Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1113/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1113 della Commissione, del 18 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 per quanto riguarda l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 18/04/2024 In vigore dal: 18/04/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1113 della Commissione, del 18 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 per quanto riguarda l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1113 of 18 April 2024 amending Implementing Decision (EU) 2023/2895 as regards the list of islands and ports referred to in Article 12(3-d) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1113 22.4.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1113 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 per quanto riguarda l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, considerando quanto segue: (1) Per garantire la connettività di determinate isole, l’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE prevede una deroga temporanea all’obbligo di restituzione delle quote per alcuni porti situati su isole sprovviste di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti. (2) L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione ( 2 ) stila l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE. (3) Il 28 dicembre 2023 la Finlandia ha chiesto di includere tre dei suoi porti nell’elenco dei porti interessati dalla deroga temporanea a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE. (4) Dato che la Finlandia ha presentato la richiesta a dicembre 2023, e al fine di garantire la coerenza e l’efficace funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione, che dal 1 o gennaio 2024 deve includere le emissioni generate dal trasporto marittimo, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente da tale data. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella tabella dell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895, dopo la voce relativa a Malta è inserita la riga seguente: « FINLANDIA ISOLE ÅLAND BERGHAMN (ECKERÖ) LÅNGNÄS MARIEHAMN». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2024. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che stila l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l’elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva ( GU L, 2023/2895, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2895/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1113/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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