4 aprile 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana EN: Council Decision (CFSP) 2024/1063 of 4 April 2024 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Ghana Armed Forces

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1063 5.4.2024 DECISIONE (PESC) 2024/1063 DEL CONSIGLIO del 4 aprile 2024 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza quali azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea (Ghana, Costa d’Avorio, Benin e Togo) presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale. (3) Alla luce del deterioramento delle condizioni di sicurezza, la necessità di rafforzare le forze di difesa e di sicurezza è un elemento importante per consentire e sostenere gli sforzi di stabilizzazione nel Ghana. In tale contesto, nella piena consapevolezza che la situazione richiede una risposta integrata, assicurare la pace e la sicurezza a lungo termine nel Ghana è una priorità fondamentale per l’Unione. (4) Il 10 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1440 ( 2 ) relativa a una misura di assistenza nell’ambito dell’EPF a sostegno delle forze armate del Ghana, per potenziare la capacità delle forze armate del Ghana di proteggere l’integrità territoriale e la sovranità del Ghana, come pure la popolazione civile, dalle aggressioni interne ed esterne e contribuire alla pace e alla stabilità nella regione. (5) Il 3 agosto 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1599 ( 3 ) , con cui ha istituito un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa («iniziativa») nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea, Ghana e Benin. L’obiettivo strategico dell’iniziativa è fornire, ai paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea in cui è istituita, assistenza nello sviluppo, in seno alle loro forze di sicurezza e di difesa, di capacità adeguate per contenere le pressioni esercitate dai gruppi terroristici armati e rispondervi. (6) Il 12 dicembre 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta del Ghana affinché l’Unione assista ulteriormente le forze armate del paese nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di rafforzare le capacità operative delle unità militari schierate nella parte settentrionale del paese per combattere i gruppi armati e contrastare e ridurre le opportunità di tali gruppi di commettere attacchi terroristici. (7) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 4 ) , e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (8) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Ghana («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è potenziare la capacità delle forze armate del Ghana di proteggere l’integrità territoriale e la sovranità del Ghana, come pure la popolazione civile, dalle aggressioni interne ed esterne e contribuire alla pace e alla stabilità nella regione. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepiti per l’uso letale della forza e i servizi seguenti: a) attrezzature mediche; b) attrezzature per il genio militare; c) attività di istruzione mirate nel campo delle conoscenze in materia di logistica militare; d) attrezzature di intelligence per la difesa; e) sistemi di guerra elettronica; f) attrezzature per la bonifica di ordigni esplosivi. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 25 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate del Ghana sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall’amministratore delle misure di assistenza, mediante un’intesa amministrativa con l’ Economat des Armées in conformità dell’articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate del Ghana sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature fornite nell’ambito della misura di assistenza e sull’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco nelle quali il beneficiario concede all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2024 Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2023/1440 del Consiglio del 10 luglio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana ( GU L 176 dell’11.7.2023, pag. 28 ). ( 3 ) Decisione (PESC) 2023/1599 del Consiglio, del 3 agosto 2023, relativa a un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea ( GU L 196 del 4.8.2023, pag. 25 ). ( 4 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1063/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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