Decisione di esecuzione (UE) 2025/1071 della Commissione, del 2 giugno 2025, relativa alla proroga della misura adottata dal ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2025) 1071
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1071 della Commissione, del 2 giugno 2025, relativa alla proroga della misura adottata dal ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 1071]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1071 of 2 June 2025 concerning the extension of the action taken by the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2025) 1071)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1071
4.6.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1071 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2025
relativa alla proroga della misura adottata dal ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2025) 1071]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
(
1
)
, in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il 4 settembre 2024 il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi («autorità competente dei Paesi Bassi») ha adottato una decisione in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere, fino al 3 marzo 2025, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («misura»). L’autorità competente dei Paesi Bassi ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
(2)
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente dei Paesi Bassi, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell’acqua stagnante e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all’interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e compromettere l’aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La rilevazione, la prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili.
(3)
Il Biobor JF contiene 2,2’-(1-metiltrimetilendiossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio), quale definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2’-(1-metiltrimetilendiossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) e il 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencate tra le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame del 17 marzo 2022 di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione
(
2
)
, tali sostanze non rientrano nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 non si applica pertanto a tali principi attivi, che devono essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale.
(4)
Il 14 febbraio 2025 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente dei Paesi Bassi una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione secondo cui il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.
(5)
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente dei Paesi Bassi, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori di aeromobili (segnatamente, il Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori di aeromobili riscontrate in seguito al trattamento di questi ultimi con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l’unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili.
(6)
Come indicato dall’autorità competente dei Paesi Bassi, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato.
(7)
In base alle informazioni disponibili trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per chiedere un’autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti nel Biobor JF dovrebbe essere presentata entro la metà del 2025. L’approvazione dei principi attivi e l’autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva, ma è necessario molto tempo per il completamento delle procedure di approvazione e di autorizzazione.
(8)
Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile controllare in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente dei Paesi Bassi di prorogare la misura.
(9)
Dato che detta misura è scaduta il 3 marzo 2025, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente.
(10)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi può prorogare fino al 5 settembre 2026 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.
Articolo 2
Il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 4 marzo 2025.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1071/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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