Decisione (UE) 2025/1121 del Consiglio, del 27 maggio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda le modifiche di tale accordo concernenti i principi e i diritti fondamentali nel lavoro
Decisione (UE) 2025/1121 del Consiglio, del 27 maggio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda le modifiche di tale accordo concernenti i principi e i diritti fondamentali nel lavoro
EN: Council Decision (EU) 2025/1121 of 27 May 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and New Zealand as regards amendments to that Agreement concerning fundamental principles and rights at work
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1121
3.6.2025
DECISIONE (UE) 2025/1121 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda le modifiche di tale accordo concernenti i principi e i diritti fondamentali nel lavoro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda («accordo»)
(
1
)
è stato concluso dall’Unione mediante decisione (UE) 2024/244 del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 1
o
maggio 2024.
(2)
A norma dell’articolo 24.2, paragrafo 2, lettera i), dell’accordo, il comitato per il commercio istituito dall’articolo 24.1, paragrafo 1, dell’accordo può adottare decisioni volte a modificare l’accordo stesso. A norma dell’articolo 24.3, lettera j), dell’accordo, il comitato per il commercio può adottare decisioni volte a modificare l’articolo 19.3, paragrafi 3 e 4, dell’accordo, relativo alle norme e agli accordi multilaterali in materia di lavoro.
(3)
A norma dell’articolo 19.3, paragrafo 4, dell’accordo il comitato per il commercio può adottare, al più tardi in occasione della sua prima riunione, una decisione intesa a modificare l’articolo 19.3, paragrafo 3, dell’accordo al fine di tenere conto dell’aggiunta di un ambiente di lavoro sicuro e sano nel quadro ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
(4)
Il comitato per il commercio, in occasione della sua prima riunione, è chiamato ad adottare una decisione volta a modificare l’articolo 19.3, paragrafo 3, dell’accordo al fine di aggiungere un ambiente di lavoro sicuro e sano all’elenco dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro di cui a tale articolo, in linea con la Risoluzione I
(
3
)
adottata il 10 giugno 2022 dalla 110
a
Conferenza internazionale del lavoro. Il riferimento alla dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro di cui all’articolo 19.3, paragrafo 3, dell’accordo dovrebbe inoltre essere aggiornato per allinearlo alla più recente modifica di tale dichiarazione.
(5)
A seguito della modifica da apportare all’articolo 19.3, paragrafo 3, dell’accordo, l’affermazione contenuta nella nota in calce all’articolo 19.3, paragrafo 5, secondo cui tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell’OIL, diventerà obsoleta. È pertanto opportuno sopprimere tale nota in calce.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, in quanto la decisione del comitato per il commercio per quanto riguarda le modifiche dell’accordo concernenti i principi e i diritti fondamentali nel lavoro vincolerà l’Unione.
(7)
La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto essere favorevole all’adozione del progetto di decisione del comitato del commercio accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della prima riunione del comitato per il commercio istituito dall’articolo 24.1, paragrafo 1, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda si basa sul progetto di decisione del comitato del commercio accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
GU L, 2024/866, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/866/oj
.
(
2
)
Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (
GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj
).
(
3
)
Resolution on the inclusion of a safe and healthy working environment in the ILO’s framework of fundamental principles and rights at work
(ILC.110/Risoluzione I)
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40relconf/documents/meetingdocument/wcms_848632.pdf
.
PROGETTO
DI DECISIONE N. …/2025 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO
del …
che modifica l'articolo 19.3, paragrafi 3 e 5, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda in relazione alla modifica della dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e all'inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e sano al quadro dei principi e diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda («accordo»)
(
1
)
, in particolare l'articolo 19.3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
Il 10 giugno 2022 la 110
a
Conferenza internazionale del lavoro ha adottato la Risoluzione I sull'inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e sano nel quadro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.
(2)
L'articolo 19.3, paragrafo 4, dell'accordo prevede che il comitato per il commercio possa adottare, al più tardi in occasione della sua prima riunione, una decisione intesa a modificare l'articolo 19.3, paragrafo 3, dell'accordo per tenere conto dell'aggiunta di un ambiente di lavoro sicuro e sano ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro conformemente alla risoluzione I adottata nel giugno 2022 alla 110
a
Conferenza internazionale del lavoro.
(3)
L'articolo 19.3, paragrafo 3, dell'accordo, dovrebbe pertanto essere modificato aggiungendo un ambiente di lavoro sicuro e sano all'elenco dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro. Il riferimento alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro di cui all'articolo 19.3, paragrafo 3, dell'accordo dovrebbe inoltre essere aggiornato per allinearlo alla più recente modifica di tale dichiarazione.
(4)
A seguito della modifica dell'articolo 19.3, paragrafo 3, dell'accordo, l'affermazione contenuta nella nota in calce all'articolo 19.3, paragrafo 5, dell'accordo, secondo cui tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL, diventerà obsoleta. È pertanto opportuno sopprimere tale nota in calce,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 19.3, paragrafi 3 e 5, dell'accordo è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Le modifiche di cui all'allegato della presente decisione entrano in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore delle modifiche.
La presente decisione è redatta in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles e a Wellington, il …
Per il Comitato per il commercio
I copresidenti
(
1
)
GU L, 2024/866, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/866/oj
.
ALLEGATO
L'articolo 19.3, paragrafo 3, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda («accordo») è così modificato:
1)
il paragrafo 3 è così modificato:
a)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Conformemente alla costituzione dell'OIL e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione e suoi seguiti, come modificata nella sua 110
a
sessione nel 2022, ciascuna parte rispetta, promuove e attua i principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro oggetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:»;
b)
alla lettera c), dopo le parole «abolizione effettiva del lavoro minorile;», la parola «e» è soppressa;
c)
alla lettera d), dopo le parole «eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione», è soppresso il punto fermo ed è aggiunta la parola seguente:
«; e»;
d)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
un ambiente di lavoro sicuro e sano»;
2)
al paragrafo 5, la nota 1 («Le parti osservano che tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL») è soppressa.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1121/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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