Decisione (Euratom) 2025/1134 del Consiglio, del 22 maggio 2025, relativa all’adozione del programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il periodo 2024-2027 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica
Decisione (Euratom) 2025/1134 del Consiglio, del 22 maggio 2025, relativa all’adozione del programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il periodo 2024-2027 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica
EN: Council Decision (Euratom) 2025/1134 of 22 May 2025 on the adoption of the 2024-2027 high flux reactor supplementary research programme at Petten to be implemented by the Joint Research Centre for the European Atomic Energy Community
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1134
4.6.2025
DECISIONE (Euratom) 2025/1134 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2025
relativa all’adozione del programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il periodo 2024-2027 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,
considerando quanto segue:
(1)
Il reattore ad alto flusso di Petten («HFR») è stato una risorsa importante per la ricerca dell’Unione relativa alle scienze e alla sperimentazione dei materiali, alla medicina nucleare e alla ricerca in materia di sicurezza dei reattori nel settore dell’energia nucleare.
(2)
Il funzionamento dell’HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari, l’ultimo dei quali, adottato con decisione (Euratom) 2020/960 del Consiglio
(
1
)
per un periodo di quattro anni, è giunto a scadenza il 31 dicembre 2023.
(3)
Poiché rappresenta tuttora un’infrastruttura importante e insostituibile per la ricerca dell’Unione nei settori del miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari, della sanità (compreso lo sviluppo di isotopi medici per la ricerca medica), della fusione nucleare, della ricerca di base e della formazione, nonché della gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare, sotto il profilo della sicurezza, il comportamento dei combustibili nucleari per i sistemi di reattori di interesse europeo, è opportuno che l’HFR continui ad essere finanziato da un programma di ricerca supplementare fino alla fine del 2027.
(4)
Dato il loro particolare interesse per le capacità di irradiazione dell’HFR, il
Nuclear Research and consultancy Group V.O.F
(NRG) e il
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA), in quanto agenti esecutivi rispettivamente per i Paesi Bassi e la Francia, hanno concordato di finanziare interamente il programma di ricerca supplementare HFR 2024-2027 mediante contributi al bilancio generale dell’Unione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne.
(5)
Questi contributi dovrebbero finanziare l’esercizio dell’HFR al fine di sostenere un programma di ricerca e il funzionamento regolare e la manutenzione periodica dell’HFR. L’eventuale notifica ufficiale di arresto definitivo da parte dell’operatore NRG alle autorità di regolamentazione nazionali dei Paesi Bassi, prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura, dovrebbe determinare la sospensione dei pagamenti rimanenti e la sospensione delle richieste di fondi da parte della Commissione.
(6)
Per assicurare la continuità tra i programmi di ricerca supplementari e l’adeguato svolgimento del programma di ricerca supplementare HFR 2024-2027, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
(7)
Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca ha espresso un parere preliminare
(
2
)
a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 96/282/Euratom della Commissione
(
3
)
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma di ricerca supplementare relativo al funzionamento del reattore ad alto flusso di Petten («il programma»), i cui obiettivi sono definiti nell’allegato I, è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
Articolo 2
I costi di esecuzione del programma, stimati a 26 815 000 EUR, sono interamente finanziati con i contributi di Paesi Bassi e Francia, erogati rispettivamente dal
Nuclear Research and consultancy Group V.O.F
(«NRG») e dal
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(«CEA»). La ripartizione dell’importo è specificata nell’allegato II. Tali contributi sono considerati un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
.
Articolo 3
1. La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.
2. La Commissione tiene informato il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca dell’attuazione del programma.
Articolo 4
Nel caso in cui l’NRG notifichi ufficialmente l’arresto definitivo del reattore ad alto flusso alle autorità di regolamentazione dei Paesi Bassi, prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura, gli obblighi facenti capo a Paesi Bassi e Francia mediante, rispettivamente, l’NRG e il CEA, di effettuare ulteriori contributi sono sospesi così come le richieste di fondi da parte della Commissione ai sensi della presente decisione.
Articolo 5
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della presente decisione dopo la conclusione del programma.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARANOWSKI
(
1
)
Decisione (Euratom) 2020/960 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2020-2023 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica (
GU L 211 del 3.7.2020, pag. 14
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2020/960/oj)
.
(
2
)
Parere espresso il 7 novembre 2024.
(
3
)
Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (
GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1996/282/oj)
.
(
4
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO I
OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI
I principali obiettivi del programma sono i seguenti:
1)
garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell’HFR allo scopo di assicurare la disponibilità di un flusso di neutroni a fini sperimentali;
2)
consentire l’uso efficiente dell’HFR da parte di istituti di ricerca in un’ampia gamma di settori: miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari, sanità (ivi compreso lo sviluppo di isotopi medici), fusione nucleare, ricerca di base e formazione, nonché gestione dei rifiuti, (compresa la possibilità di studiare le questioni relative alla sicurezza dei combustibili nucleari per i sistemi di reattori di interesse europeo).
ALLEGATO II
RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi al programma sono versati dai Paesi Bassi e dalla Francia.
La ripartizione dei contributi è la seguente:
Paesi Bassi: 26 215 000 EUR;
Francia: 600 000 EUR;
Totale: 26 815 000 EUR.
Tali contributi sono versati al bilancio generale dell’Unione e destinati specificatamente al programma. Parte dei contributi per il programma può coprire anche le spese sostenute per il funzionamento dell’HFR durante l’esercizio 2024, conformemente al programma di lavoro da concordare tra gli Stati membri contributori e la Commissione.
Tali contributi sono fissi e non rivedibili per quanto attiene alle variazioni dei costi di esercizio, di manutenzione e di disattivazione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1134/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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