Decisione (UE) 2019/1093 del Consiglio, del 26 giugno 2019, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2019 e un massimale dell'importo annuo riveduto per il 2020
Quali sono i contributi finanziari che gli Stati membri dell'UE devono versare al Fondo europeo di sviluppo nel 2019 e quali modifiche sono previste per il 2020?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1093 stabilisce gli importi che ciascuno Stato membro deve versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) per finanziare programmi di cooperazione e sviluppo internazionale. La decisione riguarda specificamente la seconda quota dei contributi per il 2019 e fissa un nuovo massimale per il 2020. I contributi sono ripartiti tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) secondo percentuali differenziate per ogni Stato membro, basate su criteri di capacità contributiva. Per il 2019, il totale della seconda quota ammonta a 1.600 milioni di euro (1.500 milioni per la Commissione e 100 milioni per la BEI), mentre per il 2020 il massimale è stato rivisto a 4.700 milioni di euro, con una riduzione di 200 milioni rispetto alle previsioni precedenti a causa di nuove modalità di attuazione della cooperazione internazionale per il periodo 2021-2027.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/1093 del Consiglio, del 26 giugno 2019, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2019 e un massimale dell'importo annuo riveduto per il 2020
EN: Council Decision (EU) 2019/1093 of 26 June 2019 on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the second instalment for 2019 and a revised ceiling for the annual amount for 2020
Testo normativo
27.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 173/49
DECISIONE (UE) 2019/1093 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2019
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2019 e un massimale dell'importo annuo riveduto per il 2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE
(
1
)
, in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11
o
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 4,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 («regolamento finanziario dell'11
o
FES»), la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2019 una proposta che precisi l'importo della seconda quota del contributo per il 2019 e un importo annuo riveduto del contributo per il 2019, qualora tale importo annuo si discosti dalle effettive necessità.
(2)
Il 24 aprile 2019, conformemente all'articolo 46 del regolamento finanziario dell'11
o
FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11
o
FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10
o
FES per la BEI e dell'11
o
FES per la Commissione.
(4)
Il 12 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/1715
(
3
)
che fissa l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 a 4 400 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
(5)
Avendo proposto di applicare allo sviluppo e alla cooperazione internazionale per il periodo 2021-2027 nuove modalità di attuazione, la Commissione sta diminuendo le stime dei pagamenti a titolo dei FES e pertanto riduce di 200 000 000 EUR il massimale dell'importo annuo per il 2020,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2019 sono riportati nella tabella che figura in allegato.
Articolo 2
Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è rivisto a 4 700 000 000 EUR, così ripartiti: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2019
Per il Consiglio
La presidente
G.L. GAVRILESCU
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
.
(
3
)
Decisione (UE) 2018/1715 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022 (
GU L 286 del 14.11.2018, pag. 30
).
ALLEGATO
STATI MEMBRI
Ripartizione 10
o
FES, in %
Ripartizione 11
o
FES, in %
Seconda quota 2019 (EUR)
Totale
Commissione
BEI
11
o
FES
10
o
FES
BELGIO
3,53
3,24927
48 739 050,00
3 530 000,00
52 269 050,00
BULGARIA
0,14
0,21853
3 277 950,00
140 000,00
3 417 950,00
CECHIA
0,51
0,79745
11 961 750,00
510 000,00
12 471 750,00
DANIMARCA
2,00
1,98045
29 706 750,00
2 000 000,00
31 706 750,00
GERMANIA
20,50
20,57980
308 697 000,00
20 500 000,00
329 197 000,00
ESTONIA
0,05
0,08635
1 295 250,00
50 000,00
1 345 250,00
IRLANDA
0,91
0,94006
14 100 900,00
910 000,00
15 010 900,00
GRECIA
1,47
1,50735
22 610 250,00
1 470 000,00
24 080 250,00
SPAGNA
7,85
7,93248
118 987 200,00
7 850 000,00
126 837 200,00
FRANCIA
19,55
17,81269
267 190 350,00
19 550 000,00
286 740 350,00
CROAZIA
0,00
0,22518
3 377 700,00
0,00
3 377 700,00
ITALIA
12,86
12,53009
187 951 350,00
12 860 000,00
200 811 350,00
CIPRO
0,09
0,11162
1 674 300,00
90 000,00
1 764 300,00
LETTONIA
0,07
0,11612
1 741 800,00
70 000,00
1 811 800,00
LITUANIA
0,12
0,18077
2 711 550,00
120 000,00
2 831 550,00
LUSSEMBURGO
0,27
0,25509
3 826 350,00
270 000,00
4 096 350,00
UNGHERIA
0,55
0,61456
9 218 400,00
550 000,00
9 768 400,00
MALTA
0,03
0,03801
570 150,00
30 000,00
600 150,00
PAESI BASSI
4,85
4,77678
71 651 700,00
4 850 000,00
76 501 700,00
AUSTRIA
2,41
2,39757
35 963 550,00
2 410 000,00
38 373 550,00
POLONIA
1,30
2,00734
30 110 100,00
1 300 000,00
31 410 100,00
PORTOGALLO
1,15
1,19679
17 951 850,00
1 150 000,00
19 101 850,00
ROMANIA
0,37
0,71815
10 772 250,00
370 000,00
11 142 250,00
SLOVENIA
0,18
0,22452
3 367 800,00
180 000,00
3 547 800,00
SLOVACCHIA
0,21
0,37616
5 642 400,00
210 000,00
5 852 400,00
FINLANDIA
1,47
1,50909
22 636 350,00
1 470 000,00
24 106 350,00
SVEZIA
2,74
2,93911
44 086 650,00
2 740 000,00
46 826 650,00
REGNO UNITO
14,82
14,67862
220 179 300,00
14 820 000,00
234 999 300,00
TOTALE UE-28
100,00
100,00
1 500 000 000,00
100 000 000,00
1 600 000 000,00
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La Decisione UE 2019/1093 è il riferimento normativo per i contributi al Fondo europeo di sviluppo, strumento di finanziamento della cooperazione ACP-UE e dell'assistenza ai paesi e territori d'oltremare. Professionisti che operano in ambito di diritto dell'Unione europea, bilancio pubblico e cooperazione internazionale consultano questa decisione per comprendere le quote di finanziamento, la ripartizione tra Stati membri, gli impegni finanziari pluriennali e le modalità di versamento secondo il regolamento finanziario dell'11° FES.
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