Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1066/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1066 della Commissione, del 5 aprile 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri notificata con il numero C(2024) 2351

Pubblicato: 05/04/2024 In vigore dal: 05/04/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1066 della Commissione, del 5 aprile 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2024) 2351] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1066 of 5 April 2024 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2023/2447 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2024) 2351)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1066 10.4.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1066 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2024 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2024) 2351] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), considerando quanto segue: (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione ( 3 ) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI. (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione. (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/963 della Commissione ( 4 ) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame in Bulgaria e Svezia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/963, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame, situato nella regione di Plovdiv in Bulgaria. (7) L'autorità competente della Bulgaria ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno al focolaio. (8) La Commissione, in collaborazione con la Bulgaria, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detto Stato membro e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità competente della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dallo stabilimento in cui è stato confermato il focolaio di HPAI. (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detto Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. (10) È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza relative alla Bulgaria nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447. (11) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite dalla Bulgaria in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447. (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile. (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2024 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/963 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L, 2024/963, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/963/oj ). ALLEGATO PARTE A Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 2 Stato membro: Bulgaria Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Pazardzhik Region BG-HPAI(P)-2024-00008 The following village in Septemvri municipality: — Vetren The following village in Belovo municipality: — Akandzhievo 16.4.2024 Plovdiv Region BG-HPAI(P)-2024-00009 The following village in Rodopi municipality — Tsalapitsa The following village in Stamboliyski municipality — Stamboliyski 28.4.2024 Stato membro: Ungheria Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Komárom-Esztergom vármegye SK-HPAI(P)-2024-00002 Ács és Komárom települések közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. 4.4.2024 Stato membro: Slovacchia Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 SK-HPAI(P)-2024-00002 Zlatná na Ostrove, Komárno mesto (city) — časť (part) Čerhát a (and) Nová Stráž 4.4.2024 Stato membro: Svezia Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 SE-HPAI(P)-2024-00003 Those parts of the municipality of Svedala contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.598688 and E 13.267466. 9.4.2024 PARTE B Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 3 Stato membro: Bulgaria Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Haskovo Region BG-HPAI(P)-2024-00007 The following villages in Dimitrovgrad municipality: — Chernogorovo — Brod — Voden 23.3.2024 - 3.4.2024 The following villages in Dimitrovgrad municipality: — Dimitrovgrad — Bryast — Radievo — Golyamo Asenovo — Dolno Belevo — Zlatopole — Raynovo — Krepost 3.4.2024 The following villages in Haskovo municipality: — Aleksandrovo — Nova Nadezhda — Uzundzhovo 3.4.2024 Pazardzhik Region BG-HPAI(P)-2024-00008 The following village in Septemvri municipality: — Vetren The following village in Belovo municipality: — Akandzhievo 17.4.2024 - 25.4.2024 The following villages in Septemvri municipality: — Septemvri — Dolno Varshilo — Gorno Varshilo — Slavovitsa — Vinogradets — Karabunar 25.4.2024 The following villages in Belovo municipality: — Belovo — Dabravite — Menenkiovo — Momina klisura 25.4.2024 The following villages in Lesichovo municipality: — Lesichovo — Tserovo 25.4.2024 BG-HPAI(P)-2024-00009 The following villages in Pazardzhik municipality — Hadzhievo — Govedare — Malo Konare 7.5.2024 Plovdiv Region BG-HPAI(P)-2024-00009 The following village in Rodopi municipality — Tsalapitsa The following village in Stamboliyski municipality — Stamboliyski 29.4.2024 - 7.5.2024 The following villages in Maritsa municipality — Voisil — Benkovski — Radinovo — Kostievo The following villages in Rodopi municipality — Orizari — Kadievo — Zlatitrap The following villages in Stamboliyski municipality — Yoakim Gruevo — Kurtovo Konare — Novo selo — Trivoditsi 7.5.2024 Stato membro: Ungheria Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Komárom-Esztergom vármegye SK-HPAI(P)-2024-00002 Ács és Komárom települések közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. 13.4.2024 Győr-Moson-Sopron vármegye SK-HPAI(P)-2024-00002 Gönyű település közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. 13.4.2024 Stato membro: Slovacchia Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 SK-HPAI(P)-2024-00002 Zlatná na Ostrove — časti (parts) Veľký Lél a Horná Zlatná, obec (village) Okoličná na Ostrove (vrátane časti Štúrova), obec Veľké Kosihy, obec Kameničná (vrátane časti Balvany), obec Čalovec (vrátane časti Violín), obec Vrbová nad Váhom (vrátane časti Hliník), mesto Komárno (vrátane častí Kava, Lándor, Hadovce) 13.4.2024 Zlatná na Ostrove, Komárno mesto (city) — časť (part) Čerhát a (and) Nová Stráž 5.4.2024 - 13.4.2024 SK-HPAI(P)-2024-00003 Municipalities of (villages) Doľany, Budmerice, Jablonec, Vištuk, Šenkvice, Vinosady, (town) Modra (county of Pezinok; region Bratislava); Municipalities of (villages) Dolné Orešany, Dlhá, Košolná, Suchá nad Parnou, Borová, Ružindol (county of Trnava; region Trnava) 3.4.2024 Municipalities of (villages) Častá, Štefanová, Dubová, Píla (county of Pezinok; region Bratislava) 26.3.2024 - 3.4.2024 SK-HPAI(P)-2024-00005 Municipalities of: Doľany, Budmerice, Jablonec, Vištuk, Šenkvice, Vinosady, Modra city, Dolné Orešany, Dlhá, Košolná, Suchá nad Parnou, Borová, Ružindol 6.4.2024 Municialities of Častá, Štefanová, Dubová, Píla (v územnej pôsobnosti RVPS Senec) 29.3.2024 - 6.4.2024 Stato membro: Svezia Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 SE-HPAI(P)-2024-00003 The area of the parts of the municipality of Svedala extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.598688 and E 13.267466. 18.4.2024 Those parts of the municipality of Svedala contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.598688 and E 13.267466. 10.4.2024 - 18.4.2024 PARTE C Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera b), e all'articolo 4 Stato membro: nessuno Area comprendente Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis * Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 ), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1066/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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